LA RATIFICA 168 Clausole campione

LA RATIFICA 168. Con la ratifica, l’atto gestorio, già efficace nel rapporto tra mandatario e terzo contraente, diventa efficace anche nei rapporti fra mandatario e mandante. Per la S.C.169 la ratifica consiste in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per l'atto compiuto dal rappresentante), ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti: può dunque essere anche tacita170, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio. La ratifica tacita da parte del mandante dell’operato del mandatario,ex art. 1712 c.c., presuppone che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, specificando l’avvenuto compimento da parte sua delle attività divergenti o esorbitanti, laddove non può aversi ratifica tacita quando il comportamento del mandatario sia talmente divergente dalle istruzioni da far ritenere che si sia avuta una radicale inesecuzione del mandato stesso; in ogni caso, la ratifica tacita può operare nei soli rapporti tra mandante e mandatario, e non può essere invocata dall’ausiliario del mandatario nei confronti del mandante 171. 168 Cfr xxx.xx 4) I SOGGETTIlettera C) Il mandato congiunto – pag. 21 169 Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, sentenza 8 aprile 2004, n. 6937 170 Corte di Cassazione sentenza del 29-5-80, n. 3534. La responsabilità del mandatario verso il mandante, per essersi discostato dalle istruzioni, o per aver ecceduto i limiti del mandato, viene meno qualora il comportamento del mandante medesimo, dopo la comunicazione della difforme esecuzione dell’incarico, integri tacita approvazione di tale operato, ai sensi dell’art. 1712, secondo comma, c.c.

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