ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI. 1) Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA o RSU se presenti. (cfr. Art. 47 c. 4). I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con 52 numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti. 2) Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Art. 47, comma 3) Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione. In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione, Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
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ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI. 1) Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza si- curezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA o RSU se presenti. (cfr. Art. 47 c. 4). ) I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con 52 numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
2) Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze rap- presentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità moda- lità di cui al punto 2 (cfr. Art. 47, comma 3) ). Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante rappre- sentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione. In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione, . Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
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ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI. 1) Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA o RSU se presenti. (cfr. Art. 47 c. 4). I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con 52 numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
2) Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Art. 47, comma 3) Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione. In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione, Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
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