Fuori produzione. Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo oggetto dell’Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.:
a. dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, (oppure, in alternativa)
b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quella dichiarato “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito. Al riguardo Xx.Xx.Xx. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alla caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito. All’esito positivo della verifica la Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Xx.Xx.Xx. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione. Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e, comunque, l’accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest’ultima. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire un dispositivo oggetto dell’Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Fuori produzione. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all’A.O. per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l’indisponibilità, ancor prima di ricevere eventuali ordinativi di fornitura relativi ai medesimi prodotti. Eventualmente potrà proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle previste da capitolato, alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara, nonché campionatura dello stesso. Il prodotto proposto sarà poi oggetto di valutazione con le stesse modalità previste dalla procedura di gara. In caso di parere favorevole sarà comunicata al Fornitore l’accettazione della sostituzione tramite ordinativo formale da parte della Farmacia richiedente. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.
Fuori produzione. 1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertata mediante la seguente documentazione da consegnare alla Soresa:
a) dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, (in alternativa)
b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Soresa un prodotto in alternativa a quello dichiarato “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito. Al riguardo Soresa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito. All’esito positivo della verifica la Soresa potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.
2. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Soresa potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire un prodotto oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, Soresa si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di sostituzione del dispositivo, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Fuori produzione. Nel caso in cui i beni aggiudicati fossero fuori produzione ma, al contempo, non fossero stati ancora consegnati, gli Operatori economici dovranno, ai fini dell’autorizzazione, far prevenire soggetto che ha effettuato l’ultima valutazione qualitativa del prodotto, una relazione da cui si evincano: • dichiarazione di fuori produzione del fabbricante o mandatario; • caratteristiche tecnologiche con particolare attenzione ai requisiti a punteggio valutati in gara; • che il relativo importo non superi il prezzo del relativo prodotto aggiudicato; • anno di immissione in commercio; • vantaggi tecnici, di gestione, economici.
Fuori produzione. Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna delle apparecchiature offerte per messa “fuori produzione” delle stesse da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore dovrà, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta Tecnica, Allegato 5 “Schema Offerta Tecnica PC Notebook” del Disciplinare di Gara. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, dovrà adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia avrà facoltà di recesso come previsto nell’Allegato 6 Schema di Convenzione.
Fuori produzione. Il Fornitore potrà non fornire una apparecchiatura o una componente opzionale offerte ed oggetto dell’Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.:
Fuori produzione. 1. In caso di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione come richiesta in sede di gara.
2. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recesso.
Fuori produzione. Nel caso in cui, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei veicoli offerti per messa “fuori produzione” degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali veicoli, anche di marca diversa, aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per essi, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta tecnica. In particolare sarà cura del Fornitore allegare un listino approvato dalla casa costruttrice. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione, l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi veicoli, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia avrà facoltà di recesso. In caso di accettazione della nuova proposta si applica quanto previsto dal paragrafo 5.2, in merito alla definizione del prezzo o del canone di noleggio.
Fuori produzione. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, per messa “fuori produzione” degli stessi da parte del produttore, dovrà darne comunicazione ad Estar, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, indicando quali prodotti con caratteristiche identiche o migliori intenda offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche di fornitura o a condizioni migliorative. Estar procederà alle verifiche necessarie. Estar si riserva:
1) in caso di esito negativo delle suddette verifiche, di recedere in tutto o in parte dalla Convenzione.
2) in caso di esito positivo delle suddette verifiche, di esonerare il Fornitore dalla fornitura del prodotto dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
Fuori produzione. ART. 16- PENALITA’