Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e comunque nel limite di 70 ore pro capite annuo non troverà applicazione il principio generale della non obbligatorietà. Sono fatte salve le comprovate situazioni di obiettivo impedimento, già programmate prima della richiesta della prestazione straordinaria, derivanti dalle seguenti causali: - permessi ex L. 104/1992; - permessi per visite mediche; - eventuali necessità derivanti dall’assistenza ai figli minori in caso di genitore monoaffidatario, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito famigliare. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge (manutenzione, ecc.). Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a: - esigenze eccezionali di mercato o legate ad ordini con vincolanti termini di consegna; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze; - completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda; - salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti; Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato. Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6 del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi, di cui all'art. 7. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
(a) lavoro straordinario: 30%
(b) lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6): 50%
(c) lavoro notturno in turni (dalle o...
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto. Xxxxx restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del X.X. 00 settembre 1923 n. 1955 e dal X.X. 00 settembre 1923 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali. La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell’organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche,. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla rappresentanza sindacale unitaria territoriali indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre. Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 21, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno 35%
2) Lavoro festivo 45%
3) Lavoro festivo straordinario 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 25% 5)Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 9%
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 20. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) lavoro straordinario notturno: 50%;
3) lavoro straordinario festivo: 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno quello comprese fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. I1 lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II del presente contratto. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentramento ecc.) il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7; - in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite: lavoro straordinario diurno……………………………………………………….. 30% lavoro notturno…………………………………………………………………… 70% lavoro straordinario notturno……………………………………………………... 100% lavoro festivo…………………………………………………………………….. 70% lavoro straordinario festivo………………………………………………………. 100% lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali……………………… 60% lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali………. 75% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui. E’ lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6. Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
1 - lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30% 2 - lavoro notturno in turni avvicendati 20% 3 - lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) 4% 4 - lavoro notturno non in turni 35% 5 - lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50% 6 - lavoro festivo ordinario 45%
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 19 Lavoro domenicale
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma 1, art. 9, è considerato lavoro straordinario. Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali. Per lavoro notturno s'intende quello compiuto dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo s'intende quello compiuto nei giorni festivi di cui al precedente art. 11. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: lavoro straordinario diurno 24% lavoro festivo diurno 39% lavoro festivo straordinario 50% lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici 27% lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici 8% lavoro notturno straordinario 38% lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici 46% lavoro festivo notturno compreso in turni periodici 15% lavoro festivo notturno straordinario 66% lavoro supplementare 10% Dette percentuali vanno calcolate su minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 16. È considerato lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle ore 21 alle 6. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1 - lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30% 2 - lavoro notturno in turni avvicendati 20% 3 - lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) 4% 4 - lavoro notturno non in turni 35% 5 - lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50% 6 - lavoro festivo 50%
Lavoro straordinario, notturno e festivo. 1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale settimanale, ovvero oltre l’orario normale giornaliero concordato aziendalmente nell’ambito dell’orario settimanale di cui all’articolo 20. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere e otto settimanali. Xxxxx restando i limiti di cui sopra e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 260 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun lavoratore. L’azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle funzio- nalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commer- ciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti;
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma 1, art. 9, è considerato lavoro straordinario. Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali. Per lavoro notturno si intende quello compiuto dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello compiuto nei giorni festivi di cui al precedente art. 11. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: (1)lavoro straordinario diurno : 24% (2)lavoro festivo diurno : 39% (3)lavoro festivo straordinario : 50% (4)lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici : 27% (5)lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici : 8% (6)lavoro notturno straordinario : (7)lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici : 38% 46% (8)lavoro festivo notturno compreso in turni periodici : 15% (9)lavoro festivo notturno straordinario : 66% (10)lavoro supplementare : 10% Dette percentuali vanno calcolate su minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.