INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO Clausole campione

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO. L’OICR IN ITALIA Soggetti Collocatori Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia ALLFUNDS BANK, S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, in xxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx è il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ed incaricato di curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l’offerta in Italia), in Italia. Nel presente Xxxxxx con “Xxxxxxxx/i incaricato/i dei Pagamenti” ci si riferisce alla predetta banca incaricata dello svolgimento di entrambi i ruoli indicati.
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO. L’OICR IN ITALIA L’elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l’esame di eventuali reclami degli investitori. Le funzioni di intermediazione nei pagamenti e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della SICAV all’estero sono svolte da: State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10; Le funzioni svolte dal Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono le seguenti: raccolta ed inoltro alla SICAV delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; raccolta ed accreditamento alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli azionisti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni nominee), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti, redazione dei rapporti statistici da inviarsi alla Banca d’Italia su base semestrale, ove previsti. Si precisa che per l’incasso degli assegni, SGSS si avvale di una banca commerciale terza espressamente nominata. A tal fine SGSS apre un conto corrente a nome della SICAV presso tale banca. Tale conto verrà utilizzato esclusivamente per l’incasso assegni e gli importi accreditati verranno tempestivamente girati sul conto acceso a nome della SICAV presso SGSS, senza pregiudicare la tempestiva esecuzione delle operazioni di sottoscrizione. Si specifica altresì che Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx si avvale di collocatori che operano attraverso la procedura dell’Ente mandatario più sotto descritta.
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO. L’OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI Collocatori Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la SICAV e gli investitori italiani

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.