Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonte: INPS - Enti bilaterali); - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazione, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (fonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di pulizia, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l.C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. C.C.R.I.L. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. C.C.N.L. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. C.C.R.I.L. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti Parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; Categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti Parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti Parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti Parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 °-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l.C.C.R.I.L., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. C.C.N.L. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo all'Accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 19923/8-3/12/92, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello, le parti Parti in sede regionale, regionale prenderanno in esame le eventuali informazioni-/elaborazioni raccolte dagli Osservatori osservatori regionali. In tale ambito, le partiParti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore puliziametalmeccanico e dell'installazione di impianti. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, fondi od altri indicatori individuati dalle parti Parti a livello regionale: . - PIL regionale (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne). - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne). - Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonteFonte: INPS - INPS/Enti bilaterali); Bilaterali). - Andamento del settore metalmeccanico e dell'installazione di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazioneimpianti, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese; n. degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonteFonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le partiParti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore l'artigianato metalmeccanico e dell'installazione di puliziaimpianti, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. In considerazione dei tempi occorsi alla definizione dell'accordo contrattuale le Parti concordano che, fermi restando i tempi previsti dalle procedure e la decorrenza dei singoli accordi di 2° livello, le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 31/7/98. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente C.C.N.L., sino a quel momento. Le Parti convengono che i 4 mesi al citato comma scadono il 31/12/98.
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Samples: CCNL
Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo ma non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza ricorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; Categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, piattaforma non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai dal c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale del 3 agosto-3 agosto e del 3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre negli incontri che si terranno a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonte: INPS - Enti bilaterali); - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazione, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (fonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi l'artigianato del settore di puliziaT.A.C., tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui all'art. 7 del c.c.n.l. da costituire entro il 31 dicembre 1998, affinchè, anche in collegamento con gli Enti bilaterali regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale. Inoltre, al fine di verificare l'andamento del settore nella regione agli effetti della contrattazione regionale di secondo livello anche agli effetti della contrattazione salariale, le parti potranno tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche ed assumeranno i sottoindicati indicatori con le rispettive fonti, come elementi di analisi del settore T.A.C.: - PIL regionale e valore aggiunto per addetto (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxxx ed altri); - andamento occupazionale (fonti: INPS, XX.XX.); - andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale: numero e variazioni delle imprese; numero e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc. (fonti: INPS, CCIAA, Osservatori di settore, enti o istituti riconosciuti congiuntamente dalle parti). L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento aumento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la . La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; - entro decorrenza. Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a piattaforma. A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso accordo. Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; - trascorsi nazionali. Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi richiesta. Trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. ., a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonte: INPS - Enti bilaterali); - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazione, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (fonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di pulizia, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l.CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo med esimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione d'inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex l'ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità contratto l'indenni tà di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. Livello decentrato di categoria. La decorrenza dei c.c.r.i.l. CCRIL cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. CCNL di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. CCRIL avverrà nel rispetto ris petto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; Categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono convengo no che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 1 -31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel ne l rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà prevedrà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà prevedrà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l.CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. CCNL a titolo tito lo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo all'Accordo interconfederale 3 agosto-3 agosto -3 dicembre 1992, 1992 al fine di verificare "l'andamento del settore nella regioneRegione" agli effetti della contrattazione di secondo 2° livello, le parti in sede regionale, s ede regionale prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni informazioni -elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria categori a in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le l e rispettive fonti, od o altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Valore valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Andamento andamento occupazionale nel settore artigiano artigian o (fonte: INPS INPS/Enti bilaterali); - Enti bilaterali); - Andamento andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazione, sanificazione -disinfestazione anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese; n. degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regioneRegione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di puliziapulizia , tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l.ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione della inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. LIVELLO DECENTRATO DI CATEGORIA La decorrenza dei c.c.r.i.l. CCRIL cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. ccnl di riferimento. riferimento La definizione dei c.c.r.i.l. CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; Categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l.CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. ccnl a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 agosto - 3 dicembre 1992, 1992 al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo 2° livello, le parti in sede regionale, regionale prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali Bilaterali forniscano agli Osservatori osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore puliziametalmeccanico e dell'installazione di impianti. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od fonti o altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: . - PIL regionale (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Valore valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Andamento andamento occupazionale nel settore artigiano (fonteFonte: INPS INPS/Enti Bilaterali); - Enti bilaterali); - Andamento andamento del settore metalmeccanico e dell'installazione di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazioneimpianti, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese; n. degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonteFonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore l'artigianato metalmeccanico e della installazione di puliziaimpianti, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. CONTRATTAZIONE REGIONALE IN VIGENZA DEL PRESENTE ccnl In considerazione dei tempi occorsi alla definizione dell'accordo contrattuale le parti concordano che, fermi restando i tempi previsti dalle procedure e la decorrenza dei singoli accordi di 2° livello, le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 31.7.98. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente ccnl, sino a quel momento. Le parti convengono che i 4 mesi di cui al citato comma scadono il 31.12.98. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Le parti si impegnano ad armonizzare il presente ccnl con le eventuali novità che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 1992 e del protocollo per la politica dei redditi del 1993.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. CCRIL cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; Categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaformapiattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l.CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto acconto, sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 agosto - 3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale, regionale prenderanno in esame i sottoelencati indicatori con le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possessorispettive fonti. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore puliziaodontotecnico. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); X.Xxxxxxxxxne) - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne) - Andamento occupazionale nel del settore artigiano (fonteFonte: INPS - INPS/Enti bilaterali); bilaterali) - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazioneodontotecnico, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese, n. degli addetti; addetti, media dimensionale delle imprese (fonteFonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, parti inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del il settore di puliziaodontotecnico, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.lcc.cc.nn.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; scadenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-1º - 31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.lcc.cc.nn.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della ceramica nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti parti, in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre avranno a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori riferimento i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati seguenti indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale di settore (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); X.Xxxxxxxxxne); - Valore valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); X.Xxxxxxxxxne); - Andamento andamento occupazionale ed evoluzione del processo tecnologico nel settore artigiano (fonteFonte: INPS INPS/Enti bilaterali); - Enti bilaterali); - Andamento andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazionesettore, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese; n. degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonteFonte: INPS/CCIAACCIIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di pulizial'artigianato dell'area chimica, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% delle media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento. Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31 dicembre 1996 per verificare l'andamento della contrattazione regionale.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; Categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale, regionale prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore puliziametalmeccanico e dell'installazione di impianti. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, fonti od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne). - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne). - Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonteFonte: INPS - INPS/Enti bilaterali); bilaterali). - Andamento del settore metalmeccanico e dell'installazione di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazioneimpianti, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese; n. degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonteFonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore l'artigianato metalmeccanico e della installazione di puliziaimpianti, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. In considerazione dei tempi occorsi alla definizione dell'accordo contrattuale le parti concordano che, fermi restando i tempi previsti dalle procedure e la decorrenza dei singoli accordi di 2º livello, le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 31 luglio 1998. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento. Le parti convengono che i 4 mesi di cui al citato comma scadono il 31 dicembre 1998.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonte: INPS - Enti bilaterali); bilaterali); - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-sanificazione- disinfestazione, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese; n. degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di pulizia, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del dei c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. CCRIL cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l.CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. ., a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della ceramica nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre regionale avranno a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori riferimento i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati seguenti indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale di settore (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne) - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne) - Andamento occupazionale ed evoluzione del processo tecnologico nel settore artigiano (fonteFonte: INPS - INPS/Enti bilaterali); bilaterali) - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazione, della ceramica anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; imprese; n. degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonte(Fonte: INPS/CCIAA)) Le parti valuteranno, inoltre, l'andamento del settore nella regione, anche alla luce degli effetti, anche prevedibili, di interventi e di progetti specifici per l'artigianato ceramico, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza del sistema delle imprese e della qualità del prodotto. Gli effetti di costo relativi agli eventuali incrementi retributivi regionali non possono avere decorrenza precedente al 1º gennaio 1995. Le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 31 maggio 1994. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31 dicembre 1994 per verificare l'andamento della contrattazione regionale. Le imprese del settore attività artistica di decorazione di piastrelle in "terzo fuoco", che per effetto di accordi regionali esistenti corrispondono condizioni di miglior favore economiche e normative risultanti dall'applicazione del presente contratto, manterranno inalterate dette condizioni migliorative. N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue: A modifica di quanto previsto al titolo "Livello regionale di trattativa di cui all'art. 9 del c.c.n.l. 30 marzo 1993, le Parti convengono quanto segue: "In base all'accordo interconfederale del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, a livello regionale, le parti, inoltre, Parti valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di pulizial'artigianato della ceramica, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui all'art. 6 del presente c.c.n.l., affinchè, anche in collegamento con gli Enti bilaterali regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle Parti, sempre a livello regionale. Ai fini della contrattazione regionale di secondo livello, le Parti valutano utile la presa in considerazione dell'andamento tendenziale del settore derivante da indicatori quali, ad esempio: - PIL regionale e valore aggiunto per addetto (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - andamento occupazionale ed evoluzione del processo tecnologico nel settore (fonti: INPS, XX.XX); - andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale; numero e variazioni delle imprese; numero e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese; ecc. (fonti: INPS, CCIAA)."
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% 30 per cento del tasso di inflazione programmato, programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% 50 per cento dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai dal c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale del 3 agosto-3 agosto e del 3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali. In tale ambito, le parti, sempre negli incontri che si terranno a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore pulizia. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); - Andamento occupazionale nel settore artigiano (fonte: INPS - Enti bilaterali); - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazione, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (fonte: INPS/CCIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi l'artigianato del settore di puliziadelle pulitintolavanderie, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui all'art. 7 del presente c.c.n.l. da costituire entro il 31 dicembre 1998, affinché anche in collegamento con gli Enti bilaterali regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale. Inoltre, al fine di verificare l'andamento del settore nella regione agli effetti della contrattazione regionale di secondo livello anche agli effetti della contrattazione salariale, le parti potranno tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche ed assumeranno i sottoindicati indicatori con le rispettive fonti, come elementi di analisi del settore pulitintolavanderie: - PIL regionale e valore aggiunto per addetto (fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxxx ed altri); - andamento occupazionale (fonti: INPS, XX.XX.); - andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale: numero e variazioni delle imprese; numero e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc. (fonti: INPS, CCIAA, Osservatori di settore, enti o istituti riconosciuti congiuntamente dalle parti). L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento.
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Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il al presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della acconciatura e dell'estetica nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale, prenderanno in esame regionale avranno a riferimento le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionaliOsservatori. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli Enti bilaterali forniscano agli Osservatori i dati indicatori di categoria in loro possesso. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore puliziapossano essere congiuntamente individuati. Verranno comunque presi in esame i sottoelencati seguenti indicatori con le rispettive fonti, od altri indicatori individuati dalle parti a livello regionale: - PIL regionale (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Valore valore aggiunto per addetto nell'artigianato (fonteFonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne); Xxxxxxxxxne); - Andamento andamento occupazionale nel settore artigiano ed evoluzione dei settori (fonteFonte: INPS INPS/Enti bilaterali); - Enti bilaterali); - Andamento del settore di pulizia, disinfezione e derattizzazione, sanificazione-disinfestazioneandamento dei settori, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. numero delle imprese; n. imprese; numero degli addetti; addetti; media dimensionale delle imprese (fonteFonte: INPS/CCIAACCIIAA). A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore dei settori nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le imprese artigiane esercenti servizi del settore di pulizial'acconciatura e l'estetica, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e imprese. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del sistema artigiano25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento. Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31 dicembre 2002 per verificare l'andamento della contrattazione regionale.
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