Iniziativa spontanea o per azione di terzi Clausole campione

Iniziativa spontanea o per azione di terzi. 1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per: • iniziativa spontanea dell' Amministrazione Comunale; • iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 13 di questo Regolamento.
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per: - iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione; - iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art.6; Qualora l’iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. In tale caso, il riconoscimento dell’utilità della proposta avviene mediante il suo inserimento nell’apposito PEG.
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per: - iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale - iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento. Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. Il riconoscimento della utilità della proposta, avviene mediante l’inserimento della stessa nell’apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. 1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per: - - iniziativa di qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.), i liberi professionisti anche in forma associata; − iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale − iniziativa di uno degli sltri soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. 1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per: ➢ iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione; ➢ iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art – 5. Qualora l'iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. Art. 12 - Sponsorizzazioni plurime
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. 1. La sponsorizzazione può avere origine per: - iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale - iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.
Iniziativa spontanea o per azione di terzi. 1. La sponsorizzazione può avere origine: