Common use of Indennizzo Clause in Contracts

Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia L'Indennizzo che la Società corrisponderà un Indennizzo è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, dovuta dall'Assicurato all’Ente Erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato all’Ente Erogante del Mutuo e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedentemensile, sarà corrisposto liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero . Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ciascun successivo ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneRicovero Ospedaliero. L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano Il numero massimo di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, 12 Indennizzi mensili per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto Sinistro e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02di

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia L'Indennizzo che la Società corrisponderà un Indennizzo è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili, aumentata del 15% a titolo rimborso spese indirette. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ciascun successivo ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazioneinabilità Temporanea Totale. L’ammontare Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della rata mensile da indennizzare - copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in il caso di estinzione anticipata parziale inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo Contratto di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02dovuto dall’Assicurato.

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. 1. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad indennizza una rata mensile Rata del Mutuo (Finanziamento o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione Canone del Mutuo o in caso di copertura parziale)Leasing, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento originale oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento/Leasing con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. 2. Un La Società indennizza un’ulteriore Rata/Canone del Finanziamento/Leasing, per ogni ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneDisoccupazione che persiste nel corso della durata di efficacia dell’assicurazione. L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano A tale fine, la frazione di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesionemese superiore a 15 giorni verrà considerata mese intero. 3. Qualora l’Assicuratol’Aderente/Assicurato, che sta ricevendo dalla dalle Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la le Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto di lavoro e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02.

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Samples: Payment Protection Insurance

Indennizzo. 1. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad indennizza una rata mensile Rata del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale)Finanziamento, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento originale oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. 2. Un La Società indennizza un’ulteriore Rata del Finanziamento, per ogni ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare Disoccupazione che persiste nel corso della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesioneefficacia dell’assicurazione. 3. Qualora l’Assicuratol’Aderente/Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto di lavoro e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02.

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Samples: Assicurazione

Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia L'Indennizzo che la Società corrisponderà un Indennizzo è obbligata a corrispondere in base alla copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili. L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale mensile di Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi di inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ciascun successivo ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazioneinabilità Temporanea Totale. L’ammontare Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della rata mensile da indennizzare - copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in il caso di estinzione anticipata parziale inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo Contratto di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02dovuto dall’Assicurato.

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. 1. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad indennizza una rata mensile Rata del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale)Mutuo, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento originale oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. Un In caso di 2 Assicurati pro-quota tale prestazione è corrisposta al 50%. 2. La Società indennizza un’ulteriore Rata del Mutuo, per ogni ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare Disoccupazione che persiste nel corso della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesioneefficacia dell’assicurazione. 3. Qualora l’Assicuratol’Aderente/Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto di lavoro e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02.

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Samples: Insurance Policy

Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia L'indennizzo che la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di cointestazione Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Mutuo o in caso Sinistro di copertura parziale)una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. Un ulteriore L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari al precedentead una rata mensile, sarà corrisposto liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ciascun successivo ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della rata mensile da indennizzare - copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in il caso di estinzione anticipata parziale Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo Contratto di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02dovuto dall’Assicurato.

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. Qualora L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Disoccupazione perduri oltre Contraente alla data del Sinistro e per la scadenza durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. I sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data di Decorrenza della Copertura non saranno indennizzati (Periodo di FranchigiaCarenza). Per ogni sinistro, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedentemensile, sarà corrisposto liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia pari a 5 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ciascun successivo ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneRicovero Ospedaliero. L’ammontare della rata mensile da indennizzare - Il numero massimo di pagamenti mensili che l’Impresa di Assicurazione è obbligata ad effettuare è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 24 Indennizzi mensili per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano della copertura assicurativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (Assicurazione all’Assicurato come definita al precedente Art.3.5)previsto dall’Art. Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02precede.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia L'indennizzo che la Società corrisponderà è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile assicurata e risultante dalla scheda di polizza. Se la Perdita d'Impiego fosse derivante da fallimento comprovato dell’azienda da cui dipende l’Assicurato, la rata mensile assicurata sarà indennizzata con un Indennizzo importo aggiuntivo pari al 10% della stessa. In caso di Xxxxxxxx, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedentemensile, sarà corrisposto liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ciascun successivo ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, è l'importo della rata mensile da indennizzare - indicata nella scheda di polizza con il massimo indennizzo pari al numero di volte previste nel Piano Assicurativo secondo la fascia di età della decorrenza della polizza per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano sinistro e con il massimo di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, 1 volta per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato polizze di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente 3 anni e 2 volte per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la polizze di durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/025 anni.

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Samples: Polizza Assicurativa