Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso, quello disposto dall’impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 30, fermo restando quanto previsto dall'art. 31. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale 25%
2) lavoro straordinario notturno 50%
3) lavoro straordinario festivo 65%
4) lavoro straordinario notturno festivo 75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30% Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13a mensilità;
d) 14a mensilità;
e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia e infortunio. Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'art.16. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo. E' considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali. Xxxxx restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende d'installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopra citati potrà essere inferiore ad una giornata. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art.6. Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto: +---------------------------------------------+-----+ | Lavoro straordinario | 25% | +---------------------------------------------+-----+ | Lavoro notturno | 15% | +---------------------------------------------+-----+ | Lavoro festivo | 45% | +---------------------------------------------+-----+ | Lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore) | 45% | +---------------------------------------------+-----+ | Lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore) | 55% | +---------------------------------------------+-----+ Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì/venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore le ore successive saranno retribuite con un...
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Fermo restando quanto previsto all’Art. 32- Orario di lavoro, è considerato lavoro straordinario quello eseguito:
a) oltre l’orario di lavoro annuo di cui all’Art. 32– Orario di lavoro;
b) comunque, oltre le 48 ore settimanali di effettiva prestazione;
c) oltre l’orario di lavoro di riferimento concordato in sede aziendale qualora l’impresa dichiari la non ricuperabilità dello stesso. Le ore di lavoro prestate nei casi di cui al primo comma del presente articolo, saranno PARTE PRIMA - NORME GENERALI 79 considerate straordinarie ai soli effetti contrattuali per quanto riguarda le maggiorazioni previste a tale titolo. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle R.S.U.. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea le seguenti causali: - completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda; - la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale; - l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali e/o amministrative. Le prestazioni straordinarie per le causali sopra elencate possono essere richieste per un monte ore pari a 40 ore annue pro capite e con un preavviso di 36 ore di anticipo. Su richiesta delle R.S.U. si procederà ad un esame sulle cause che hanno determinato il ricorso al lavoro straordinario per le causali di cui sopra. Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore. È considerato lavoro notturno ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni previste dalla tabella sottoriportata, quello prestato secondo la definizione di lavoro notturno previsto dall’Art. 33 – Orario di lavoro. È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso di lavoratore per il quale, ai sensi della legge e dell’Art. 32 - Orario di lavoro, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo...
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 - Parte III del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 - Parte III del presente contratto. Si considera lavoro notturno:
a) per gli operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentramento, ecc.): il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7; − in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 65 - Parte III del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. I1 lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso indicate: lavoro straordinario diurno……………………………………………………. 30% lavoro notturno………………………………………………………………… 70% lavoro straordinario notturno………………………………………………….. 100% lavoro festivo………………………………………………………………….. 70% lavoro straordinario festivo……………………………………………………. 100% lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali…………………… 60% lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali…….. 75% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui. E’ lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6. Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
1 - lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30% 2 - lavoro notturno in turni avvicendati 20% 3 - lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) 4% 4 - lavoro notturno non in turni 35% 5 - lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50% 6 - lavoro festivo ordinario 45%
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto. Xxxxx restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del X.X. 00 settembre 1923 n. 1955 e dal X.X. 00 settembre 1923 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali. La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell’organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche,. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla rappresentanza sindacale unitaria territoriali indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre. Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 21, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno 35%
2) Lavoro festivo 45%
3) Lavoro festivo straordinario 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 25% 5)Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 9%
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto e autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 39 del presente C.C.N.L.. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività di spettacolo, il lavoro prestato tra le ore 22 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo, il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 18 del presente C.C.N.L. Per riposo settimanale si intende: nell’ambito della programmazione multiperiodale quello indicato dalla programmazione stessa nel rispetto delle norme del presente CCNL. Negli altri casi il giorno di riposo è coincidente con la domenica ovvero il giorno sostitutivo precedentemente indicato. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali di seguito stabilite: lavoro straordinario diurno ……… % lavoro notturno % lavoro straordinario notturno % lavoro festivo % lavoro straordinario festivo % lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali % Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all'art.37 Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 24 e le ore 8, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all'art.37. Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all'art.7. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabilite: lavoro straordinario diurno 50% lavoro notturno 70% lavoro straordinario notturno 100% lavoro festivo 60% lavoro straordinario festivo 100% Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 16. È considerato lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle ore 21 alle 6. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1 - lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30% 2 - lavoro notturno in turni avvicendati 20% 3 - lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) 4% 4 - lavoro notturno non in turni 35% 5 - lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50% 6 - lavoro festivo 50%
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 19 Lavoro domenicale