Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta- re da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il crite- rio della rotazione tra il personale interessato. 2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: - a € 8 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); - a € 16 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto nei giorni conside- rati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta). Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: - € 5 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; - € 9 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi 3. Sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servi- zio. 4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il tratta- mento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decor- rono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trat- tamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate con- corrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità. 5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate fino a rag- giungere un’unità oraria intera nell’arco del mese in corso, eventuali residui saranno con- teggiati nel mese successivo. 6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi ri- feriti a: ⚫ recupero salme (infortunistica); ⚫ chiusura feretro; ⚫ urgenze su richiesta dei familiari; ⚫ vestizione. 7. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda. 8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di re- peribilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore. 9. Sono fatti salvi accordi aziendali esistenti contenenti disposizioni di miglior favore. 10. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità. 11. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L'inizio dell'orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo eventualmente da recuperare.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta- re risultare da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il crite- rio criterio della rotazione tra il personale interessato.
2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: - a € 8 o al 10% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto ri- chiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); - a € 16 o al 14% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto ri- chiesto nei giorni conside- rati considerati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta). Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: - € 5 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; - € 9 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi.
3. Sono sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servi- zioservizio.
4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il tratta- mento trattamen- to equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decor- rono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trat- tamento trattamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente effettiva- mente lavorate con- corrono concorrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità.
5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate fino a rag- giungere un’unità oraria intera nell’arco del mese in corso, eventuali corso ed i residui saranno con- teggiati nel mese successivo.
6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi ri- feriti a: ⚫ ● recupero salme (infortunistica); ⚫ ● chiusura feretro; ⚫ ● urgenze su richiesta dei familiari; ⚫ ● vestizione.
7. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda.
8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di re- peribilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore.
9lavorato- re. Sono fatti salvi accordi aziendali esistenti contenenti disposizioni - Nota a verbale – Esempio di miglior favore.
calcolo per reperibilità: (minimo tabellare + contingenza) 173 x 10. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici % x ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità.
11. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L'inizio dell'orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo eventualmente da recuperare.
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Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta- re risultare da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il crite- rio criterio della rotazione tra il personale interessato.
2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: - a € 8 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); - a € 16 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto nei giorni conside- rati considerati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta). Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: - € 5 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; - € 9 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi
3. Sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servi- zioservizio.
4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il tratta- mento trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decor- rono decorrono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trat- tamento trattamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate con- corrono concorrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità.
5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate fino a rag- giungere raggiungere un’unità oraria intera nell’arco del mese in corso, eventuali residui saranno con- teggiati conteggiati nel mese successivo.
6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi ri- feriti riferiti a: ⚫ ● recupero salme (infortunistica); ⚫ ● chiusura feretro; ⚫ ● urgenze su richiesta dei familiari; ⚫ ● vestizione.
7. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda.
8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di re- peribilità reperibilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore.
9. Sono fatti salvi accordi aziendali esistenti contenenti disposizioni di miglior favore.
10. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità.
11. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L'inizio dell'orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo eventualmente da recuperare.
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Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile reperi- bile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire for- nire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni presta- zioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta- re risultare da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il crite- rio criterio della rotazione tra il personale interessato.
2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: - a € 8 o al 10% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); - a € 16 o al 14% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto nei giorni conside- rati considerati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata appli- cata in azienda la settimana corta). Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: - € 5 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; - € 9 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi.
3. Sono sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni te- lefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servi- zioservizio.
4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il tratta- mento trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decor- rono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trat- tamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate con- corrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità.
5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate fino a rag- giungere un’unità oraria intera nell’arco del mese in corso, eventuali corso ed i residui saranno con- teggiati nel mese successivo.
6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi ri- feriti riferiti a: ⚫ ● recupero salme (infortunistica); ⚫ ● chiusura feretro; ⚫ ● urgenze su richiesta dei familiari; ⚫ ● vestizione.
7. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda.
8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di re- peribilità reperibili- tà diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore.
9. Sono fatti salvi accordi aziendali esistenti contenenti disposizioni - Nota a verbale – Esempio di miglior favore.
calcolo per reperibilità: (minimo tabellare + contingenza) 173 x 10. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici % x ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità.
11. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L'inizio dell'orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo eventualmente da recuperare.
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Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta- re risultare da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il crite- rio criterio della rotazione tra il personale interessato.
2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: - a € 8 13,00 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); - a € 16 25,00 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto nei giorni conside- rati considerati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta). Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: - € 5 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; - € 9 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi.
3. Sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servi- zioservizio.
4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il tratta- mento trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decor- rono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trat- tamento trattamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate con- corrono concorrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità.
5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate fino a rag- giungere un’unità oraria intera nell’arco del mese in corso, eventuali corso ed i residui saranno con- teggiati nel mese successivo.
6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi ri- feriti riferiti a: ⚫ recupero salme (infortunistica); ⚫ chiusura feretro; ⚫ urgenze su richiesta dei familiari; ⚫ vestizione.
7. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda.
8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di re- peribilità reperibilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore.
9. Sono fatti salvi accordi aziendali esistenti contenenti disposizioni di miglior favore.
10. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità.
11. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L'inizio dell'orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo eventualmente da recuperare.
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Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta- re da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il crite- rio della rotazione tra il personale interessato.
2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: - a € 8 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); - a € 16 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto nei giorni conside- rati considera- ti festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta). Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: - € 5 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; - € 9 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi
3. Sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servi- zio.
4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il tratta- mento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decor- rono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trat- tamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate con- corrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità.
5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate fino a rag- giungere un’unità oraria intera nell’arco del mese in corso, eventuali residui saranno con- teggiati nel mese successivo.
6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi ri- feriti a: ⚫ recupero salme (infortunistica); ⚫ chiusura feretro; ⚫ urgenze su richiesta dei familiari; ⚫ vestizione.
7. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda.
8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di re- peribilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore.
9. Sono fatti salvi accordi aziendali esistenti contenenti disposizioni di miglior favore.
10. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità.
11. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L'inizio dell'orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore quante sono le ore di riposo ri- poso compensativo eventualmente da recuperare.
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