Common use of Indicatori di anomalia Clause in Contracts

Indicatori di anomalia. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (e periodicamente aggiornati) gli indicatori di anomalia, diretti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e a garantire in tal modo il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questione. L'elencazione di tali indicatori non è esaustiva, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Il Gestore, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ulteriori caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte negli indicatori, siano comunque sintomatiche di profili di sospetto. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Il Gestore deve quindi effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto sia degli indicatori di anomalia previsti, sia di tutte le altre informazioni disponibili. I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di una valutazione complessiva dell'operazione:  incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;  assenza di giustificazione economica;  inusualità;  illogicità;  elevata complessità;  significativo ammontare. Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori di anomalia maggiormente pertinenti alle attività dell'Azienda.

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Samples: Regolamento Aziendale

Indicatori di anomalia. 1. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette la valutazione da parte dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (e periodicamente aggiornati) gli terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia, diretti . 2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e a garantire in tal modo il intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questionedi operazioni sospette. 3. L'elencazione L’elencazione degli indicatori di tali indicatori anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Il Gestore, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ulteriori caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte negli indicatori, siano comunque sintomatiche di profili di sospetto. 4. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette. 5. L’assenza di indicatori previsti nell’allegato può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta. I destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specificasebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto. 6. Il Gestore deve quindi effettuare una valutazione complessivaGli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, tenendo conto sia degli indicatori contenuti nell’indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l’eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. 7. In presenza di anomalia previsticomportamenti descritti negli indicatori, sia i destinatari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili. I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di effettuano una valutazione complessiva dell'operazione:  incoerenza sulla natura dell’operazione. 8. I destinatari si avvalgono degli indicatori nell’ambito della attività professionale svolta e in conformità con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;  assenza gli obiettivi e i principi di giustificazione economica;  inusualità;  illogicità;  elevata complessità;  significativo ammontarerevisione applicabili di volta in volta agli specifici incarichi. 9. Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia maggiormente pertinenti alle attività dell'Aziendaemanati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/XXX.

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Samples: Provvedimento Recante Gli Indicatori Di Anomalia Per Le Società Di Revisione E Revisori Legali

Indicatori di anomalia. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (e periodicamente aggiornati) gli 1. Gli indicatori di anomalia, diretti anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e a garantire in tal modo il corretto hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questionealla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. 2. L'elencazione degli indicatori di tali indicatori anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti o operazioni ad a uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad a escludere che l'operazione sia sospetta. Il Gestore, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte descritti negli indicatori, siano comunque sintomatiche egualmente sintomatici di profili di sospetto. 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospettequalificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, per le quali ma è comunque necessaria necessario svolgere una concreta valutazione specifica. Il Gestore deve quindi effettuare specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva, tenendo conto sia degli indicatori di anomalia previsti, sia complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili. 4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività. 5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie. 6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub- indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I seguenti criteririferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, qualora ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non richiamati dagli indicatorispecificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici. 7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini valutati sulla base degli elementi di una valutazione complessiva dell'operazioneanomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferitariferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità;  , illogicità;  , elevata complessità;  significativo ammontare. Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori di anomalia maggiormente pertinenti alle attività dell'Aziendacomplessità dell'attività.

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Samples: Regolamento Per Il Contrasto Ai Fenomeni Di Riciclaggio Dei Proventi Di Attività Criminose E Di Finanziamento Del Terrorismo

Indicatori di anomalia. 1. Al fine di agevolare l'individuazione delle gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e periodicamente aggiornati) gli indicatori specifici per categoria di soggetti di cui al precedente art. 2. 2. Gli indicatori di anomalia, diretti anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e a garantire in tal modo il hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questione. L'elencazione di tali indicatori non è esaustiva, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Il Gestore, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ulteriori caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte negli indicatori, siano comunque sintomatiche di profili di sospettosospette. 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Il Gestore deve quindi effettuare necessario una valutazione complessiva, tenendo conto sia concreta specifica. 4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 del presente decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di anomalia previstiprofili di sospetto. 5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. 6. Gli operatori si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili. I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione:  incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;  assenza . 7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di giustificazione economica;  inusualità;  illogicità;  elevata complessità;  significativo ammontare. Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni un'operazione sospetta, selezionando gli indicatori di anomalia maggiormente pertinenti alle in relazione all' attività dell'Aziendaconcretamente svolta.

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Samples: Regolamenti Dei Servizi E Del Personale