Informazioni e documentazione Clausole campione

Informazioni e documentazione. (1) L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
Informazioni e documentazione. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D.Lvo 626/94. Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art.4 comma 2, conservata presso l'Istituto a norma dell'art. 4 comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'Istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso stret-tamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
Informazioni e documentazione. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni previste dalla normativa. Ha diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi conservata presso la scuola. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni inerenti all’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle concernenti la scuola relativamente agli aspetti dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
Informazioni e documentazione. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f), D.lgs. n. 626/94. Ha diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art. 4, comma 2, conservata presso la scuola a norma dell'art. 4, comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, s'intendono quelle concernenti la scuola, per gli aspetti relativi all'igiene e alla sicurezza del lavoro. Il RLS, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
Informazioni e documentazione. 7.1. L’Utente si impegna a fornire al Gestore tutte le informazioni e la documentazione necessarie all’esecuzione del Contratto di Capacità, garantendone veridicità, correttezza, integrità ed autenticità.
Informazioni e documentazione. Durante le operazioni in Data Room, le informazioni ed i documenti disponibili potranno essere esaminati esclusivamente dai Soggetti Autorizzati indicati nel Paragrafo B. Salvo che non sia diversamente ed espressamente concordato, le informazioni ed i documenti disponibili in Data Room non potranno essere, in tutto o in parte, stampati, copiati, salvati su supporto duraturo, trasmessi via e-mail, riprodotti, distribuiti o trasmessi a terzi. Ogni eventuale richiesta di estrarre copia dei documenti, questione o domanda sul materiale contenuto in Data Room dovrà essere sottoposta per iscritto dal Referente alle persone che sovrintenderanno alla Data Room per conto di Infocontact. Infocontact non rilascia alcun tipo di dichiarazione o garanzia, implicita o esplicita, circa la completezza o l'esaustività della documentazione presente nella Data Room.
Informazioni e documentazione. La documentazione di gara è disponibile in duplice formato:
Informazioni e documentazione. L’Utente si impegna a fornire al Gestore tutte le informazioni e la documentazione necessarie all’esecuzione del Contratto di Capacità, garantendone veridicità, correttezza, integrità ed autenticità. Con riferimento ai dati personali di cui le Parti dovessero venire a conoscenza a seguito della sottoscrizione e con l’esecuzione del Contratto, le stesse di danno reciprocamente atto e garantiscono che essi saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. 679/2016 (c.d. “GDPR”). A tale riguardo, l’Utente dà atto di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata dal Gestore sul proprio sito internet nella sezione dedicata e si impegna a fornirla ai soggetti che appartengono alla propria organizzazione i cui dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Gestore ai fini dell’esecuzione del contratto relativo al Servizio di Rigassificazione, dichiarando che terrà integralmente indenne e manleverà il Gestore da ogni eventuale richiesta, contestazione e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse ricevere o subire.
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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: