Indennità di reperibilità. Ai lavoratori eventualmente tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni di servizio di ordine tecnico-manutentivo è dovuta una indennità giornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in relazione alle ore impegnate ed alle retribuzioni orarie non maggiorate: - reperibilità fino ad 8 ore: 10%; - reperibilità fino a 12 ore: 15%. Per ogni ora di reperibilità eventualmente compresa nella fascia notturna (dalle 22 alle 6) le suddette percentuali sono raddoppiate. Qualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi del precedente articolo 47, punto 1, l’indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%. Qualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturne, diurne o festive) diverse, la relativa indennità è calcolata per quota con le percentuali sopra indicate. Gli eventuali turni di reperibilità non sono sostitutivi né in tutto né in parte del normale debito orario giornaliero.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità di reperibilità. Ai lavoratori eventualmente tenutiL’indennità di reperibilità viene corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art. 23 del CCNL 14/9/2000. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte al mese. Il personale interessato, in caso di chiamata, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. L’ente deve assicurare la rotazione tra più soggetti, anche volontari. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate con equivalente recupero orario, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio. Il servizio di ordine tecnico-manutentivo pronta reperibilità è dovuta remunerato con la corresponsione di una indennità giornaliera della entità percentuale somma pari a euro 10,32 per 12 ore di seguito indicata, da calcolarsi reperibilità ed è quindi suscettibile di aumento o diminuzione in relazione base al numero di ore ulteriori rispetto alle ore impegnate ed 12 prese a base di calcolo. Per quote inferiori alle retribuzioni orarie non maggiorate: - reperibilità fino ad 8 ore: 10%; - reperibilità fino a 12 ore: 15%. Per ogni ora , l’indennità di reperibilità eventualmente compresa nella fascia notturna è frazionata in misura non inferiore a 4 ore (dalle 22 alle 6quindi anche per periodi inferiori dovrà essere corrisposto il minimo rappresentato da 1/3 dell’indennità) le suddette percentuali sono raddoppiate. Qualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi ed è corrisposta in dodicesimi con maggiorazione del precedente articolo 47, punto 1, l’indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%. Qualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturneL’importo, diurne o festive) diverseinoltre, la relativa indennità è calcolata per quota con le percentuali sopra indicate. Gli eventuali turni raddoppiato in caso di reperibilità non sono sostitutivi né cadente in tutto né in parte del normale debito orario giornalierogiornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. L’Ente individua le aree di pronto intervento presso le quali può essere istituito il servizio di pronta reperibilità e il personale da assegnare a tale servizio.
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Samples: Contratto Integrativo, Contratto Integrativo