Indennizzo per malfunzionamento del servizio Clausole campione

Indennizzo per malfunzionamento del servizio in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili alla Uno Communications, la stessa dovrà un indennizzo per ciascun servizio non accessorio, pari ad 5,00€ per ogni giorno di interruzione. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella presente Carta dei Servizi, UNO Communications riconoscerà un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a 2,50€ per ogni giorno di malfunzionamento. Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile alla UNO Communications, nella riparazione del guasto, l’indennizzo sarà applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio.
Indennizzo per malfunzionamento del servizio. In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 1,5 per ogni giorno d’interruzione.

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  • COSTO DEL SERVIZIO Per l’utilizzo del Servizio il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo fisso mensile per tutta la durata di utilizzo dello stesso, come indicato nei materiali informativi dedicati.

  • Svolgimento del servizio 9.1.1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le Attività finalizzate all’erogazione del Servizio nel pieno e puntuale rispetto di tutte le indicazioni che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima, con le modalità di cui all’art. 5 che precede, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 9.1.2. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9.1.3. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al Servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del Servizio - entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere. 9.1.4. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di svolgere direttamente o affidare a terzi soggetti l’esecuzione delle Attività non adempiute addebitandone i costi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo contrattuale ancora dovuto all’Appaltatore. 9.1.5. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione del Servizio, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • Oggetto del servizio Il presente schema concerne la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi Codice), avente ad oggetto il progetto “Insieme. Prendersi cura attraverso interventi socio sanitari integrati per il disagio psichico” . Si ritiene necessario pervenire ad un apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel capitolato consistono in interventi che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dal Municipio con i singoli eventuali contratti applicativi. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l’affidamento del presente servizio consistente nelle prestazioni come meglio declinate all’interno del rispettivo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Con il presente schema di accordo quadro Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le relative prestazioni contrattuali. L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con il Municipio, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti dal Municipio, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dei contratti pubblici” (d’ora innanzi: Xxxxxx); - Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016; - D. Lgs. n. 56/2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; - D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” come convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55; - la Legge 3 maggio 2019, n. 37; - D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”; - linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016; - il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. recante: “Codice delle leggi antimafia”; - la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”. - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore; - il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Patto di integrità” allegato n. 6 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006; - la Legge 3 marzo 2009, n. 18 e ss.mm.ii., recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»; - la Legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante: «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1; - la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., recante: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»; - deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 3 maggio 2016, n. 223; “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016”; - deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 28 febbraio 2017, n. 88; “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio Attuazione L.R. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 3 maggio 2016 n. 223;” - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.; - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato); - l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Utilizzo del Servizio Per utilizzare il Servizio, sarà sufficiente navigare in internet tramite la rete mobile Vodafone, senza necessità di scaricare alcun client o applicazione. Il Cliente potrà accedere alle configurazioni del servizio tramite l’area dedicata del sito web xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, per accedere alla quale è necessaria la creazione di un account.

  • Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i locali situati in Ferrara………………………via…….………………., nei giorni ed ora di apertura degli sportelli stessi secondo l’orario praticato per i servizi della specie. Il servizio si avvale inoltre di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e filiali dell’Istituto tesoriere. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art.25, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del d.lgs n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare deve essere fornito gratuitamente il servizio di home banking e internet e, come previsto nel regolamento delle entrate dell’Ente, anche quello di utilizzare apparecchi P.O.S. per l'introito di particolari tipologie di entrata. Detti apparecchi saranno installati ed eventualmente disinstallati a spese e cura del Tesoriere, così come lo saranno gli oneri di manutenzione e di gestione degli stessi. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.