Interessi di mora. In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all’Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base dell’importo più elevato tra (a) il Tasso di Interesse maggiorato del 2% (200 punti base), e (b) l’EURIBOR offerto per una durata di un mese, e quindi di mese in mese, maggiorato del 2% (200 punti base). Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'Articolo 9.
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