Common use of LA GIUNTA COMUNALE Clause in Contracts

LA GIUNTA COMUNALE. Premesso: Richiamata la precedente deliberazione G.C.N.78 IN DATA 05.09.2012 con la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, per la durata di anni 5 con scadenza il 8 settembre 2017, l’uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini del centro sportivo di via Cameri con l’impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione; Richiamata, in particolare, la Convenzione che espressamente prevede: … “Sulla base di queste premesse, il Comune di Bellinzago Novarese, concede pertanto alla Società FCD Sporting Bellinzago, l’uso gratuito dei suddetti campi per n° 5 (cinque) anni, pari alla durata della presente convenzione.” Dato atto: - che con la concessione in uso alla locale società sportiva dilettantistica, come emerge dai reciproci obblighi, e dal riconoscimento del contributo a sostengo degli oneri gestionali si è inteso realizzare quella necessaria cooperazione tra pubblico/privato per una più razionale e sostenibile gestione degli impianti e favorire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione; - che l’esercizio dell’attività sportiva del soggetto concessionario legittima la concessione d’uso in quanto concorre al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività alla pratica sportiva, atteso il coinvolgimento attivo dei giovani residenti nell’attività stessa e la garanzia della disponibilità degli impianti per tutte le società che ne facciano richiesta; Ribadito che, conformemente alle finalità della legge n.289/2002, privilegiando l'affidamento alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese in quanto “impresa sportiva senza fini di lucro”, si è inteso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, nell’ottica principale del risparmio di costi, e il miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sul piano sociale; Dato atto; - che a seguito di verifiche d’ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione; - che, per tanto, il concessionario di fatto non solo ha cambiato denominazione ma anche forma giuridica (divenendo società di capitale), sede legale (oggi Xxx Xxxxxxxxx x.0 xxx. 00000 Xxxxxx Xxxxxxx), Rappresentante legale (oggi Xxxxxx Xxxxx x.x. BSLPLA68R10L682J) e posta in liquidazione in data 19.07.2016; Rilevato che conseguentemente, sono venuti meno i presupposti legittimanti la concessione d’uso strettamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva oggi cessata, nonché il riconoscimento del contributo che ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati al cui art.4 prevede l'intervento del Comune “con contributi... a favore di associazioni locali che perseguono, a scopo dilettantistico, una o più discipline sportive.” Dato atto che con nota prot. N. 14261 in data 05.09.2016 si è provveduto ad informare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la società Sporting Varese S.R.L. dell’adozione del presente provvedimento; Vista le osservazioni presentate dalla società Sporting Varese S.R.L con nota pervenuta in data 14 settembre u.s. acclarata al prot. N.14864; Precisato che - in tal accordo, la cui sopravvivenza è esclusa dallo stesso art.2500-octies c.c. , si porrebbe in violazione del regolamento per la concessione dei contributi; Ritenuto quindi dover accertare e dichiarare la decadenza della Società Sporting Varese s.r.l. dalla concessione d'uso gratuito dell'impianto sportivo di proprietà comunale in oggetto e, conseguentemente, revocare la deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' FCD SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”. Evidenziato che la decadenza della concessione d'uso gratuito e la conseguente revoca della deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 non scaturiscono da una diversa valutazione dell’interesse pubblico ma dal mutamento della situazione di fatto determinata dalla trasformazione operata ai sensi dell'art.2500octies del Codice Civile da una società sportiva dilettantistica auna società di capitale e dall’inattività della stessa;

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Tra Comune E Società Per Gestione E Manutenzione

LA GIUNTA COMUNALE. PremessoPremesso che: Richiamata la precedente zona posta a valle del nucleo storico la "Terra" di Ostuni comprende tutte le aree caratterizzate, nell'insieme, dalla presenza degli antichi orti terrazzati. L’ambito coincide tra l’altro con una zona di interesse archeologico dove è presunta l’esistenza dell’antico abitato messapico. L'area di grande interesse paesaggistico e ambientale, luogo fondamentale dell'identità storica locale, è in parte abbandonata e degradata, ma ricca di presenze di valore storico, architettonico e culturale; • l’ambito degli orti urbani è quindi una emergenza storico e culturale, che oggi nel processo di sviluppo locale riveste un ruolo strategico; • con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 14/11/2008 veniva approvato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 21/2008, il quale individua tra gli Ambiti territoriali di intervento il Sistema urbano del centro storico e delle aree limitrofe che si caratterizza per la presenza degli antichi orti urbani terrazzati ed intende operare per la sua completa riqualificazione e valorizzazione attraverso il recupero delle sue testimonianze storiche e culturali, favorendo le coltivazioni agricole tipiche locali, anche a fini sociali, didattici e ricreativi, il recupero dei manufatti e dei percorsi storici, la valorizzazione delle emergenze archeologiche; • a tal fine, è stata acquisita la proprietà di alcuni poderi posti sotto la cinta muraria del borgo medievale mentre recenti iniziative sono state avviate da imprese agricole locali finalizzate alla rimessa a coltura di terreni privati in stato di abbandono; Considerato che: • è intendimento di questa Amministrazione predisporre un Programma di rigenerazione, riqualificazione e gestione, finalizzato alla tutela dei valori storico-culturali, paesaggistici e produttivi dell'intero comprensorio degli orti ed alla loro valorizzazione, con l'intento, altresì, di ridurre i fenomeni di marginalizzazione, di degrado sociale e di degrado urbano e di ampliare la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati; • detto strumento di programmazione e gestione, a partire dalla individuazione delle caratteristiche delle diverse aree, dovrà porre in giusta evidenza le vocazioni dell'intera area, con la individuazione delle azioni di recupero e valorizzazione, a tal fine necessarie sia da parte della pubblica amministrazione che dei privati; • a tale scopo veniva stata avviata una iniziativa di consultazione mediante l'acquisizione di contributi di idee da parte di soggetti residenti ed operanti nel territorio comunale di Ostuni (cittadini, associazioni, Forum della Società Civile, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici ed operatori economici) al fine di pervenire ad un Programma condiviso con i diversi attori operanti sul territorio; Dato atto che: • gli orti sottostanti il centro storico, per le loro caratteristiche storiche ed antropologiche, rappresentano per la comunità locale un "Bene comune urbano", la cui rigenerazione e cura dovrà essere oggetto di un'azione partecipativa e condivisa tra comunità ed Amministrazione Comunale; • con delibera di Consiglio Comunale n. 54/2014 è stato approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani; • nell'ambito del suddetto regolamento è prevista la possibilità di sottoscrivere "Patti di collaborazione" tra Comune e cittadini attivi finalizzati alla realizzazione di interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni; • il Patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato di uso pubblico; • a tale scopo, questa Amministrazione ha inteso prevedere la sottoscrizione di Patti di collaborazione con cittadini singoli e/o associati, finalizzati alla gestione condivisa di spazi privati di uso pubblico costituiti da piccoli poderi facenti parte del comprensorio degli orti sottostanti il centro storico; Visto che in data 24/03/2015 con prot. 10349 è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di proposte, contributi d'idee, manifestazioni d'interesse per la rigenerazione, riqualificazione e gestione condivisa degli Orti storici di Ostuni ai sensi del suddetto Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 54/14; Dato atto che i soggetti interessati al suddetto avviso pubblico potevano: • formulare proposte e contributi di idee finalizzati alla redazione di un Programma di rigenerazione, riqualificazione e gestione degli Orti sottostanti il Centro storico di Ostuni; • avanzare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, proposte finalizzate alla predisposizione dei Patti di collaborazione per la gestione condivisa di piccoli poderi di proprietà comunale facenti parte del comprensorio degli orti sottostanti il centro storico; • manifestare I'interesse a gestire direttamente alcune delle aree ad individuarsi dal Programma, previa sottoscrizione del relativo patto di collaborazione; Che con provvedimento sindacale n. 28 del 05/06/2015 veniva nominata la commissione tecnico – scientifica per la valutazione delle proposte, contributi di idee e manifestazioni d'interesse pervenute al Comune di Ostuni, a seguito di apposito avviso pubblico, prot. 13597 del 24/03/2015. Visti gli atti prodotti dalla Commissione tecnico – scientifica, trasmessi all’ufficio patrimonio, con nota prot. n. 33746 del 08/07/2016, dal dirigente del Settore Urbanistica – Ecologia e Ambiente; Vista la deliberazione G.C.N.78 IN DATA 05.09.2012 di Giunta Comunale n. 34 del 11/02/2015 con la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novareseindividuato, per la durata di anni 5 con scadenza il 8 settembre 2017, l’uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini nell’ambito dell’organizzazione del centro sportivo di via Cameri con l’impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione; Richiamata, in particolare, la Convenzione che espressamente prevede: … “Sulla base di queste premesse, il Comune di Bellinzago NovareseOstuni, concede pertanto l’Ufficio Patrimonio quale “struttura deputata alla Società FCD Sporting Bellinzago, l’uso gratuito dei suddetti campi per n° 5 (cinque) anni, pari alla durata della presente convenzione.” Dato atto: - che gestione delle proposte di collaborazione; Che con la concessione in uso alla locale società sportiva dilettantistica, come emerge dai reciproci obblighi, e dal riconoscimento deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del contributo a sostengo degli oneri gestionali si è inteso realizzare quella necessaria cooperazione tra pubblico/privato per una più razionale e sostenibile gestione degli impianti e favorire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione; - che l’esercizio dell’attività sportiva del soggetto concessionario legittima la concessione d’uso in quanto concorre al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività alla pratica sportiva, atteso il coinvolgimento attivo dei giovani residenti nell’attività stessa e la garanzia della disponibilità degli impianti per tutte le società che ne facciano richiesta; Ribadito che, conformemente alle finalità della legge n.289/2002, privilegiando l'affidamento alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese in quanto “impresa sportiva senza fini di lucro”13/12/2016, si è inteso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, nell’ottica principale del risparmio di costi, e il miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica stabiliva tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sul piano sociale; Dato atto; - che a seguito di verifiche d’ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione; - che, per tanto, il concessionario di fatto non solo ha cambiato denominazione ma anche forma giuridica (divenendo società di capitale), sede legale (oggi Xxx Xxxxxxxxx x.0 xxx. 00000 Xxxxxx Xxxxxxx), Rappresentante legale (oggi Xxxxxx Xxxxx x.x. BSLPLA68R10L682J) e posta in liquidazione in data 19.07.2016; Rilevato che conseguentemente, sono venuti meno i presupposti legittimanti la concessione d’uso strettamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva oggi cessata, nonché il riconoscimento del contributo che ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati al cui art.4 prevede l'intervento del Comune “con contributi... a favore di associazioni locali che perseguono, a scopo dilettantistico, una o più discipline sportive.” Dato atto che con nota prot. N. 14261 in data 05.09.2016 si è provveduto ad informare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la società Sporting Varese S.R.L. dell’adozione del presente provvedimento; Vista le osservazioni presentate dalla società Sporting Varese S.R.L con nota pervenuta in data 14 settembre u.s. acclarata al prot. N.14864; Precisato che - in tal accordo, la cui sopravvivenza è esclusa dallo stesso art.2500-octies c.c. , si porrebbe in violazione del regolamento per la concessione dei contributi; Ritenuto quindi dover accertare e dichiarare la decadenza della Società Sporting Varese s.r.l. dalla concessione d'uso gratuito dell'impianto sportivo di proprietà comunale in oggetto e, conseguentemente, revocare la deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' FCD SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”. Evidenziato che la decadenza della concessione d'uso gratuito e la conseguente revoca della deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 non scaturiscono da una diversa valutazione dell’interesse pubblico ma dal mutamento della situazione di fatto determinata dalla trasformazione operata ai sensi dell'art.2500octies del Codice Civile da una società sportiva dilettantistica auna società di capitale e dall’inattività della stessa;l’altro:

Appears in 1 contract

Samples: Patto Di Collaborazione

LA GIUNTA COMUNALE. PremessoPREMESSO CHE: Richiamata la precedente deliberazione G.C.N.78 IN DATA 05.09.2012 con la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novaresecontratto stipulato in data 26.06.2001, per la durata di anni 5 con scadenza il 8 settembre 2017, l’uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini del centro sportivo di via Cameri con l’impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione; Richiamata, in particolare, la Convenzione che espressamente prevede: … “Sulla base di queste premesserepertorio n. 996, il Comune di Bellinzago NovareseVentimiglia concedeva in appalto alla società Consorzio Nazionale Servizi, concede pertanto alla Società FCD Sporting Bellinzagosocietà cooperativa a responsabilità limitata, l’uso gratuito dei suddetti campi corrente in Bologna, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x. 0, il servizio di refezione scolastica per n° 5 (cinque) gli alunni delle mense scolastiche cittadine, per il periodo dal 1 settembre 2001 al 30 giugno 2004, per un importo di € 1.583.370,08; − in data 31.12.2003, il Consorzio Nazionale Servizi comunicava la propria disponibilità al rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, pari applicando uno sconto di € 0.05 sul prezzo a pasto e proponendo la fornitura aggiuntiva di alimenti provenienti da produzioni biologiche; − con contratto stipulato in data 5.04.2004, repertorio n. 2757, il Comune di Ventimiglia e il Consorzio Nazionale Servizi concludevano il nuovo contratto di appalto, per il periodo dal 1 settembre 2004 al 30 giugno 2007; − alla durata data del 30 giugno 2007 veniva meno ogni rapporto contrattuale fra le parti, senza che vi fossero reciproche contestazioni; − con intimazione del 3.08.2010, il Consorzio Nazionale Servizi, per mezzo del proprio legale di fiducia, richiedeva al Comune il riconoscimento dell’adeguamento del corrispettivo dei contratti de quibus per l’intero periodo dal settembre 2001 al giugno 2007, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della presente convenzione.” Dato atto: - che con la concessione in uso alla locale società sportiva dilettantisticalegge 537/1993, come emerge dai reciproci obblighisostituito dall’art. 44 della legge del 724/1994; − con successiva intimazione del 30.09.2010, il Consorzio Nazionale Servizi quantificava la propria pretesa, a titolo di revisione prezzi, nella somma complessiva di € 153.745,23 oltre alla somma di € 2.000,00 a titolo di spese legali; − il Comune, in merito alle predette richieste, ha eccepito l’inammissibilità e dal riconoscimento infondatezza delle pretese del contributo Consorzio; − tra le parti sono intercorsi contatti e trattative, finalizzate a sostengo degli oneri gestionali si ricercare la composizione in xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; DATO ATTO che il Consorzio Nazionale Servizi è inteso realizzare quella necessaria cooperazione tra pubblico/privato per una più razionale disponibile ad accettare, a saldo e sostenibile gestione degli impianti e favorire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione; - che l’esercizio dell’attività sportiva del soggetto concessionario legittima la concessione d’uso in quanto concorre al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività alla pratica sportiva, atteso il coinvolgimento attivo dei giovani residenti nell’attività stessa e la garanzia della disponibilità degli impianti per stralcio di tutte le società che ne facciano richiestaproprie pretese per capitale, spese legali, interessi e rivalutazione, l’importo omnicomprensivo di € 32.000,00 oltre I.v.a., dichiarando di non aver null’altro a pretendere in relazione ai predetti contratti per qualsivoglia titolo o ragione; Ribadito DATO ATTO che, conformemente alle finalità della legge n.289/2002a termini di legge, privilegiando l'affidamento alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese in quanto “impresa sportiva senza fini di lucro”, si è inteso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, nell’ottica principale del risparmio di costi, e il miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sul piano sociale; Dato atto; - che a seguito di verifiche d’ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione; - che, per tanto, il concessionario di fatto non solo ha cambiato denominazione ma anche forma giuridica (divenendo società di capitale), sede legale (oggi Xxx Xxxxxxxxx x.0 xxx. 00000 Xxxxxx Xxxxxxx), Rappresentante legale (oggi Xxxxxx Xxxxx x.x. BSLPLA68R10L682J) e posta in liquidazione in data 19.07.2016; Rilevato che conseguentemente, sono venuti meno i presupposti legittimanti la concessione d’uso strettamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva oggi cessata, nonché il riconoscimento del contributo che ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati al cui art.4 prevede l'intervento del Comune “con contributi... a favore di associazioni locali che perseguono, a scopo dilettantistico, una nei contratti ad esecuzione periodica o più discipline sportive.” Dato atto che con nota prot. N. 14261 in data 05.09.2016 si è provveduto ad informare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la società Sporting Varese S.R.L. dell’adozione del presente provvedimento; Vista le osservazioni presentate dalla società Sporting Varese S.R.L con nota pervenuta in data 14 settembre u.s. acclarata al prot. N.14864; Precisato che - in tal accordocontinuativa, la revisione periodica del prezzo è sempre dovuta, anche nei casi in cui sopravvivenza è esclusa dallo stesso art.2500-octies c.c. , si porrebbe in violazione del regolamento per la concessione dei contributi; Ritenuto quindi dover accertare e dichiarare la decadenza della Società Sporting Varese s.r.l. dalla concessione d'uso gratuito dell'impianto sportivo di proprietà comunale in oggetto e, conseguentemente, revocare la deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' FCD SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”. Evidenziato che la decadenza della concessione d'uso gratuito e la conseguente revoca della deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 il contratto non scaturiscono da una diversa valutazione dell’interesse pubblico ma dal mutamento della situazione di fatto determinata dalla trasformazione operata ai sensi dell'art.2500octies del Codice Civile da una società sportiva dilettantistica auna società di capitale e dall’inattività della stessalo preveda;

Appears in 1 contract

Samples: Contract of Settlement

LA GIUNTA COMUNALE. PremessoPREMESSO CHE: Richiamata - il Contratto di Fiume è un processo di programmazione negoziata per la precedente deliberazione G.C.N.78 IN DATA 05.09.2012 governance dei processi di sviluppo del territorio di un determinato bacino idrografico, che consente di coordinare interventi di vasta portata per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente e la tutela delle risorse idriche, la valorizzazione del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico, unendo le competenze e ottimizzando le risorse; - il processo di costruzione del Contratto di Fiume si basa sul confronto e sulla negoziazione tra tutti gli attori e i cittadini coinvolti, con l’obiettivo di attivare progetti di riqualificazione ambientale e territoriale, integrati nei contenuti e condivisi nelle modalità di decisione. Si tratta di un approccio interattivo atto a garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni, che si configura come un accordo volontario fra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati con cui si definiscono obiettivi, strategie d’intervento, azioni da attivare, competenze; - il coinvolgimento di tutti i possibili utenti del sistema fluviale (gestori dei servizi, mondo della produzione, associazioni di categoria, associazioni di cittadini) consente di condividere obiettivi, stimolando e favorendo comportamenti virtuosi e impegnando i contraenti alle azioni che vengono approvate congiuntamente; - la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago Regione Piemonte, con sede a Bellinzago NovareseDeterminazione Dirigenziale n. 276 del 03/11/2006, approvava sia il Programma di Attuazione dei “Contratti di Fiume”, sia gli “Obiettivi e Specifiche tecniche dei Contratti di Fiume e di Lago”, individuando come progetto pilota, per la durata Provincia di anni 5 con scadenza Novara, quello afferente il 8 settembre 2017Torrente Agogna ed individuando la Provincia di Novara quale Ente capofila per il coordinamento delle relative attività; - il 14/05/2008 veniva sottoscritto specifico Protocollo d’Intesa, l’uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteriafinalizzato a definire un percorso operativo condiviso per la sottoscrizione del Contratto di Fiume per l’Agogna tra: • Regione Piemonte, ripostigli e magazzini del centro sportivo • Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx Xx, • Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, • Comuni di via Cameri con l’impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione; RichiamataAmeno, in particolareArmeno, la Convenzione che espressamente prevede: … “Sulla base di queste premesseBarengo, il Comune di Bellinzago Bolzano Novarese, concede pertanto alla Società FCD Sporting BellinzagoBorgolavezzaro, l’uso gratuito dei suddetti campi per n° 5 (cinque) anniBorgomanero, pari alla durata della presente convenzione.” Dato atto: - che Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con la concessione in uso alla locale società sportiva dilettantisticaMonticello, come emerge dai reciproci obblighiInvorio, e dal riconoscimento del contributo a sostengo degli oneri gestionali si è inteso realizzare quella necessaria cooperazione tra pubblico/privato per una più razionale e sostenibile gestione degli impianti e favorire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazioneMaggiora, Miasino, Momo, Novara, Romagnano Sesia, San Xxxxxx Xxxxxxx, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d’Agogna, Veruno, Vespolate; - che l’esercizio dell’attività sportiva la gestione del soggetto concessionario legittima la concessione d’uso in quanto concorre al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività alla pratica sportiva, atteso il coinvolgimento attivo dei giovani residenti nell’attività stessa e la garanzia della disponibilità degli impianti per tutte le società che ne facciano richiesta; Ribadito che, conformemente alle finalità della legge n.289/2002, privilegiando l'affidamento alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese in quanto “impresa sportiva senza fini di lucro”, si è inteso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, nell’ottica principale del risparmio di costi, e il miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sul piano sociale; Dato atto; - che a seguito di verifiche d’ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione; - che, per tanto, il concessionario di fatto non solo ha cambiato denominazione ma anche forma giuridica (divenendo società di capitale), sede legale (oggi Xxx Xxxxxxxxx x.0 xxx. 00000 Xxxxxx Xxxxxxx), Rappresentante legale (oggi Xxxxxx Xxxxx x.x. BSLPLA68R10L682J) e posta in liquidazione in data 19.07.2016; Rilevato che conseguentemente, sono venuti meno i presupposti legittimanti la concessione d’uso strettamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva oggi cessata, nonché il riconoscimento del contributo che ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale processo per la concessione definizione del Contratto di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati al cui art.4 prevede l'intervento del Comune “con contributi... a favore di associazioni locali che perseguono, a scopo dilettantistico, Fiume avviene attraverso una o più discipline sportive.” Dato atto che con nota prot. N. 14261 in data 05.09.2016 si è provveduto ad informare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la società Sporting Varese S.R.L. dell’adozione del presente provvedimento; Vista le osservazioni presentate dalla società Sporting Varese S.R.L con nota pervenuta in data 14 settembre u.s. acclarata al prot. N.14864; Precisato che - in tal accordo, la cui sopravvivenza è esclusa dallo stesso art.2500-octies c.c. , si porrebbe in violazione del regolamento per la concessione dei contributi; Ritenuto quindi dover accertare e dichiarare la decadenza della Società Sporting Varese s.r.l. dalla concessione d'uso gratuito dell'impianto sportivo di proprietà comunale in oggetto e, conseguentemente, revocare la deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' FCD SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”. Evidenziato che la decadenza della concessione d'uso gratuito e la conseguente revoca della deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 non scaturiscono da una diversa valutazione dell’interesse pubblico ma dal mutamento della situazione di fatto determinata dalla trasformazione operata ai sensi dell'art.2500octies del Codice Civile da una società sportiva dilettantistica auna società di capitale e dall’inattività della stessa;strutturazione articolata su tre livelli:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Fiume

LA GIUNTA COMUNALE. Premesso: Richiamata la precedente deliberazione G.C.N.78 IN DATA 05.09.2012 con la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, per la durata di anni 5 con scadenza il 8 settembre 2017, l’uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini del centro sportivo di via Cameri con l’impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione; Richiamata, in particolare, la Convenzione Premesso che espressamente prevede: … “Sulla base di queste premesse, il Comune di Bellinzago NovareseDecimoputzu, concede pertanto con nota protocollo n.11754/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n.35260/2021, ha chiesto l'eventuale disponibilità di graduatorie approvate in seguito a concorsi pubblici per il profilo professionale di “istruttore amministrativo contabile”, categoria “C”, comparto Funzioni locali, per l'effettuazione di due assunzioni a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale; rilevato che il Comune di Sestu, con propria determinazione n.698 del 25/06/2021, ha approvato una graduatoria in esito al concorso pubblico per soli esami indetto con determinazione n.985 del 29/09/2020 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due “istruttori amministrativo contabili”, categoria “C”, comparto Funzioni locali, nella quale sono presenti, tenuto conto della assunzioni già effettuate, ulteriori candidati idonei; visto l'articolo 3, comma 61, della Legge n.350/2003 ai sensi del quale nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.3, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; visto l'articolo 9 della Legge n.3/2003 che prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento; vista la Circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative anche in merito all'utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni; ritenuto nulla ostare alla Società FCD Sporting Bellinzago, l’uso gratuito dei suddetti campi per n° 5 (cinque) anni, pari alla durata della presente convenzione.” Dato atto: - che con la concessione cessione in uso alla locale società sportiva dilettantisticaal Comune di Decimoputzu, come emerge dai reciproci obblighinell'ottica di una fattiva collaborazione tra le due amministrazioni e del contenimento dei costi complessivi per la finanza pubblica generale, e dal riconoscimento della graduatoria in oggetto per l'effettuazione di un'unica assunzione a tempo indeterminato oltre ad eventuali assunzioni a tempo determinato, tenuto conto anche delle future necessità da parte dell'Amministrazione comunale di Sestu; acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del contributo a sostengo degli oneri gestionali decreto legislativo n.267/2000, che si è inteso realizzare quella necessaria cooperazione tra pubblico/privato per una più razionale e sostenibile gestione degli impianti e favorire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione; - che l’esercizio dell’attività sportiva del soggetto concessionario legittima la concessione d’uso riporta in calce, in quanto concorre al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività alla pratica sportiva, atteso il coinvolgimento attivo dei giovani residenti nell’attività stessa e la garanzia della disponibilità degli impianti per tutte le società che ne facciano richiestapresente deliberazione non comporta oneri di spesa o diminuzione di entrata; Ribadito che, conformemente alle finalità della legge n.289/2002, privilegiando l'affidamento alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese in quanto “impresa sportiva senza fini di lucro”, si è inteso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, nell’ottica principale del risparmio di costi, e il miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sul piano sociale; Dato atto; - che a seguito di verifiche d’ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione; - chevotazione unanime, per tanto, il concessionario di fatto non solo ha cambiato denominazione ma anche forma giuridica (divenendo società di capitale), sede legale (oggi Xxx Xxxxxxxxx x.0 xxx. 00000 Xxxxxx Xxxxxxx), Rappresentante legale (oggi Xxxxxx Xxxxx x.x. BSLPLA68R10L682J) e posta in liquidazione in data 19.07.2016; Rilevato che conseguentemente, sono venuti meno i presupposti legittimanti la concessione d’uso strettamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva oggi cessata, nonché il riconoscimento del contributo che ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati al cui art.4 prevede l'intervento del Comune “con contributi... a favore di associazioni locali che perseguono, a scopo dilettantistico, una o più discipline sportive.” Dato atto che con nota prot. N. 14261 in data 05.09.2016 si è provveduto ad informare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la società Sporting Varese S.R.L. dell’adozione del presente provvedimento; Vista le osservazioni presentate dalla società Sporting Varese S.R.L con nota pervenuta in data 14 settembre u.s. acclarata al prot. N.14864; Precisato che - in tal accordo, la cui sopravvivenza è esclusa dallo stesso art.2500-octies c.c. , si porrebbe in violazione del regolamento per la concessione dei contributi; Ritenuto quindi dover accertare e dichiarare la decadenza della Società Sporting Varese s.r.l. dalla concessione d'uso gratuito dell'impianto sportivo di proprietà comunale in oggetto e, conseguentemente, revocare la deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' FCD SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”. Evidenziato che la decadenza della concessione d'uso gratuito e la conseguente revoca della deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 non scaturiscono da una diversa valutazione dell’interesse pubblico ma dal mutamento della situazione di fatto determinata dalla trasformazione operata ai sensi dell'art.2500octies del Codice Civile da una società sportiva dilettantistica auna società di capitale e dall’inattività della stessa;motivazioni sopra espresse:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per La Concessione Della Graduatoria