Common use of Indicatori di anomalia Clause in Contracts

Indicatori di anomalia. Gli attuali indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenuti nel D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF 23 aprile 2018. Sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub- indici; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. Tra gli indicatori di anomalia vi sono: – indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (es. il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche); – indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (es. offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato); – indicatori specifici per settore di attività, tra cui il settore appalti e contratti pubblici. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto, di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie. Nell’allegato 1 al presente regolamento sono richiamati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta dalla ASST Valle Olona. E' compito degli Uffici dell’ASST, dei loro Responsabili e del Gestore valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di anomalia, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge ulteriori indicatori di anomalia.

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Indicatori di anomalia. Gli attuali Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione segnalazione. Nell'Allegato A al presente regolamento sono contenuti nel richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori di anomalia, estratti dal D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF 23 aprile 2018. Sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub- indici; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. Tra gli indicatori nonché dagli schemi di anomalia vi sono: – indicatori elaborati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.lgs. 231/2017, che potranno essere oggetto di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (esulteriore integrazione ed ai quali le Strutture aziendali, dovranno riferirsi relativamente alle rispettive competenze e per quanto applicabili nella specifica realtà aziendale. il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche); – indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione È compito delle operazioni (es. offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato); – indicatori specifici per settore di attività, tra cui il settore appalti UO aziendali e contratti pubblici. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto, di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie. Nell’allegato 1 al presente regolamento sono richiamati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta dalla ASST Valle Olona. E' compito degli Uffici dell’ASST, dei loro Responsabili Dirigenti e del Gestore valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di anomaliacui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine Resta salva, infatti, la facoltà per i Dirigenti e per il Gestore può concordare di individuarne di ulteriori, in raccordo con tali soggetti le misure anticorruzione previste nel Piano Triennale di inserirePrevenzione della Corruzione (PTPC) e limitatamente alle rispettive competenze. È pertanto, tra i fatti rappresentativi rimessa agli operatori la valutazione dei comportamenti e caratteristiche delle operazioni che, anche se non descritti dagli indicatori, siano sintomatici di potenziali situazioni contrarie alla legge ulteriori indicatori profili di anomaliasospetto.

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Indicatori di anomalia. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della ASST, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente gli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione. Gli attuali indicatori di anomalia definiti sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. 5 L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell’operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell’operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili. Attualmente gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenuti nel D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018. Sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub- indici; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. Tra gli indicatori di anomalia vi sono: – indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (es. il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche); – indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (es. offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato); – indicatori specifici per settore di attività, tra cui il settore appalti e contratti pubblici. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto, di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie. Nell’allegato 1 In allegato al presente regolamento sono richiamati, richiamati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta dalla potenzialmente pertinenti le attività della ASST Valle Olona(ALL. 1). E' compito degli Uffici dell’ASST, della ASST e dei loro Responsabili e Responsabili, del Gestore e degli altri soggetti eventualmente individuati, valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di anomaliacui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge alle previsioni normative di cui all’allegato 1, ulteriori indicatori aziendali di anomalia. In esito alle attività di mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui la ASST è esposta, possono essere altresì dettagliati altri indicatori aziendali di anomalia.

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Indicatori di anomalia. Gli attuali Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (D.M. 25 settembre 2015). Attualmente gli indicatori di anomalia aggiornati sono contenuti nel D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018. Sono Gli indicatori di anomalia definiti nel succitato provvedimento della U.I.F. sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. Per favorirne L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la lettura qualificazione dell’operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla U.I.F., ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e la comprensione alcuni una valutazione complessiva dell’operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili. Le articolazioni organizzative dell’ASM devono applicare gli indicatori sono stati specificati rilevanti alla luce dell’attività istituzionale in sub- indici; concreto svolta ed avvalersi degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di attività. Le operazioni e i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. Tra gli indicatori sulla base degli elementi di anomalia vi sonoindicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: – indicatori di anomalia connessi incoerenza con l’identità l’attività o il comportamento profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione (es. il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede l’operazione; assenza di giustificazione economica; in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche)usualità; – indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (es. offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato)illogicità; – indicatori specifici per settore di attività, tra cui il settore appalti e contratti pubblici. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto, di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarieelevata complessità dell’attività. Nell’allegato 1 al presente regolamento sono richiamati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivoesemplificativo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti alla luce dell'attività istituzionale pertinenti le attività dell’ASM che potranno essere oggetto di integrazione in concreto svolta dalla ASST Valle Olonabase alle disposizioni ministeriali o dell’autorità competente. E' compito degli Uffici dell’ASST, aziendali e dei loro Responsabili e Responsabili, del Gestore e degli altri soggetti individuati valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed e indipendentemente dalla presenza od o assenza degli indicatori di anomalia, anomalia possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti la Commissione di Valutazione di cui all’art.3 punto D di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge di cui all’allegato 1 del D.M. 25 settembre 2015, ulteriori indicatori aziendali di anomalia.. In esito alle eventuali attività di mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'ASM è esposta, possono essere altresì dettagliati altri indicatori aziendali di anomalia. Ai fini dell’applicazione degli indicatori, per “ soggetto cui è riferita l’operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con l’ASM e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie

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