Introduzione alle Prove Complessive di Valutazione Clausole campione

Introduzione alle Prove Complessive di Valutazione. Il riferimento normativo che fissa i criteri generali per la predisposizione delle Prove Complessive di Valutazione è l’allegato H alla D.G.R. n° 152‐3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i., “Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte”. Le Prove Complessive di Valutazione in funzione della tipologia (Prove standard, criteri unificati e prove non standard/nuove) sono progettate/erogate secondo diverse modalità in funzione del livello di certificazione finale. La tabella che segue presenta per ciascuno dei due livelli di certificazione il tipo di prova prevista.

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono gia' in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata; Vista l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione; Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»; Vista la nota del 27 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attivita' (CILA-Superbonus), ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale detto schema di accordo e' stato inviato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non e' stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo; Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; Sancisce il seguente Accordo: Art. 1 Modulistica unificata e standardizzata