INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE. Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta. Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Collettivi Di Accoglienza, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Accoglienza
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE. Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta. Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE. Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all’artall'art. 45 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-sub- associazione, nelle forme di un’aggregazione un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti Il requisito di idoneità professionale di cui al punto paragrafo 7.1 (iscrizione nel Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono deve essere posseduti posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta. Il requisito di capacità economico – finanziaria (relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali professionali) di cui al punto paragrafo 7.2 lett. h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo all'importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Nell’ipotesi Il requisito di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito capacità tecnica e professionale (servizi analoghi) di cui al precedente punto 7.3 lett. i) paragrafo 7.3, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione Di Centri Di Accoglienza