Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Sources: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il In caso di Inabilità Temporanea Totale decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa senza limiti territoriali, fermo restando le limitazioni previste agli artt. 28 (Esclusioni) e 28.1 (Esclusioni derivanti da Infortunio o Malattia attività Sportive e nei limiti Lavorative pericolose) e alle condizioni all’art. 26.1 (Carenza), la Compagnia garantisce ai Beneficiari designati, in parti uguali, il pagamento del Capitale Assicurato scelto dall’Aderente e riportato nel Modulo di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamentoAdesione. La Copertura Assicurativa prevede, per ogni mese tutte le Versioni, la modalità di durata liquidazione “Prime Spese” che consente ai Beneficiari di ottenere dalla Compagnia un’anticipazione della prestazione, solo in caso di decesso dell’Assicurato a causa di infortunio, pari al 10% del Sinistro e nei termini Capitale Assicurato con un massimo di cui al successivo commaeuro 10.000. Questa modalità di liquidazione è attivabile solo ed esclusivamente se: - L’Aderente abbia individuato, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativedella sottoscrizione del Modulo di Adesione, al massimo due Beneficiari persone fisiche indicati con Nome Cognome data di nascita e codice fiscale. Qualora i Beneficiari designati siano due, la Variazione somma da anticipare da CNP sarà equamente ripartita In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del FinanziamentoContratto, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedesi intenderà estinta ed i premi mensili pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
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Sources: Assicurazione Temporanea Caso Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa Nel caso in cui all'Assicurato, venga riconosciuta un’Invalidità Totale Permanente di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per grado pari o superiore al 66% entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della Malattia verificatesi durante il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Coperturaperiodo contrattuale, consiste nel pagamentoCNP garantisce, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui fermo restando le esclusioni all’Art. 49, la corresponsione al successivo comma, Beneficiario di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano pari: - nel periodo di ammortamento definito dei Mutui: all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi dell’infortunio, residua dal Contratto rapporto di Finanziamentomutuo contratto dall’Aderente/Assicurato verso il Contraente. Dal calcolo sono escluse eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’evento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all’importo del Mutuo erogato (o Debito residuo per i Mutui in essere), la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata; - nel periodo di preammortamento dei Mutui nuovi: al Capitale Assicurato iniziale. La valutazione dell’Invalidità Totale Permanente, potrà essere effettuata da un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalimedico legale incaricato dalla Compagnia, in vigore un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia dell’evento. Per data dell’evento si intende la data di accertamento dell’Invalidità generata dall’Infortunio o dalla Malattia diagnosticata. Il grado di Invalidità Totale Permanente da Infortunio è valutato in base in base alla Tabella di cui al momento dell’adesione D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di Invalidità Totale Permanente da malattia viene accertato in base alle Coperture Assicurativetabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’Aderente/Assicurato dovesse decedere prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della il diritto alla stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamentoqualora liquidabile, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedesarà trasmesso agli eredi.
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Sources: Assicurazione Mutuo
Indennizzo. L’Indennizzo Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo della disoccupazione un'Indennità Mensile Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la Copertura Assicurativa verrà riattivata a condizione che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle siano rispettate le condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentoprecedente punto C.1. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni GeneraliAssicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione primo comma del Piano presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa 1. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base Franchigia, alla Copertura per il caso scadenza di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio tale Periodo di Franchigia la Società indennizza una Rata del Finanziamento o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata Canone del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensileLeasing, comprensiva di capitale ed e interessi, secondo il quale risulta dal piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalioriginale oppure, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativecaso di estinzione parziale del Finanziamento/Leasing con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro.
2. La Società indennizza un’ulteriore Rata/Canone del Finanziamento/Leasing, per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione che persiste nel corso della durata di efficacia dell’assicurazione. A tale fine, la Variazione del Piano frazione di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” mese superiore a 15 giorni verrà considerata mese intero.
3. Qualora l’Aderente/Assicurato, che sta ricevendo dalle Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessaPubblico con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto le prestazioni e Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente del contratto di lavoro e riprenderà al nuovo piano termine di ammortamento questo, come continuazione del FinanziamentoSinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni Si precisa che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi.
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Sources: Payment Protection Insurance
Indennizzo. L’Indennizzo La Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 ha rappresentato l’ennesimo tentativo di chiarimento dell’annosa vicenda legata al regime dei suoli, alla disciplina degli espropri e, più in generale, allo filosofia giuridica connessa allo jus aedficandi. Da oltre un secolo (dal 1885 con la famosa legge di Napoli) si dibatte sul tema dei vincoli imposti ai privati dalla pianificazione urbanistica e sulla necessità che l’Impresa a questi soggetti sia riconosciuto un “giusto ristoro” rispetto all’eliminazione o riduzione dei propri diritti. Nonostante il lungo tempo trascorso ancora nel 1999 la suprema Corte è dovuta intervenire con una sentenza e un indirizzo al legislatore affinché la materia sia nuovamente e univocamente disciplinata a testimonianza del fatto che non vi è completa chiarezza nel sistema legislativo vigente. Il punto fondamentale, sottolineato nella Sentenza, è che i vincoli preordinati all’esproprio hanno una scadenza naturale pari ad un quinquennio oltre il quale devono essere attuati (ovvero acquisite le aree) o indennizzati. Le ricadute sulla pianificazione delle aree a standard (laddove queste prevedano l’inedificabilità e/o l’esproprio) sono ovviamente considerevoli e impongono un deciso ripensamento della politica in materia di Assicurazione servizi. Anche in questo caso è obbligata il Piano/programma dei servizi che in qualche modo scioglie il nodo attraverso: una valutazione dell’effettiva necessità comunale; una attenta e misurata programmazione dei servizi; la definizione di strumenti e modalità per l’espletamento di servizi da parte di soggetti/strutture private. La sommatoria di questi aspetti consente: il giusto dimensionamento delle aree rispetto al fabbisogno; la risposta a corrispondere all’Assicurato tutte le necessità pur in base alla Copertura assenza di completa copertura finanziaria ricorrendo al convenzionamento con i privati; la concentrazione delle risorse economiche comunali verso quei servizi che impongono una iniziativa e gestione pubblica. In via preliminare si individuano i seguenti valori come parametri di riferimento per il caso la determinazione dei suddetti indennizzi:
1) Aree agricole o assimilabili Prezzo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni esproprio medio = 4 €/mq Tasso di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore interesse legale = vigente al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano dell’esproprio Indennizzo annuo lordo = 0,24 €/mq Indennizzo annuo netto (40%) = 0,01 €/mq 2)
2) Aree edificabili Prezzo di ammortamento esproprio medio = 85 €/mq Tasso di interesse legale = vigente al momento dell’esproprio Indennizzo annuo lordo = 1,3 €/mq Indennizzo annuo netto (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento40%) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.= 0,52 €/mq
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Sources: Piano Dei Servizi
Indennizzo. L’Indennizzo L'Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo il l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di FinanziamentoMutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili, aumentata del 15% a titolo rimborso spese indirette. Nel L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso in cui l’Assicurato sottoscriva un di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeMutuo dovuto dall’Assicurato.
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Sources: Insurance Contract
Indennizzo. L’Indennizzo Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Aderente/Assicurato, di grado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che l’Impresa ha generato l’invalidità totale permanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di Assicurazione rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente/Assicurato a seguito di anticipata estinzione parziale. Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è obbligata a corrispondere all’Assicurato valutato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini tabella di cui al successivo commaD.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’Aderente/Assicurato deceda prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, il diritto alla stessa, qualora liquidabile, sarà trasmesso agli eredi. La presente copertura assicurativa cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per decesso dell’Aderente/Assicurato. Carenza La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se l’invalidità totale permanente è conseguente ad una somma pari alla rata mensilemalattia: in questo caso, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal qualora la malattia che ha generato l’invalidità venga diagnosticata nei primi 30 giorni dalla decorrenza del Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni GeneraliAssicurazione, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata l’indennità non verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecorrisposta.
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione dalla Compagnia all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Sources: Assicurazione