Indennità per il congedo di maternità e congedo parentale Clausole campione

Indennità per il congedo di maternità e congedo parentale. Alla lavoratrice madre spetta il diritto a percepire l’indennità di maternità per tutta la durata del periodo di astensione obbligatoria, anche nel caso in cui il termine del contratto sia scaduto durante il periodo di astensione stessa.52 In particolare, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene durante l’astensione obbligatoria, la lavoratrice avrà diritto a percepire l’intera indennità per tutto il periodo di tutela prevista dalla legge. Nel caso in cui la lavoratrice, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria sia sospesa o assente dal lavoro senza alcuna retribuzione ha diritto all’indennità di maternità, purchè tra l’inizio della sospensione o dell’assenza e l’inizio della maternità non siano trascorsi più di 60 giorni. La sospensione che va oltre i 60 giorni dà comunque diritto all’indennità quando la lavoratrice beneficia di CIG o CIGS. 49 art. 5 Decreto Legge n. 463/1983 convertito con modifiche in Legge n. 638/1983 50 Nel calcolo del periodo lavorato vanno inclusi anche i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio 51 Circolare INPS n. 136 del 25.7.2003; Circolare INPS n. 87 del 2 luglio 2001 52 Art. 24 T.U maternità L’indennità è corrisposta anche alle lavoratrici gestanti disoccupate all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, se tra la data di inizio dello stato di disoccupazione e del periodo di astensione non siano decorsi più di 60 giorni. L’indennità spetta anche quando quest’ultimo intervallo temporale è superiore ai 60 giorni se all’inizio dell’astensione obbligatoria la lavoratrice percepisce l’indennità di disoccupazione. 53 Il lavoratore con contratto a termine ha, in costanza di rapporto di lavoro, anche la possibilità di fruire del congedo parentale secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Indennità per il congedo di maternità e congedo parentale. Alla lavoratrice madre spetta il diritto a percepire l’indennità di maternità per tutta la durata del periodo di astensione obbligatoria, anche nel caso in cui il termine del contratto sia scaduto durante il periodo di astensione stessa.63 In particolare, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene durante l’astensione obbligatoria, la lavoratrice avrà diritto a percepire l’intera indennità per tutto il periodo di tutela prevista dalla legge. Nel caso in cui la lavoratrice, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria sia sospesa o assente dal lavoro senza alcuna retribuzione ha diritto all’indennità di maternità, purchè tra l’inizio della sospensione o dell’assenza e l’inizio della maternità non siano trascorsi più di 60 giorni. La sospensione che va oltre i 60 giorni dà comunque diritto all’indennità quando la lavoratrice beneficia di CIG o CIGS. L’indennità è corrisposta anche alle lavoratrici gestanti disoccupate all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, se tra la data di inizio dello stato di disoccupazione e del periodo di astensione non siano decorsi più di 60 giorni. L’indennità spetta anche quando quest’ultimo intervallo temporale è superiore ai 60 giorni se all’inizio dell’astensione obbligatoria la lavoratrice percepisce l’indennità di disoccupazione. 64 Il lavoratore con contratto a termine ha, in costanza di rapporto di lavoro, anche la possibilità di fruire del congedo parentale secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

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