Intestino Clausole campione

Intestino. Colectomia totale. • Resezione ileo - cecale con linfoadenectomia.
Intestino enterstomia ed ano artificiale; • resezione del tenue; • resezione ileo-cecale (emicolectomia destra); • colectomia segmentarla; • colectomia totale; • chiusura di ano artificiale e di fistola stercoracea; • chiusura di ano-preter e ricostruzione della cavità; • amputazione del retto per via perianale; • resezione anteriore del retto; • operazione per megacolon;
Intestino. Resezione del tenue. – Resezione ileo-cecale. – Colectomia segmentaria. – Colectomia totale. – Entero anastomosi. RETTO-ANO – Amputazione del retto per via sacrale. – Amputazione del retto per via addomino-perineale, in uno o più tempi.
Intestino. Enteroanastomosi. • Resezione del tenue. • Resezione ileo-cecale (emicolectomia destra). • Colectomia segmentaria. • Colectomia totale. • Resezione intestinale. • Occlusione intestinale di varia natura con o senza resezione intestinale.
Intestino. L'intestino tenue, ricco di linfonodi, è molto radiosensibile: l'effetto di irradiazione estesa può determinare dolori, vomito e diarrea.

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  • Assistenza stradale La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato in caso di incidente stradale i servizi di assistenza indicati ai successivi articoli 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3. Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi, la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – ▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando: La garanzia è valida nei casi in cui: • l’auto non può essere utilizzata • l’auto è in grado di proseguire la marcia ma c’è il rischio di peggiorare i danni oppure muoverlo può mettere in pericolo l’incolumità delle persone seguito di: - incidente stradale - guasto - incendio, fulmine, esplosione e scoppio - furto e rapina - forature e danni ai pneumatici - malore del conducente durante la circolazione dell’auto. Nel caso in cui, quindi, sia preferibile non muovere il mezzo, la Struttura Organizzativa fornisce le Prestazioni di Assistenza indicate all’Articolo 10.2.1 nelle modalità previste.

  • Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Diritti e doveri dei titolari degli assegni 1. I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale essi afferiscono. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alla redazione delle tesi di laurea, partecipare alle commissioni d'esame di profitto e svolgere compiti didattici formali e informali. 2. Il titolare dell'assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca dell'Università/delle strutture. L'espletamento di tali attività di ricerca non dà diritto al pagamento di un corrispettivo ad hoc. 3. Il titolare dell'assegno può svolgere, previa autorizzazione del supervisore, presso l'Università e/o presso altri atenei o enti attività didattica (lezioni, esercitazioni, laboratori, didattica integrativa) fino a un massimo complessivo di 60 ore per anno accademico, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca. L'attività didattica da svolgere presso l'Università è deliberata e assegnata dalla struttura al titolare dell'assegno previo suo consenso, senza necessità che il titolare dell'assegno partecipi a un bando. L'attività didattica è retribuita ad hoc dall'Università ai sensi dei vigenti tariffari in materia di docenza a contratto e delle vigenti disposizioni in materia di collaboratori didattici. 4. I titolari degli assegni si possono avvalere, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura d'afferenza e usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti. 5. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della Facoltà di riferimento, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzata dal supervisore del titolare dell'assegno. Qualora l'assegnista autorizzato a svolgere attività all'esterno debba recarsi in missione per l'esercizio della ricerca di cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previste dal vigente regolamento in materia di viaggi di servizio.

  • Ritardo nei pagamenti In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).