Invalidi prima dell'età di pensionamento Clausole campione

Invalidi prima dell'età di pensionamento. Trasferimento di una quota della prestazione di uscita ipotetica 1 Se in forza di una sentenza di divorzio una quota della prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita d'invalidità, che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento regolamentare, deve essere trasferita all'istituto di pre- videnza o di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima all'e- ventuale avere dei conti separati e successivamente al capitale di risparmio. Se non si tiene un conto di risparmio per il beneficiario, la rendita di invalidità viene ridotta dell'importo nella misura in cui essa sarebbe stata decurtata se fosse stato posto alla base del suo calcolo l'avere di previdenza al netto dell'importo da trasferire. Prestazione di uscita ipotetica 2 La prestazione di uscita ipotetica corrisponde all'importo a cui si avrebbe di- ritto in caso di termine dell'invalidità. Adeguamento avere di vec- chiaia LPP 3 L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente nella misura del rapporto tra l’importo percepito e l’intero capitale di risparmio (incluso l’avere dei conti separati). Riduzione capi- tale di risparmio in caso di invali- dità parziale 4 Con riguardo agli invalidi parziali si attinge dapprima all'avere dei conti se- parati tenuto per la parte attiva e poi al capitale di risparmio. Se tali averi non sono sufficienti, per l'importo residuo si attinge all'ipotetica prestazione di uscita corrispondente alla parte di invalidità.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).