Infortunio sul lavoro e malattie professionali. 1. In caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di malattia professionale, l’agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell’inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell’INAIL. 2. Durante l’intero periodo di cui sopra l’azienda corrisponderà al lavoratore un’integrazione al trattamento di competenza dell’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta. L’azienda provvederà inoltre ad anticipare l’indennità a carico INAIL, a norma dell’art. 70 T.U. infortuni, e comunque per un periodo massimo di tre mesi, decorsi i quali la relativa anticipazione verrà comunque recuperata. Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11 novembre 1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni già intervenute.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. 1. In caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di malattia professionaleprofessiona- le, l’agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell’inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell’INAIL.
2. Durante l’intero periodo di cui sopra l’azienda corrisponderà al lavoratore lavora- tore un’integrazione al trattamento di competenza dell’INAIL fino a raggiungere rag- giungere il 100% della normale retribuzione netta. L’azienda provvederà provve- derà inoltre ad anticipare l’indennità a carico INAIL, a norma dell’art. 70 T.U. infortuni, e comunque per un periodo massimo di tre mesi, decorsi i quali la relativa anticipazione verrà comunque recuperata. Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11 novembre 1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni già intervenute.
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Infortunio sul lavoro e malattie professionali. 1. In caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di malattia professionaleprofessiona- le, l’agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell’inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell’INAIL.
2. Durante l’intero periodo di cui sopra l’azienda corrisponderà al lavoratore lavora- tore un’integrazione al trattamento di competenza dell’INAIL fino a raggiungere rag- giungere il 100% della normale retribuzione netta. L’azienda provvederà provve- derà inoltre ad anticipare l’indennità a carico INAIL, a norma dell’art. 70 T.U. infortuni, e comunque per un periodo massimo di tre mesi, decorsi i quali la relativa anticipazione verrà comunque recuperata.
1. Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11 novembre 1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche modifi- che e integrazioni già intervenute.
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Infortunio sul lavoro e malattie professionali. 1. In caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di malattia professionaleprofessiona- le, l’agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell’inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell’INAIL.
2. Durante l’intero periodo di cui sopra l’azienda corrisponderà al lavoratore lavo- ratore un’integrazione al trattamento di competenza dell’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta. L’azienda provvederà prov- vederà inoltre ad anticipare l’indennità a carico INAIL, a norma dell’art. 70 T.U. infortuni, e comunque per un periodo massimo di tre mesi, decorsi de- corsi i quali la relativa anticipazione verrà comunque recuperata. Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11 novembre 1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni già intervenute.
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