ISTITUZIONE DEL REGISTRO. 2.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 MAR e dall’ITS 347. 2.2 L’Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata2 (la “Sezione Singola”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Soggetto Preposto, sentito, l’Amministratore Responsabile (così come definito dalla “Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società), il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura. 2.3 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l’esattezza delle stesse, nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “A” alla presente Procedura.
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Samples: Procedura Per La Gestione Del Registro Delle Persone Che Hanno Accesso a Informazioni Privilegiate
ISTITUZIONE DEL REGISTRO. 2.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 MAR e dall’ITS 347, nonché tenuto conto delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle informazioni privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017.
2.2 L’Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata2 (la “Sezione Singola”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Soggetto Preposto, sentito, l’Amministratore Responsabile (così come definito dalla “Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società), il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2.3 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l’esattezza delle stesse, nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “A” alla presente Procedura.
2.4 La Società può decidere di aggiungere al Registro una sezione supplementare (la
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ISTITUZIONE DEL REGISTRO. 2.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 MAR e dall’ITS 347, nonché tenuto conto delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle informazioni privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017.
2.2 L’Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata2 (la “Sezione Singola”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo paragrafo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Soggetto Preposto, sentito, l’Amministratore dall’Amministratore Responsabile (così come definito dalla “Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società), il quale con l’ausilio del Soggetto Preposto; quest’ultimo procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi di tali soggetti nella Sezione Singola del Registro secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2.3 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l’esattezza delle stesse, nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “A” alla presente Procedura.
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Samples: Procedura Per La Gestione Del Registro Delle Persone Che Hanno Accesso Ad Informazioni Privilegiate
ISTITUZIONE DEL REGISTRO. 2.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 MAR e dall’ITS 347, nonché tenuto conto delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle informazioni privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017.
2.2 L’Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata2 (la “Sezione Singola”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal dall’Amministratore Delegato e Chief Executive Officer, che comunica al Soggetto Preposto, sentito, l’Amministratore Responsabile Preposto (così come definito dalla “Procedura per la comunicazione al pubblico successivo articolo 3.1) di Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società), il quale procede procedere alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2.3 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l’esattezza delle stesse, nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “A” alla presente Procedura.
2.4 In aggiunta a quanto precede, la Società redige altresì una sezione supplementare al Registro (la “Sezione Permanente”), nella quale, ove istituita, andranno inseriti i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i “Titolari di Accesso Permanente” e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i “Soggetti Iscritti”). Tale sezione viene redatta in un formato elettronico conforme al Modello 2 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “B” alla presente Procedura. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non
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ISTITUZIONE DEL REGISTRO. 2.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 MAR e dall’ITS 347.
2.2 L’Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata2 (la “Sezione Singola”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Soggetto Preposto, sentito, l’Amministratore Responsabile (così come definito dalla “Procedura per la comunicazione al pubblico in via alternativa, dal Presidente del Consiglio di Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società)Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall’Amministratore Incaricato, il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.
2.3 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l’esattezza delle stesse, nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell’Allegato I dell’ITS 347, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “A” alla presente Procedura.
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