Interruzioni. 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.19 2. Questa interruzione conforme all’articolo 1 lettera n) del presente accordo può essere suddivisa in un’interruzione di 15 minuti, seguita da un’interruzione di alme- no 30 minuti, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.20 3. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 1 lettera q) del presente accordo e potranno essere considerate «interruzioni».21 18 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 19 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). (RU 2010 5727). 4. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere consi- derate come riposo giornaliero.
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Samples: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)
Interruzioni. 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.19riposo.20
2. Questa interruzione conforme all’articolo 1 lettera n) del presente accordo può essere suddivisa in un’interruzione di 15 minuti, seguita da un’interruzione di alme- no 30 minuti, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.201.21
3. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 1 lettera q) del presente accordo e potranno essere considerate «interruzioni».21 18 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). interruzioni».22 19 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). (RU 2010 5727).
4. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere consi- derate come riposo giornaliero.
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