Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionale. Ai sensi dell’art. 53, primo comma, del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, per il primo biennio, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme richiamate nel comma precedente e, per il secondo biennio, nel livello retributivo immediatamente inferiore. In deroga a quanto previsto ai comma che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, terzo comma, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per il secondo biennio, al secondo livello retributivo della 2^ area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.certificazione.unimore.it
Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ 3ª area professionaleprofessionale di cui all’art. 78 del presente contratto ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali. Ai sensi dell’art. 53, primo 1° comma, del D. Lgsd.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore lavoratore/lavoratrice è inquadrato, per il primo biennio, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme richiamate nel comma precedente e, per il secondo biennio, nel livello retributivo immediatamente inferiore. In deroga a quanto previsto ai comma che precedono, i lavoratori lavoratori/lavoratrici di cui all’art. 2, 3, terzo ° comma, primo alinea alinea, del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel primo secondo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale e, per il secondo biennio, al secondo terzo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
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Samples: Accordo Di Rinnovo Del CCNL 11 Luglio 1999 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Accordo Di Rinnovo Del CCNL 11 Luglio 1999 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali
Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionale. Ai sensi dell’art. 53, primo comma, del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, per il primo bienniobiennio i primi diciotto mesi, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme richiamate nel comma precedente precedente. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto, tale previsione si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente ai sensi dell’art. 30 del c.c.n.l. 27 settembre 2005. e, per il secondo biennio, nel livello retributivo immediatamente inferiore. In deroga a quanto previsto ai comma che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, terzo comma, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per il secondo biennio, al secondo livello retributivo della 2^ area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane
Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione qua- lificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ 3ª area professionaleprofes- sionale. Ai sensi dell’art. 53, primo comma, del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazionimodifica- zioni, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, per il primo bienniobien- nio, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme richiamate nel comma precedente e, per il secondo bienniobien- nio, nel livello retributivo immediatamente inferiore. In deroga a quanto previsto ai comma commi che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, terzo comma, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale e, per il secondo secon- do biennio, al secondo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento inqua- dramento viene mantenuto ove il lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
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Samples: www.fisac-cgil.it
Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ 3ª area professionaleprofessionale di cui all’art. 87 ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali. Ai sensi dell’art. 53, primo commacomma 1, del D. Lgsd.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore lavoratore/lavoratrice è inquadrato, per il primo biennio, inquadrato al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione delle dalle norme richiamate nel al comma precedente eprecedente. Trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo - corrispondente, per il secondo biennioal netto, nel a quello del livello retributivo immediatamente inferioreal cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto tale previsione si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente ai sensi dell’art. 25 del ccnl 12 febbraio 2005. In deroga a quanto previsto ai comma che precedono, i lavoratori lavoratori/lavoratrici di cui all’art. 2, comma 3, terzo commaprimo alinea, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel primo secondo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale e, per il secondo biennio, al secondo terzo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
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Samples: Commissione Paritetica in Tema Di Apprendistato Professionalizzante
Inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ 3ª area professionaleprofessionale di cui all’art. 87 ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali. Ai sensi dell’art. 53, primo commacomma 1, del D. Lgsd.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore lavoratore/lavoratrice è inquadrato, per il primo biennio, inquadrato al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione delle dalle norme richiamate nel al comma precedente eprecedente. Trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo - corrispondente, per il secondo biennioal netto, nel a quello del livello retributivo immediatamente inferioreal cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto tale previsione si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente ai sensi dell’art. 25 del ccnl 12 febbraio 2005. In deroga a quanto previsto ai comma che precedono, i lavoratori lavoratori/lavoratrici di cui all’art. 2, comma 3, terzo commaprimo alinea, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel primo secondo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale e, per il secondo biennio, al secondo terzo livello retributivo della 2^ 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
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