Common use of Interruzione dei servizi Clause in Contracts

Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate– determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8. 2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8. 3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8– del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio Per Il Trasporto Pubblico Ferroviario Di Interesse Regionale E Locale, Service Agreement

Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmateprogrammate – determinate da cause di forza maggioremaggiore (come definite dalla “Comunicazione Operativa n. 269/RFI del 30 luglio 2010”), quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse sommosse, nonché scioperi e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti finanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8art. 8 del Contratto. 2. Qualora le variazioni di produzione temporanee rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 83. 3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabiliindispensabili (servizi garantiti in caso di sciopero – Allegato 1.c), stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioniss.mm.ii. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio servizio, determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 83 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

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Samples: Service Agreement

Interruzione dei servizi. 1. Il Premesso che il PEF riflette il tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmateprogrammate del predetto programma – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, risulteranno automaticamente riportate – come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, e quindi in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, PEF come previsto al precedente art.8ai precedenti articoli 6, 7 e 8. 2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono saranno valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 82. 3. In caso di sciopero, sciopero Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo accordo, siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si pagina 2525pagina impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia che la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionaleeccezionale (come a titolo esemplificativo e non esaustivo: eccezionali eventi meteorologici ecc.), anche ulteriori e diverse da quelle classificate come oltre la forza maggiore dal Gestore dell’Infrastrutturamaggiore, le Parti tengono terranno conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 82 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da TrenitaliaTrenitalia e comunicato alla Regione.

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Samples: Service Agreement

Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmateprogrammate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8art. 8. 2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8all’All. 6. 3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione all’ARTCal e alla clientela. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regionel’ARTCal. 5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8all’allegato 6 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

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Interruzione dei servizi. 1. Il Premesso che anche il PEF riflette il tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmateprogrammate del predetto programma – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura FAL s.r.l., risulteranno automaticamente riportate genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti sostenuti, al netto delle spese di personale e di altri costi fissi, – in sede di CER eCER, quindi, quindi in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, PEF come previsto al precedente art.8art.7. 2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a TrenitaliaFAL s.r.l., le stesse sono saranno valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato al successivo articolo 12, ferme restando le cause escludenti esplicitamente previste nell’allegato 8. 3. In caso di sciopero, Trenitalia sciopero FAL s.r.l. garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo accordo, siglato tra Trenitalia FAL s.r.l. e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia FAL s.r.l. garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. TrenitaliaFAL s.r.l., nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia che la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come oltre la forza maggiore dal Gestore dell’Infrastrutturamaggiore, le Parti tengono terranno conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8all’articolo 12 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da TrenitaliaFAL s.r.l.. 6. Relativamente ai servizi sostitutivi automobilistici di cui al presente Atto, FAL srl s’impegna ad assicurare l’espletamento del servizio con mezzi aventi caratteristiche prestazionali in termini di sicurezza e comfort adeguati.

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Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate– determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8. 2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8. 3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8– del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

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Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmateprogrammate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8art. 8. 2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8all’All.7. 3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, eccezionale le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8all’All.7 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

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Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmateprogrammate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti disposta dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8art. 8. 2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8all’All. 6. 3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabiliindispensabili (prestazioni di servizio minime) di cui all’Allegato 1c, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, ; in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. s.m.i.. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione clientela e alla clientelaRegione. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8all’All. 6 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

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Interruzione dei servizi. 1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmateprogrammate – determinate da cause di forza maggioremaggiore come definite dalla Fiche UIC450-2 edizione 2009, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse sommosse, nonché scioperi e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia FAL o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti finanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art.8art. 9 del Contratto. 2. Qualora le variazioni di produzione temporanee rispetto al programma di esercizio siano imputabili a TrenitaliaFAL, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 8.3 3. In caso di sciopero, Trenitalia FAL garantisce le prestazioni indispensabiliindispensabili di cui all’Allegato 1, stabilite con accordo siglato tra Trenitalia FAL e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioniss.mm.ii. Trenitalia FAL garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. TrenitaliaFAL, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione. 5. In caso di alterazioni del servizio servizio, determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 83 – del programma di esercizio straordinario messo a punto nell’occasione da TrenitaliaFAL.

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Samples: Contratto Di Servizio