Lavoro straordinario, notturno e festivo Clausole campione

Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e comunque nel limite di 70 ore pro capite annuo non troverà applicazione il principio generale della non obbligatorietà. Sono fatte salve le comprovate situazioni di obiettivo impedimento, già programmate prima della richiesta della prestazione straordinaria, derivanti dalle seguenti causali: - permessi ex L. 104/1992; - permessi per visite mediche; - eventuali necessità derivanti dall’assistenza ai figli minori in caso di genitore monoaffidatario, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito famigliare. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge (manutenzione, ecc.). Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a: - esigenze eccezionali di mercato o legate ad ordini con vincolanti termini di consegna; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze; - completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda; - salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti; Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato. Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6 del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi, di cui all'art. 7. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Xxxxx restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del X.X. 00 settembre 1923 n. 1955 e dal X.X. 00 settembre 1923 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali. La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre. Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 19 Lavoro domenicale
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 30, fermo restando quanto previsto dall'art. 31. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti dell'applicazione delle percentuali d'aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella 1a decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e ss. C.C. in materia di prescrizione. Le percentuali d'aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: lavoro straordinario diurno 35% lavoro festivo 45% lavoro festivo straordinario 55% lavoro notturno non compreso in turni periodici 34% lavoro notturno compreso in turni periodici 10% lavoro straordinario notturno 47% lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici 50% lavoro notturno festivo straordinario 70% Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne. COORDINAMENTO CON L'ACCORDO NAZIONALE 11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE - Le parti concordano d'inserire il punto VI dell'Accordo nazionale 11.6.97 do...
Lavoro straordinario, notturno e festivo. 1. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l'opera sua anche oltre l'orario normale contrattuale stabili- to, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 - Parte III del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 61 - Parte III del presente contratto. Si considera lavoro notturno:
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui. E’ lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6. Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al 1° comma dell’art. 9 è considerato la- voro straordinario. Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali. Per lavoro notturno si intende quello compiuto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello compiuto nei giorni festivi di cui al pre- cedente art. 11. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Lavoro straordinario, notturno e festivo. I1 lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II del presente contratto. Si considera lavoro notturno: