Common use of INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Clause in Contracts

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero inizi ato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale; • dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi. Inoltre: • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale); • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero inizi ato iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale; • dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi. Inoltre: • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale); • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto evento−fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero inizi ato iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale; • dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi. Inoltre: • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale); • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicuratol'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero inizi ato iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza - dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale; - trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale; • dalle ore 24 . La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del giorno di stipulazione della polizzacontratto, negli altri casifossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Inoltre: • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale); • . Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di di: - vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-/fatto nei quali siano coinvolte una o più le persone assicurate; • In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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