Common use of Indennità di bilinguismo Clause in Contracts

Indennità di bilinguismo. 1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione di cui all’art. 49, è confermata la voce retributiva “indennità di bilinguismo”. 3. A decorrere dall’1/1/2003, la misura economica dell’indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 mensili per dodici mensilità. 4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di bilinguismo. 1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli della Presidenza eventualmente tuttora operativi presso gli uffici della situati nella provincia autonoma di Bolzano e degli quelli operanti presso gli uffici situati della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione di cui all’art. 49, 48 è confermata la seguente voce retributiva retributiva: lett. f) indennità di bilinguismo”. 3. A decorrere dall’1/1/2003, dall’1 gennaio 2003 la misura economica dell’indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 209, 23 mensili per dodici mensilità. 4. Per i dirigenti degli uffici della del comma 1 eventualmente operativi presso la Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di bilinguismo. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità l'indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione di cui all’artall'art. 49, è confermata la voce retributiva "indennità di bilinguismo". 3. A decorrere dall’1/1/2003dall'1/1/2003, la misura economica dell’indennità dell'indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 mensili per dodici mensilità. 4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d’Aosta l’indennità d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

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