Indisponibilità temporanea del prodotto. É fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto (dispositivo medico e relativo materiale di consumo) nei termini succitati, di darne comunicazione all’Azienda sanitaria che ha inviato l’ordinativo entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell’ordine, con una comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, e di concordare comunque con l’Azienda sanitaria stessa i nuovi tempi di consegna. Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), il Fornitore dovrà comunicare a ciascuna Centrale regionale e alle singole Aziende sanitarie regionali la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini (o comunque non appena venuto a conoscenza della problematica) indicando chiaramente: • la denominazione del prodotto; • il periodo di indisponibilità previsto; • la causa di indisponibilità. Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) con caratteristiche equivalenti, al medesimo prezzo o inferiore: tale proposta verrà valutata dalla Centrale regionale di competenza e dalla singola Azienda sanitaria richiedente. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dalla Centrale regionale. In caso di mancata tempestiva comunicazione, si potrà applicare la penale di cui allo Schema di Accordo quadro. Per il prodotto offerto in sostituzione il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Aziende sanitarie, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 7.1. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nel medesimo Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati dal Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo quadro.
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Samples: www.sardegnacat.it, www.sardegnaterritorio.it
Indisponibilità temporanea del prodotto. É fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto (dispositivo medico e relativo materiale di consumo) nei termini succitati, di darne comunicazione all’Azienda sanitaria che ha inviato l’ordinativo entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell’ordine, con una comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, e di concordare comunque con l’Azienda sanitaria stessa i nuovi tempi di consegna. Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), il Fornitore dovrà comunicare a ciascuna Centrale regionale e alle singole Aziende sanitarie regionali la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini (o comunque non appena venuto a conoscenza della problematica) indicando chiaramente: • la denominazione del prodotto; • il periodo di indisponibilità previsto; • la causa di indisponibilità. Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) con caratteristiche equivalenti, al medesimo prezzo o inferiore: tale proposta verrà valutata dalla Centrale regionale di competenza e dalla singola Azienda sanitaria richiedente. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dalla Centrale regionale. In caso di mancata tempestiva comunicazione, si potrà applicare la penale di cui allo Schema di Accordo quadro. Per il prodotto offerto in sostituzione il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegnaconsegna nei termini di cui al successivo art. 14, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Aziende sanitarie, ASL Contraenti e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 7.1consegna. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema al successivo art. 14. Durante il periodo di Accordo quadroindisponibilità, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, la ASL Contraente può procedere direttamente all’acquisto sul libero mercato del prodotto di cui il Fornitore è sprovvisto, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze della ASL Contraente, addebitando al Fornitore i maggiori oneri. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti Prodotti inclusi nel medesimo Ordinativo nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati dal da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l’applicazione delle penali l'applicazione di cui allo Schema quanto previsto all’art. 14. Nel caso in cui, durante il periodo di Accordo quadrovalidità e di efficacia dell’Accordo Quadro, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di gara, a causa del ritiro dal mercato dello stesso da parte della ditta produttrice, il Fornitore dovrà obbligatoriamente: - dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; - indicare, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostitutivo nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione . Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l’effettiva messa fuori produzione (30 giorni), il Collegio Tecnico del Soggetto Aggregatore procederà alla verifica dell’equivalenza del prodotto proposto in sostituzione con quello offerto in sede di procedura e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, il Soggetto Aggregatore avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i relativi Contratti Attuativi con quel Fornitore. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell’effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, la ASL Contraente procederà all’acquisto in danno.
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Samples: www.aric.it
Indisponibilità temporanea del prodotto. É fatto obbligo al Fornitore all’Operatore economico prescelto, che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto (dispositivo medico e relativo materiale di consumoconsumo relativo) richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione all’Azienda sanitaria che ha inviato l’ordinativo Sanitaria, entro il secondo 2° giorno lavorativo dal ricevimento dell’ordine, con una comunicazione scritta, a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata, e di concordare comunque con l’Azienda sanitaria stessa l’Ente stesso i nuovi tempi di consegna. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, l’Operatore economico prescelto dovrà comunicare all’Azienda Sanitaria la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica. Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), il Fornitore l’Operatore economico prescelto dovrà comunicare a ciascuna Centrale regionale e alle singole Aziende sanitarie regionali alla ASL Roma 1 la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini (o comunque non appena venuto a conoscenza della problematica) indicando chiaramente: • − la denominazione del prodotto; • − il periodo di indisponibilità previsto; • − la causa di indisponibilità. Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) con caratteristiche equivalenti, equivalenti al medesimo prezzo o inferiore: tale proposta verrà valutata dalla Centrale regionale di competenza e dalla singola Azienda sanitaria richiedente. Non non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dalla Centrale regionaledall’Ente. In caso di mancata tempestiva comunicazione, si potrà applicare la penale di cui allo Schema di Accordo quadro. Per il prodotto offerto in sostituzione il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di garaprocederà applicando le penali. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegnaconsegna nei termini previsti nell’Accordo Quadro, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Aziende sanitarieall’Amministrazione Contraente, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornituradell’ordine; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 7.1. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo quadropenali. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti Prodotti inclusi nel medesimo Ordinativo di Fornitura Ordine dovranno comunque essere consegnati dal da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l’applicazione delle penali penali. Resta inteso che, relativamente al Prodotto offerto in sostituzione, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il Prodotto offerto in sede di cui allo Schema di Accordo quadro.gara
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Samples: www.aslroma1.it