Inquadramento Clausole campione

Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale di cui all’art. 84 ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Inquadramento. 1. In un quadro di norme e di regole all’interno delle quali sia possibile la coniugazione tra classificazione e professionalità e il suo intreccio con i modelli organizzativi delle imprese, si conviene che i lavoratori siano inquadrati in una classificazione unica su 8 categorie professionali e altrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali retribuzioni minime base mensili secondo la tabella di cui all’allegato 2 bis al presente contratto. 2. L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e, pertanto, sono prevalentemente formulati in termini uniformi. 3. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili consentono di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo in relazione alla specificità organizzativa delle singole Aziende. I° livello super:
Inquadramento. 1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa. 2. Nell’ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l’impresa individua fun- zioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espleta- bili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale. 3. L’impresa informa gli organismi sindacali aziendali della categoria circa gli effetti conseguenti all’applicazione del comma che precede.
Inquadramento. Per il personale proveniente dagli EE.LL. si applica, in termini automatici, l'inquadramento previsto nella tabella 6 allegata all’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005 (che sostituisce l’allegato A di cui al CCNL 09.11.1999). Per il personale proveniente da un diverso CCNL dei pubblici comparti, le Parti convengono di determinare, all'occorrenza, specifici modelli di inquadramento del personale trasferito ed eventuali sistemi di adozione graduale in ragione delle specificità del CCNL di provenienza, nel rispetto del sistema classificatorio ed economico adottato dal Contratto FEDERCULTURE. A tal fine, le direzioni aziendali e quelle amministrative delle Aziende ed Amministrazioni interessate da fenomeni di passaggio del personale pubblico dipendente verso il Contratto FEDERCULTURE si impegnano a comunicare alle XX.XX. firmatarie del presente Contratto, ai fini della sua applicazione, almeno 90 giorni prima del programmato passaggio, l'inizio delle relative procedure. Le XX.XX. predette, ricevuta la comunicazione, potranno definire, di comune accordo, sistemi di inquadramento omogenei in relazione alle aree nelle quali è chiamato ad operare il personale trasferito, garantendo loro il livello di professionalità maturato. L'eventuale intesa raggiunta sarà comunicata alle Aziende ed Amministrazioni interessate, almeno 20 giorni prima del programmato accesso del personale verso il nuovo Contratto. Per il personale proveniente da altri CCNL, di natura privatistica, l'area ed il livello di inquadramento vengono individuati in relazione alle mansioni effettivamente svolte, sulla base dei contenuti professionali previsti dai sistemi di classificazione di provenienza secondo la normativa riportata negli artt. 23 e 24.
Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale di cui all’art. 78 del presente contratto ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali. Ai sensi dell’art. 53, 1° comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice è inquadrato, per il primo biennio, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme richiamate nel comma precedente e, per il secondo biennio, nel livello retributivo immediatamente inferiore. In deroga a quanto previsto ai comma che precedono, i lavoratori/lavoratrici di cui all’art. 2, 3° comma, primo alinea, del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel secondo livello retributivo della 2ª area professionale e, per il secondo biennio, al terzo livello retributivo della 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
Inquadramento. Per calcolare la progressione di carriera, in relazione al periodo di interesse e all’ultimo contratto scuola applicato, è dunque necessario scegliere l’inquadramento di partenza dal quale sviluppare la progressione MA devono essere considerati anche tutti gli eventi che hanno determinato una variazione della normale progressione di carriera come ad esempio interruzioni del servizio o supervalutazioni eventuali. IN PRATICA SI DEVONO CONSIDERARE TUTTI GLI EVENTI CHE MODIFICANO I CRITERI NORMALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA RETRIBUZIONE. La progressione di carriera viene influenzata da:  Interruzioni e supervalutazioni del servizio  Cessazioni dal servizio  Riammissione in servizio. Per ciascuna di esse ed in relazione alla tipologia di servizio dell'interessato la normativa e i contratti vigenti stabiliscono criteri precisi di assegnazione dell'anzianità e del livello retributivo Per gli USP è possibile attualmente scegliere tra:  Inquadramento ai sensi del D.P.R. 209/87  Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88  Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88 e CCNL 4/8/1995  Inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95, 1/8/96, 26/5/99, 2000/01, 24/7/2003, 7/12/2005, 29/11/2007. Per le Istituzioni Scolastiche, attualmente, è possibile scegliere l’inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95, 1/8/96, 26/5/99, 2000/01, 24/7/2003, 7/12/2005, 29/11/2007:  Inquadramento del personale docente e A.T.A. con provvedimento manuale di ricostruzione carriera: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere sviluppata la progressione di carriera a partire dal 1° settembre 2000.  Personale docente e A.T.A. con precedente provvedimento da rettificare: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere nuovamente sviluppata la progressione di carriera, a seguito di una variazione di stato (assenza), a partire dal 1° settembre 2000 .  Inquadramento del personale docente e A.T.A. riammesso in servizio negli anni scolastici dal 2000/01 al 2007/08: possono essere trattati i casi di personale cessato dal servizio dopo il 1° maggio 1990 e riammesso con decorrenza economica non successiva al 1° settembre 2007.  Inquadramento del personale A.T.A. e degli Insegnanti tecnico- pratici provenienti dagli Enti Locali: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere sviluppata la progressione di carriera a partire dalla decorrenza economica del passaggio.
Inquadramento. Ai responsabili in via continuativa e prevalente di Funzioni strategiche di supporto alla Direzione è riconosciuto inquadramento minimo nella categoria dei Quadri Direttivi. Le predette figure di Responsabili, se ricoperte senza le caratteristiche di continuità e prevalenza di cui all’art. 106 del CCNL (riscontrabili orientativamente nelle Casse Rurali di piccole dimensioni), potranno essere inquadrate nel 4° livello della 3^ area professionale. In presenza di significativa e consolidata esperienza, nonché elevata qualità delle funzioni svolte e professionalità nell’espletamento del ruolo, verificati da parte aziendale con la procedura di cui al capitolo del presente Accordo “Procedura contrattuale di verifica”, al Responsabile è inoltre riconosciuto inquadramento nel secondo o nel terzo livello dei Quadri direttivi. E’ inoltre di norma riconosciuto inquadramento minimo al terzo livello ai responsabili che contribuiscono in modo permanente alla definizione e applicazione di primarie politiche operative ed alla più coerente ed efficace integrazione dell’attività esplicata nelle diverse aree e/o servizi aziendali.
Inquadramento. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella Parte speciale del presente contratto distinta per ciascun comparto.
Inquadramento. (1) L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto. (2) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali. (3) Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto di lavoro 16 marzo 1972 per le aziende alberghiere, nel Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto nazionale di lavoro 14 giugno 1971 per le imprese di viaggi e turismo, nel Contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonché nei rispettivi Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL Turismo 30 maggio 1991). (4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell'ambito dell'intero contratto. (5) La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda. (6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni e da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all'allegato P del CCNL Turismo 30 maggio 1991. (7) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie i...
Inquadramento. Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore è inquadrato al livello immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione finale, con riconoscimento del trattamento economico minimo contrattuale previsto in relazione al livello inquadramentale attribuito.