Common use of ISPETTORI DI CANTIERE Clause in Contracts

ISPETTORI DI CANTIERE. Ai sensi dell’art.101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art.101, comma 3, del Codice. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti: la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; il controllo sulla attività dei subappaltatori; il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; l'assistenza alle prove di laboratorio; l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art.1176, comma 2, Codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art.1375 Codice civile. Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza. Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni: verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art.105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza; segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art.105 del Codice.

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ISPETTORI DI CANTIERE. Ai sensi dell’art.101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art.101, comma 3, del Codice. Gli assistenti con funzioni funzione di ispettori di cantiere collaboreranno collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle di eventuali manutenzioni. Gli La figura dell’ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l’ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere Agli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti: la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; il controllo sulla sulle attività dei subappaltatori; il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed e alle specifiche tecniche contrattuali; l'assistenza • assistenza alle prove di laboratorio; l'assistenza • assistenza ai collaudi dei lavori ed e alle prove di messa in esercizio ed e accettazione degli impianti; la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione ed esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavorimisurazioni; l'assistenza • assistenza al coordinatore per l'esecuzione. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art.1176, comma 2, Codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art.1375 Codice civile. Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza. Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni: verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art.105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza; segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art.105 del Codice.

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ISPETTORI DI CANTIERE. Ai sensi dell’art.101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art.101, comma 3, del Codice. Gli assistenti con funzioni funzione di ispettori di cantiere collaboreranno collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle di eventuali manutenzioni. Gli La figura dell9ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l9ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell9ispettore di cantiere Agli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti: la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; il controllo sulla sulle attività dei subappaltatori; il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed e alle specifiche tecniche contrattuali; l'assistenza • assistenza alle prove di laboratorio; l'assistenza • assistenza ai collaudi dei lavori ed e alle prove di messa in esercizio ed e accettazione degli impianti; la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione ed esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavorimisurazioni; l'assistenza • assistenza al coordinatore per l'esecuzione. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art.1176, comma 2, Codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art.1375 Codice civile. Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza. Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni: verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art.105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza; segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art.105 del Codice.

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