La formazione. 1. Le Parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramento, la qualificazione e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall’adeguato livello di efficacia e qualità. 2. Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di gestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguire. 3. A tale scopo i datori di lavoro si impegnano: • a valutare i bisogni formativi, definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in un’ottica complessiva di sistema; • a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi. 4. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimi. 5. I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa l’accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, possono dare luogo, ove previsto, ai crediti formativi. 6. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale. 7. Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il personale di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti specifiche necessità di natura organizzativa e/o produttiva, sono rivolte a tutto il personale delle aziende destinatarie del presente CCNL. E’ favorito l’accesso alle opportunità addestrative/formative e sono garantite, in presenza di specifico interesse formativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del presente CCNL interessati agli specifici interventi addestrativi/formativi. 8. Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della sede di servizio, la partecipazione ed essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasferta. 9. Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro, ed al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un’ampia componente di sviluppo informatico e tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro. 10. Il datore di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale di elevata qualificazione permessi non retribuiti, per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l’esigenza di mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo aziendale. 11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNL, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui all’art. 5, l’Ente bilaterale per la formazione. Nella stessa sessione di contrattazione, qualora si convenga di introdurre l’Ente bilaterale, le Parti adegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
La formazione. 1. Le Parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramento) L’aggiornamento e accrescimento professionale sono assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle conoscenze e delle competenze, la qualificazione per favorire una cultura orientata al confronto dei risultati, per sviluppare autonomia e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse capacità d'iniziativa e nella capacità per orientare i percorsi di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall’adeguato livello carriera di efficacia e qualitàtutto il personale.
2) Ai sensi dell’art. Le Parti individuano quindi nella 4 comma 2 lett. d) del CCNL 1.4.1999 i programmi annuali e pluriennali di formazione un fondamentale strumento di gestioneprofessionale, indispensabile anche al fine di garantire processi riqualificazione e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguire.
3. A tale scopo i datori di lavoro si impegnano: • a valutare i bisogni formativi, definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in un’ottica complessiva di sistema; • a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi.
4. La formazione e l’aggiornamento professionale aggiornamento del personale sono assunti quale supporto oggetto di contrattazione decentrata. In particolare si concorda nella assoluta necessità di collegare i percorsi formativi ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività riorganizzazione e di autonomia ai lavoratori medesimi.
5. I percorsi qualificazione delle strutture, facendone anche strumenti ordinari che accompagnano e ottimizzano l’inserimento di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa l’accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, possono dare luogo, ove previsto, ai crediti formativi.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale.
7. 3) Le iniziative di risorse destinate alla formazione, fatta eccezione stanziate sul bilancio di ciascun anno e non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario, sono vincolate al riutilizzo con le stesse finalità nell’esercizio successivo.
4) Ogni dirigente o responsabile di servizio, entro il 31.12 di ogni anno, presenterà, dopo aver coinvolto i dipendenti, secondo le modalità di seguito definite, il piano di formazione per quelle che riguardano il proprio servizio e relativo all’anno successivo.
5) La formazione dovrà riguardare tutto il personale dipendente.
6) I piani formativi sono finalizzati a:
a) Accrescere i saperi di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte base e quelle inerenti specifiche necessità consentire l’acquisizione di natura organizzativa competenze specialistiche;
b) Completare la formazione d’ingresso dei lavoratori neo assunti;
c) Fornire strumenti normativi e/o produttivapratici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per il miglioramento della propria professionalità;
d) Favorire processi di rinnovamento delle procedure e delle integrazioni tra servizi, sono rivolte sviluppando capacità comunicative e relazionali, coerenti con il superamento di modelli organizzativi tradizionali a tutto favore di modelli cooperativi che valorizzino l’interazione dentro il gruppo e con gli utenti;
e) Favorire le progressione economica orizzontale del personale;
f) Riqualificare il personale delle aziende destinatarie interessato alla mobilità interna a seguito di processi di esternalizzazione o di riorganizzazione;
7) L’aggiornamento periodico o la formazione obbligatoria (quale quella, ad es., prevista per i servizi educativi ovvero dal D.Lgs.626/94) non grava sul fondo del presente CCNL. E’ favorito l’accesso alle opportunità addestrative/formative e sono garantite, in presenza 1% di specifico interesse formativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del presente CCNL interessati agli specifici interventi addestrativi/formativi.cui sopra;
8. Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. 8) I corsi sono tenutipercorsi formativi troveranno, di norma, durante l’orario applicazione in orario di lavoro elavoro. Diversamente, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della sede le ore utilizzate saranno recuperate dal lavoratore, previo accordo con il proprio responsabile di servizio, la partecipazione ed essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasferta.
9. Al fine ) Le spese di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoroviaggio, ed al fine di facilitare debitamente documentate, sostenute dai lavoratori per la partecipazione alle iniziative a corsi di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un’ampia componente di sviluppo informatico e tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione sono a distanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro.
10carico dell’ente. Il datore tempo di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale di elevata qualificazione permessi non retribuiti, per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l’esigenza di mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo aziendale.
11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNL, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui all’art. 5, l’Ente bilaterale viaggio impiegato per la formazione. Nella stessa sessione partecipazione a corsi fuori dalla sede comunale sarà considerato orario di contrattazione, qualora si convenga di introdurre l’Ente bilaterale, le Parti adegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del presente articoloservizio.
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La formazione. Il processo di formazione che il Fornitore dovrà assicurare al personale informatico dell'Ente passerà attraverso diversi moduli, con percorsi differenti a seconda degli obiettivi stabiliti, per raggiungere l'operatività completa e diversificata dei tecnici dell'Ente stesso. L'alternanza di sessioni teoriche con quelle pratiche servirà alla verifica immediata di quanto appreso dalle singole risorse e dal servizio erogato. Il Fornitore dovrà dare tutto il materiale didattico (ivi inclusi i manuali utente e manuale tecnico della piattaforma sviluppata) e strumentale occorrente per la perfetta riuscita dei corsi. Il personale docente dovrà essere di solida e documentata esperienza nell'insegnamento delle materie oggetto dei corsi stessi. A tal proposito il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione attestante l'esperienza del personale incaricato. Il piano dei corsi deve essere così articolato:
1. Le Parti riconoscono Corso di formazione destinato al personale utente del sistema di content management per l'utilizzo della piattaforma e per la funzione strategica che l’addestramentogestione degli applicativi e dei servizi sviluppati. Il corso, della durata di almeno 16 ore da erogare in 4 giorni lavorativi consecutivi e rivolto a circa 5-10 persone di stampo non tecnico e con competenze standard di "office automation", deve illustrare le funzionalità dei vari moduli, i dati richiesti e quelli forniti e deve mettere in grado l'operatore di poter svolgere autonomamente la qualificazione e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall’adeguato livello di efficacia e qualitàpropria attività.
2. Le Parti individuano quindi nella Corso di formazione un fondamentale strumento di gestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo per l'amministrazione del sistema organizzativo di content management: deve consentire la piena operatività dell'amministrazione ordinaria della piattaforma (gestione utenti, backup, restore ecc.) e ad elevare il grado sarà rivolto a circa 5 tecnici informatici; avrà una durata di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguirealmeno 40 ore distribuite in 5 giorni lavorativi consecutivi.
3. A tale scopo i datori Corso di lavoro si impegnano: • a valutare i bisogni formativi, definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in un’ottica complessiva di sistema; • a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi.
4. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità replicazione del sistema che deve consentire al personale dell'Ente di rendersi autonomo nella duplicazione dei sistema per la creazione dei siti di ciascun Nodo Nazionale o dei mini-siti tematici e delle attitudini dei lavoratori, sarà rivolto a circa 5 tecnici informatici; avrà una durata di almeno 40 ore distribuite in quanto orientati a far conseguire 5 giorni lavorativi consecutivi. Tale corso dovrà dimostrare nella pratica come é possibile riusare la piattaforma sviluppata come base di partenza da personalizzare per la creazione uno specifico sito di un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimi.
5nodo Nazionale scelto dall’Ente. I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa l’accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, possono dare luogo, ove previsto, ai crediti formativi.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale.
7. Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il personale di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti specifiche necessità di natura organizzativa e/o produttiva, sono rivolte a tutto il personale delle aziende destinatarie del presente CCNL. E’ favorito l’accesso alle opportunità addestrative/formative e sono garantite, in presenza di specifico interesse formativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, pari opportunità di partecipazione per tutti Tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del presente CCNL interessati agli specifici interventi addestrativi/formativi.
8. Il personale che partecipa alla attività corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della sede di servizio, la partecipazione ed essi comporta, sussistendone devono essere tenuti presso i presupposti, il trattamento di trasfertalocali del CNR.
9. Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro, ed al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un’ampia componente di sviluppo informatico e tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro.
10. Il datore di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale di elevata qualificazione permessi non retribuiti, per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l’esigenza di mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo aziendale.
11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNL, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui all’art. 5, l’Ente bilaterale per la formazione. Nella stessa sessione di contrattazione, qualora si convenga di introdurre l’Ente bilaterale, le Parti adegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del presente articolo.
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La formazione. 1. Le Parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramentoLa formazione si compone di aggiornamento e accrescimento professionale. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale sono assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle conoscenze e delle competenze, la qualificazione per favorire una cultura orientata al risultato, per sviluppare autonomia e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall’adeguato livello iniziativa e per orientare i percorsi di efficacia e qualitàcarriere di tutto il personale.
2. Le Parti individuano quindi Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del CCNL i programmi annuali e pluriennali di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale sono oggetto di contrattazione decentrata: ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, su tale materia, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. In particolare, si concorda nella formazione un fondamentale strumento assoluta necessità di gestione, indispensabile anche al fine collegare i percorsi formativi ai processi di garantire processi e opportunità di arricchimento riorganizzazione e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale qualificazione delle strutture, facendone anche strumenti ordinari che accompagnano e le possibilità ottimizzano l'inserimento di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguirenuovo personale.
3. A tale scopo i datori tal fine si conviene di lavoro si impegnano: • a valutare i bisogni formativi, definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in un’ottica complessiva di sistema; • a favorire destinare la quota annuale dell'1% della spesa per il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativipersonale.
4. La formazione e l’aggiornamento professionale del dovrà coinvolgere progressivamente tutto il personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimidipendente.
5. I percorsi piani formativi sono finalizzati a: - accrescere i saperi di formazionebase e consentire l'acquisizione di competenze specialistiche; - completare la formazione di ingresso dei lavoratori neo assunti; - fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per il miglioramento della propria professionalità; - favorire processi di rinnovamento delle procedure e delle integrazione tra servizi, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono sviluppando capacità comunicative e relazionali; - acquisire maggiori competenze che possono favorire la progressione economica orizzontale del personale; - riqualificare il personale interessato alla mobilità interna a seguito di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari livelli processi di partecipazione esternalizzazione o di riorganizzazione; - riqualificare e sviluppare le competenze professionali del personale, coerentemente con le opportunità di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa l’accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, possono dare luogo, ove previsto, ai crediti formativi.progressione tra categorie;
6. La I percorsi formativi troveranno, di norma, applicazione in orario di lavoro. Diversamente le ore utilizzate saranno recuperate dal lavoratore, previo accordo con il responsabile di servizio. Nel caso il numero delle ore giornaliere di formazione del personale superi le 8 e il corso si svolga fuori dal territorio Comunale, sarà garantito il rimborso per un pasto nei limiti di nuova assunzione si realizza mediante interventi legge; il tempo di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personaleviaggio impiegato per la partecipazione a corsi fuori dalla sede Comunale, ma sempre in territorio provinciale, sarà considerato orario di servizio.
7. Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il Il personale di elevata qualificazionePolizia Municipale impegnato in corsi di formazione per più di due giorni la settimana, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte risulta, nei giorni di corso, indisponibile alla turnazione; per le singole giornate di formazione o per un massimo di due giornate di formazione la settimana, l’operatore viene invece considerato in turnazione e quelle inerenti specifiche necessità pertanto con diritto al riconoscimento della normale indennità di natura organizzativa e/o produttiva, sono rivolte a tutto il personale delle aziende destinatarie del presente CCNL. E’ favorito l’accesso alle opportunità addestrative/formative e sono garantite, in presenza di specifico interesse formativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del presente CCNL interessati agli specifici interventi addestrativi/formativiturno.
8. Il personale che partecipa L’Ente si impegna a favorire la collaborazione con gli enti aderenti all’Unione finalizzata alla attività gestione associata dei percorsi formativi, al fine di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della sede di servizio, la partecipazione ed essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasfertaottimizzare l’utilizzo delle risorse.
9. Al fine L’Ente si impegna ad aggiornare i fascicoli del personale con gli attestati rilasciati dagli Enti di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro, ed al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un’ampia componente di sviluppo informatico e tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro.formazione
10. Il datore Ogni anno i singoli dipendenti potranno proporre al proprio Responsabile l’effettuazione di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale percorsi formativi specifici del servizio di elevata qualificazione permessi non retribuiti, per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l’esigenza di mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo aziendaleassegnazione.
11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNL, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui all’art. 5, l’Ente bilaterale per la formazione. Nella stessa sessione di contrattazione, qualora si convenga di introdurre l’Ente bilaterale, le Parti adegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del presente articolo.
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La formazione. 1. Le Parti parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramentol'addestramento, la qualificazione e l’aggiornamento l'aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall’adeguato dall'adeguato livello di efficacia e qualità.
2. Le Parti parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di gestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - e -e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguire.
3. A tale scopo i datori di lavoro si impegnano: • a -a valutare i bisogni formativiformativi collettivi ed individuali, attraverso le evidenze espresse dal sistema di valutazione del personale nonché attraverso specifiche analisi strutturate, a definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni Organizzazioni sindacali, in un’ottica un'ottica complessiva di sistema; • in questa ottica, entro il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro si impegnano a presentare il piano formativo finalizzato agli obiettivi di cui al presente articolo; -a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi.
4. La formazione e l’aggiornamento l'aggiornamento professionale del personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimi.
5medesimi e a stimolarne ed accompagnarne la crescita professionale attraverso la previsione di interventi che, in relazione alle esigenze rilevate, consentano al dipendente di accedere a percorsi formativi mirati ed attivati a sostegno delle progressioni di carriera. I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito nell'ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento l'accertamento circa l’accrescimento il grado di apprendimento e l'accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, possono dare daranno luogo, ove previsto, ai crediti formativi.
6, che concorreranno, congiuntamente agli altri parametri destinati a regolare gli sviluppi nelle categorie superiori, alla valutazione finale volta a stabilire l'idoneità al passaggio. L'esito dei corsi e gli eventuali crediti acquisiti attraverso gli stessi costituiscono comunque un fattore di cui i datori di lavoro dovranno tenere conto ai fini della determinazione dei passaggi. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale.
7. Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il personale di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti specifiche necessità di natura organizzativa e/o produttiva, sono rivolte a tutto il personale delle aziende destinatarie del presente CCNLc.c.n.l. E’ ' favorito l’accesso l'accesso alle opportunità addestrative/formative e sono garantite, in presenza di specifico interesse formativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionalisportive nazionali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del presente CCNL c.c.n.l. interessati agli specifici interventi addestrativi/formativi.
8. Il personale che partecipa alla alle attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario l'orario di lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della sede di servizio, la partecipazione ed ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasferta.
9. Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro, ed al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un’ampia un'ampia componente di sviluppo informatico e tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro.
10. Il datore di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale di elevata qualificazione permessi non retribuiti, per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l’esigenza l'esigenza di mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo aziendale.
11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNLc.c.n.l., le Parti parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui all’artall'art. 5, l’Ente l'Ente bilaterale per la formazione. Nella stessa sessione di contrattazione, qualora si convenga di introdurre l’Ente l'Ente bilaterale, le Parti parti adegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del presente articolo.
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La formazione. 1. Le Parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramento, la qualificazione e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall’adeguato livello di efficacia e qualità.
2. Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di gestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - 35- e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguire.
3. A tale scopo i datori di lavoro si impegnano: • a valutare i bisogni formativiformativi collettivi ed individuali, attraverso le evidenze espresse dal sistema di valutazione del personale nonché attraverso specifiche analisi strutturate, a definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in un’ottica complessiva di sistema; in questa ottica, entro il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro si impegnano a presentare il piano formativo finalizzato agli obiettivi di cui al presente articolo; • a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi.
4. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimimedesimi e a stimolarne ed accompagnarne la crescita professionale attraverso la previsione di interventi che, in relazione alle esigenze rilevate, consentano al dipendente di accedere a percorsi formativi mirati ed attivati a sostegno delle progressioni di carriera.
5. I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa il grado di apprendimento e l’accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, possono dare daranno luogo, ove previsto, ai crediti formativi, che concorreranno, congiuntamente agli altri parametri destinati a regolare gli sviluppi nelle categorie superiori, alla valutazione finale volta a stabilire l’idoneità al passaggio. L’esito dei corsi e gli eventuali crediti acquisiti attraverso gli stessi costituiscono comunque un fattore di cui i datori di lavoro dovranno tenere conto ai fini della determinazione dei passaggi.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale.
7. Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il personale di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti specifiche necessità di natura organizzativa e/o produttiva, sono rivolte a tutto il personale delle aziende destinatarie del presente CCNL. E’ favorito l’accesso alle opportunità addestrative/formative e sono garantite, in presenza di specifico interesse formativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del presente CCNL interessati agli specifici interventi addestrativi/formativi.
8. Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della sede di servizio, la partecipazione ed ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasferta.
9. Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro, ed al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un’ampia componente di sviluppo informatico e tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro.
10. Il datore di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale di elevata qualificazione permessi non retribuiti, per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l’esigenza di mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo aziendale.
11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNL, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui all’art. 5, l’Ente bilaterale per la formazione. Nella stessa sessione di contrattazione, qualora si convenga di introdurre l’Ente bilaterale, le Parti adegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del presente articolo.
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