Informazioni e documentazione. (1) L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili. (2) I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini. (3) Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di docu- menti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure ammini- strative o azioni legali, e riguardano in particolare: – la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione; – la sua designazione e la sua presentazione; – il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione. (4) Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il pro- cesso di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio: – in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione; – in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguar- danti le operazioni in questione.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Informazioni e documentazione. (1) . L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente richie dente sotto forma di documenti, di copie certificate conformiautenticate, di relazioni e di testi simili.
(2) . I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati informa tizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
(3) . Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di docu- menti documenti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure ammini- strative amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare: – — la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione; – di cui si tratta, — la sua designazione e la sua presentazione; – , — il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione l’elaborazione o la sua commercializzazionecom mercializzazione.
(4) . Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il pro- cesso processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente reci procamente e senza indugio: – — in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione; – , — in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguar- danti riguardanti le operazioni in questione.
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