Altri compensi Clausole campione

Altri compensi. 1. Le parti confermano, per il 2018, la vigente disciplina per l'erogazione dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di risultato del personale quali, nello specifico, gli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. n.50/2016), di cui all'accordo allegato alla lettera A. 2. Le parti confermano di alimentare il Fondo Previdenziale/assistenziale con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, ex art.208, come da accordo sottoscritto il 17/12/2014. 3. In attuazione del comma 4 dell'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, si precisa che gli emolumenti erogati per le ore di lavoro effettivamente prestate per particolari esigenze di servizio nel giorno di riposo settimanale possono essere integrate con altre risorse previste in progetti approvati ai sensi dell'art. 4 del presente contratto decentrato.
Altri compensi. 1. Le parti confermano, per il 2022, la vigente disciplina per l'erogazione dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di risultato del personale quali, nello specifico, gli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. n.50/2016), di cui all'accordo allegato alla lettera A del CCDI 2018. 2. Le parti confermano, per il 2022, di alimentare il Fondo Previdenziale/assistenziale con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, ex art.208, come da accordo sottoscritto il 17/12/2014. 3. Le parti danno atto che in attuazione dell'art. 70 ter del CCNL 2018, i compensi ISTAT saranno erogati per prestazioni rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. 4. Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 164/2002, al personale che svolge attività di ordine pubblico sarà erogata la relativa indennità, nel rispetto della normativa vigente.
Altri compensi. 3.3.1 Indennità mensile D.B. 2003 X oppure Y (abbr. Imdb03-X e Imdb03 -Y) 1. 1. Indennità mensile DB 2003, differenziata per anzianità operativa in azienda: A tutti i dipendenti in forza a DB, viene riconosciuta una indennità mensile D.B. 2003. Essa è di tipo X oppure di tipo Y (abbrev. rispettivamente Imdb03-x e Imdb03-y), non cumulabili tra loro e descritte rispettivamente ai successivi commi II e IV, che si applicano al lavoratore in funzione della persistenza, o meno, del suo rapporto di lavoro con l’azienda alla data di attivazione (decorrenza) del Patto, indicata al § 1.4.2. 2. 2. Tipo X (ad esaurimento): Ai soli dipendenti DB già in forza all’azienda alla data di attivazione di questo accordo viene riconosciuta mensilmente, ad personam, una imdb03-X di valore corrispondente alla sommatoria arrotondata dei seguenti compensi mensili percepiti da ognuno di essi immediatamente prima dell’attivazione del Patto 2003, cioè Cau residue, indennità pacchi e posta, premio di produttività per maggior chiarezza si allega una tabella con i valori dell’indennità per ciascun parametro. 3. 3. Avanzamenti col tipo X: Nella eventualità di avanzamenti nel livello del parametro successivi all’attivazione di questo accordo che, nel limite temporale della sua validità, interessassero i lavoratori che percepiscono la Imdb03- X, di cui al precedente capoverso, l’ammontare della relativa indennità, con decorrenza dalla data di avanzamento, è incrementata di Eur 1,oo (uno/00) per ogni punto di parametro risalito. 4. 4. Tipo Y : Ai soli dipendenti pervenuti in forza a D.B., a qualsiasi titolo, successivamente alla data di attivazione di questo accordo, indicata al § 1.4.2, viene riconosciuta mensilmente una Imdb03-Y di importo variabile in funzione del parametro di inquadramento e della anzianità aziendale come da tabella allegata. L’importo in questione è pari, per un lavoratore a tempo pieno e con parametro 158, a Eur 41.5 se con anzianità di almeno 13 anni, a Eur 83 se con anzianità di almeno 35 anni, a Eur 124.50 se con anzianità di almeno 57 e ad Eur 166,oo se è pervenuto al 79° anno di anzianità aziendale. Parametrazioni col tipo Y: In conseguenza delle indicazioni del capoverso precedente, per i lavoratori che, pervenuti in forza dopo l’attivazione di questo patto, non si ritrovino nelle situazioni di anzianità/parametro fissate al punto 4, gli importi mensili sono opportunamente parametrati rispetto a quei valori.
Altri compensi. Il contratto di scuola può stabilire altri compensi per le:
Altri compensi. 1. In considerazione del ritardo con cui viene stipulato il presente accordo, le parti ritengono opportuno confermare per l’anno 2010 la disciplina vigente relativa agli altri istituti del salario accessorio demandati a questo livello di contrattazione. In particolare, sono confermate le vigenti disposizioni concernenti: a) l’indennità per specifiche responsabilità (art. 17, c.2, lett. f, CCNL 1/4/99); b) l’indennità per particolari responsabilità (art. 17, c.2, lett. i, CCNL 1/4/99); c) la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (art. 17, c.2, lett. c, CCNL 1/4/99); d) l’indennità per turno, rischio, reperibilità, maneggio valori (art. 17, c.2, lett. d, CCNL 1/4/99); e) l’indennità di disagio (art. 17, c.2, lett. e, CCNL 1/4/99); f) i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 17, comma 2, lett. g, CCNL 1/4/99), quali incentivi alla progettazione e pianificazione, per il recupero dell’evasione dell’ICI e per l’avvocatura interna.
Altri compensi. 1. Le parti confermano, per il 2020, la vigente disciplina per l'erogazione dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di risultato del personale quali, nello specifico, gli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. n.50/2016), di cui all'accordo allegato alla lettera A del CCDI 2018. 2. Le parti confermano di alimentare il Fondo Previdenziale/assistenziale con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, ex art.208, come da accordo sottoscritto il 17/12/2014. 3. In attuazione del comma 4 dell'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, si precisa che gli emolumenti erogati per le ore di lavoro effettivamente prestate per particolari esigenze di servizio nel giorno di riposo settimanale possono essere integrate con altre risorse previste in progetti approvati ai sensi dell'art. 4 del presente contratto decentrato. 4. Le parti danno atto che in attuazione dell'art. 70 ter del CCNL 2018, i compensi ISTAT saranno erogati per prestazioni rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. 5. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale al personale spetta anche il riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia con deliberazioni n. 155/GC/2018 e 75/CC/2018. 6. Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 164/2002, al personale che svolge attività di ordine pubblico sarà erogata la relativa indennità, nel rispetto della normativa vigente.

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  • Compensi Il compenso verrà corrisposto mensilmente e a seguito della presentazione da parte del collaboratore di un report nel quale sono riepilogate le attività svolte nel mese, le relative ore impiegate per la realizzazione delle stesse e gli eventuali rimborsi spese dovuti. Rimane salva la possibilità per le parti di definire tempi e modalità differenti di erogazione dei compensi purché risulti da atto scritto e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente CCNL. Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere inferiore alla retribuzione oraria stabilita dal presente CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area professionale o livello. All'atto dell'erogazione del compenso, il committente opererà tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente e provvederà al relativo versamento. Al collaboratore non spetterà alcun compenso nell'ipotesi in cui è impossibilitato a fornire la prestazione a causa di malattia, infortunio, maternità, gravi e comprovati motivi familiari e congedo parentale.

  • Compenso La Fondazione corrisponderà le spese come per legge e le competenze di procuratore. L’Avvocato si impegna a contabilizzare l’attività espletata prendendo come riferimento il valore “minimo” indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, e successive integrazioni. Detti valori “minimi” potranno essere derogati qualora il giudice liquidi con sentenza importi maggiori in favore della Fondazione ed a carico della controparte soccombente, e solo se l’Ente abbia effettivamente incassato l’intero credito comprensivo delle spese legali liquidate. Si precisa, inoltre, che per quanto attiene alla fase esecutiva verrà riconosciuta sia all’avvocato titolare che all’avvocato domiciliatario una percentuale complessivamente pari al 50% del valore minimo del parametro della causa; per tutta la restante attività sarà riconosciuta una percentuale del 20% del parametro minimo all’avvocato domiciliatario, nel caso in cui egli presti effettivamente la sua opera, e la restante parte, 80%, all’avvocato titolare. L’Avvocato, che per eseguire l’incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, richiederà il rimborso a piè lista della spesa di viaggio e soggiorno e l’indennità di trasferta nella misura minima prevista dalla tariffa stragiudiziale. La richiesta delle spettanze dovrà essere sempre inoltrata a mezzo di progetto di parcella alla Fondazione e sarà cura di questa, successivamente alla verifica del rispetto delle modalità sopra indicate, autorizzare l’emissione della relativa fattura elettronica. Le spese generali sono calcolate nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese. Le fatture per i compensi spettanti all’Avvocato sono trasmesse alla Fondazione secondo le modalità tecniche della fatturazione elettronica delle pubbliche amministrazioni. Il codice che contraddistingue le fatture è: URV99X . Le fatture sono liquidate dalla Fondazione entro 60 giorni dalla data dell’emissione.

  • Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

  • Maternità In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire all’Azienda, all’INPS e al gestore dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, il certificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del parto, fermo restando che per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30 (trenta) giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge. Per la compilazione e la trasmissione della richiesta di congedo di maternità, la Lavoratrice (o il Lavoratore), potrà richiedere l’assistenza del Patronato ENCAL - INPAL (xxx.xxxxx.xx). Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti. La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione da parte dell’INPS di un’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria, pari all’80% (ottanta percento) dell’imponibile contributivo del mese immediatamente precedente a quello d’inizio del congedo e, durante l’astensione facoltativa, di un’indennità giornaliera del 30% (trenta percento), a seconda dei casi indicati nelle successive Tabelle. L’Azienda è esonerata da qualsiasi integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, ad eccezione dell’indennità del 20% (venti percento) per garantire la tredicesima mensilità. L'indennità è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo sarà posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS secondo la prassi in uso. Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS, a domanda, provvederà direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità. I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di: a) esito negativo della prova; b) licenziamento per giusta causa; c) cessazione dell’attività dell’Azienda; d) nel tempo determinato, ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Sospensione del contratto (operante solo se sul contratto non è presente l’opzione di pagamento in 12 rate – LinearFlex) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione. La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza. Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.13 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. - qualora sia presente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1.7.2 “Sospensione della rata”.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Sospensione dei Servizi 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, SMEUP ICS, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestato come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SMEUP ICS, anche a favore di terzi; b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di SMEUP ICS o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto; c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati; d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando SMEUP ICS, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione; e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale o altri servizi erogati da SMEUP ICS; f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste; g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose. 10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale. 10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SMEUP ICS per il risarcimento dell’eventuale danno subito o costi sopportati.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.