Ritenute fiscali Clausole campione

Ritenute fiscali. Dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione oggetto del presente Accordo Quadro. Nel caso in cui l’affidatario non ottemperi a tale obbligo, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, l’Associazione sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’affidatario sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’affidamento ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In tali casi, è preclusa all’affidatario ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Inoltre, il pagamento è subordinato comunque al regolare visto del direttore dell’esecuzione. L’affidatario si impegna a garantire ed assicurare il regolare pagamento dei lavoratori La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013 e s.m.i., disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestate all’Associazione Croce Rossa Italiana, C.F. e P.IVA 13669721006, Xxx X. Xxxxxxxxx 31, 00151 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice destinatario, il numero di ODA ed il CIG.
Ritenute fiscali il compenso concordato verrà assoggettato fiscalmente alla disciplina dell'art. 69 comma 2 del T.U.I.R. e le eventuali ritenute fiscali, ove dovute, saranno trattenute dalla scrivente Associazione e versate nei modi previsti dalla Legge. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi 10.000,00 Euro di reddito per indennità di trasferta / rimborsi forfettari di spesa / premi / compensi sportivi, ad ogni richiesta di pagamento ci dovrà pervenire l’autocertificazione obbligatoria dei compensi per attività sportiva ricevuti da altri enti o società sportive ai sensi dell’art. 25 L.133/1999 e del relativo D.M. 473/1999, attestante il superamento o meno, da parte Sua, di tale franchigia. In assenza della suddetta autocertificazione non si procederà al pagamento delle somme.
Ritenute fiscali. Tutte le imposte applicabili relative al pagamento dovuto ad Avetta in base ai termini del presente Contratto saranno a Suo carico e dovranno essere trattenute e corrisposte da Lei per conto di Avetta al momento del Suo pagamento del canone di abbonamento ad Avetta. È Suo obbligo fornire ad Avetta una copia della ricevuta fiscale al fine di comprovare che i pagamenti delle imposte sono stati correttamente effettuati per conto di Avetta. Qualsiasi mancata effettuazione da parte Sua della ritenuta d’acconto per il pagamento alle autorità fiscali competenti che conduca a successive sanzioni, supplementi e rigetto di rivendicazioni relative a detrazioni fiscali non è responsabilità di Avetta e nessuna azione di recupero deve essere intrapresa nei confronti di Avetta.
Ritenute fiscali. 45.1. Definizione di reddito da lavoro dipendente 1236

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  • Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

  • Aspetti fiscali 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. 2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • RITENUTO di aggiudicare la fornitura dei prodotti di cui al V° Appalto Specifico indetto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati per le XX.XX della Regione Campania, agli operatori economici per importi e le durate contrattuali come riportati nell’allegato 2; - di non aggiudicare i lotti nn. 49-74-80-91-96-105-162-340 per i quali sono pervenute offerte superiori alla base d’asta; - di non aggiudicare i lotti nn. 10-100-270-311-312-354 per essere risultati non conformi e per l’effetto non aggiudicabili; XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 00000000000 Tel. 000 00 00 000 – Fax 000 00 00 000 - xxx.xxxxxx.xx - di non aggiudicare i lotti nn. 107 e 218 per essere risultati deserti in seguito all’esclusione dalla fase amministrativa degli operatori economici Bioproject e Zentiva, non essendo pervenute ulteriori offerte. RITENUTO inoltre: - di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione dei Contratti, previsti dal Disciplinare di gara a carico dell’aggiudicatario medesimo; - di svincolare automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dagli Operatori Economici aggiudicatari a corredo dell’offerta; - di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.