Indennità di partecipazione. 1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00. 2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%. 3. L’indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva. 4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5, co. 3, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui al co. 1. 5. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra i quali quelli di cui agli articoli 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, co. 2. 6. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912. 7. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa. 8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
Appears in 1 contract
Samples: Tirocinio
Indennità di partecipazione. 1In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari, nel rispetto di quanto disciplinato nel DGR 17.01.2018, n. 7763 Allegato A articolo 3.8 , ed è facoltativa per i tirocini curriculari, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali. Al Le parti concordano che: - il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell’indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurriculari, facoltativa per i tirocini curriculari - l’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è corrisposta un'indennità per la definita nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari l'indennità di partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 7080% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva Qualora la partecipazione sia inferiore al tirocinio, 80% su base mensile, qualora inferiore alla percentuale l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l’importo minimo definito all’art. 3.8 degli Indirizzi regionali (D.G.R. 17/01/2018 n.7763) o ai sensi delle linee guida nazionali e degli eventuali indirizzi specifici di altre regioni. Nel caso di sospensione del 70%.
3. L’indennità tirocinio di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.
4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5, co. 3, successivo articolo 9 non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui al co. 1partecipazione.
5. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra i quali quelli di cui agli articoli 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, co. 2.
6. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.
7. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
Appears in 1 contract
Samples: Internship Agreement
Indennità di partecipazione. 1. Al tirocinante è può essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio che deve essere indicata nel progetto di importo lordo mensile di euro 400,00inserimento/formativo.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.
4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5, co. 3, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui al co. 1.
5. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge2, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra i quali quelli di cui agli articoli 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabilitirocini, fermo restando quanto previsto dall’art. 87, co. 23.
63. L’indennità L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’artsecondo le disposizioni vigenti in materia.
4. 50L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante è esente ai fini fiscali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986del 29 settembre 1973, n. 912601 art. 34 co. 3, quando proviene dalle provvidenze economiche concesse ai sensi del regolamento n.1/2000 della Regione Lazio.
75. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 4.
86. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sui Tirocini
Indennità di partecipazione. 1. Al tirocinante Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta un'indennità al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00tirocinio.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte In relazione alla preponderante componente formativa della fase di una partecipazione minima ai tirocini avvio del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensilela Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, qualora inferiore alla percentuale del 70%anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
3. L’indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel Nel caso di tirocini rivolti a in favore di lavoratori sospesi oe comunque percettori di forme di sostegno al reddito, comunque, percettori in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività l’indennità di tirocinio si configura come misura di politica attivanon è obbligatoria.
4. Nell’ipotesi Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, le convenzioni potranno essere attivate in base ai limiti di sospensione di cui all’art. 5, co. 3, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui al co. 1spesa consenti dalla normativa vigente.
5. Nel caso Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra prevedere misure agevolative atte a sostenere i quali quelli di cui agli articoli 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, co. 2tirocini.
6. L’indennità Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da quelli di lavoro dipendente di cui all’artdipendente, ai sensi dell’art. 50, decreto comma 1, lettera c) del Presidente D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della Repubblica 22 dicembre 1986partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, n. 912.
7. L’indennità tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comporta comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
Appears in 1 contract
Samples: Linee Guida Sui Tirocini
Indennità di partecipazione. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1. Al tirocinante , commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta un'indennità al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio tirocinio. Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un’indennità di importo lordo mensile non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di euro 400,00.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.
4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5, co. 3, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui al co. 1.
5evitare un uso distorto dell’istituto. Nel caso di tirocinanti tirocini in favore di cui all’artlavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, non viene corrisposta l’indennità di tirocinio, in quanto già percettori di forme di sostegno al reddito. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, co. 3comma 36, lett. a) e di disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, e fatte salve successive norme di finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la Regione può corrispondere, relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello stanziamento annuale Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di bilancioprevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, un’indennità pari all’importo minimo nonché forme di forfetizzazione. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone di cui al co. paragrafo 1, eventualmente integrabilelettera c), da parte le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di altri soggettiagevolazione o sostegno, fra i quali quelli nonché prevedere, al solo fine di cui agli articoli 3 garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e 4di ammontare dell’indennità. La Regione può definire ulteriori modalità Dal punto di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, co. 2.
6. L’indennità vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da quelli di lavoro dipendente di cui all’art(cfr. art. 50, decreto del Presidente d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della Repubblica 22 dicembre 1986partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, n. 912.
7. L’indennità tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comporta comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
Appears in 1 contract
Samples: Tirocini E Formazione
Indennità di partecipazione. 1. Al tirocinante Ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di pari a euro 400,00800.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di cui orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al co. 1 non è corrisposta nel caso 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attivariferimento.
4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5del tirocinio, co. 3, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità. L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima di cui al co. 1.
57. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di persone disabili di cui all’art. 12, co. 31, lett. ce) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) e co. 1-bis della legge l. n. 68 del 199968/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilanciobilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1un’indennità, eventualmente integrabile, integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli articoli 3 artt. 4 e 45, pari all’importo minimo di cui al co. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 811, co. 2.
69. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, d.p.r. n. 912912/1986.
710. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
811. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, l. n. 689689/1981.
912. In coerenza con quanto definito dalla legge l. n. 92 del 2012 92/2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 1.000 ad un massimo di 6.000,00 6.000 euro.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sui Tirocini
Indennità di partecipazione. 1. Al tirocinante Ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di pari a euro 400,00800.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini al tirocinio del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirociniopartecipazione, su base compreso il caso di tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, di durata mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di cui orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque uguale o superiore al co. 1 non è corrisposta nel caso 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attivariferimento.
4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5del tirocinio, co. 3, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima di cui al co. 1.
57. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012 e s.m.i., e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di persone disabili di cui all’art. 12, co. 31, lett. ce) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) e co. 1-bis della legge l. n. 68 del 199968/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilanciobilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1un’indennità, eventualmente integrabile, integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli articoli 3 artt. 4 e 45, pari all’importo minimo di cui al co. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 811, co. 2.
69. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, d.p.r. n. 912917/1986.
710. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
811. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689l. n.689/1981.
912. In coerenza con quanto definito dalla legge l. n. 92 del 2012 92/2012 e s.m.i. la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 1.000 ad un massimo di 6.000,00 6.000 euro.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sui Tirocini