Common use of La responsabilità del bagaglio Clause in Contracts

La responsabilità del bagaglio. AMI S.p.A. non è responsabile del furto, perdita o deterioramento del bagaglio, da custodirsi esclusivamente da parte del viaggiatore. In ogni caso, l’Azienda non è altresì responsabile del furto, smarrimento o deterioramento del bagaglio che sia dovuto a colpa del proprietario o degli atri passeggeri o alla inadeguatezza dell'imballaggio o alla peculiare natura del bagaglio. Nei casi in cui la perdita o il deterioramento del bagaglio che sia stato consegnato al personale di bordo sia imputabile all’ Azienda di trasporto, il risarcimento sarà in ogni caso tassativamente limitato a quanto previsto dalla normativa vigente, vale a dire dalla Legge n. 450/1985 e s.m.i., che richiama la Legge 16 aprile 1954, n. 202. Qualora il bagaglio contenga beni di maggior valore rispetto a quanto previsto dalla citata legislazione ovvero oggetti personali con valore affettivo particolare, il passeggero è tenuto a farne apposita comunicazione al personale di bordo, dichiarando la tipologia dei beni e il loro valore ed in ogni caso il passeggero è tenuto a far custodire lo stesso nell'apposito scomparto ed alle condizioni precedentemente affermate. Alla medesima comunicazione è tenuto il passeggero che tema che l'eventuale smarrimento o il ritardo nel ritiro del bagaglio imbarcato possa arrecare grave disagio in ragione della destinazione o del motivo del viaggio. A tal fine, il personale viaggiante consegnerà al passeggero che ne faccia richiesta un modulo su carta copiativa, sul quale il viaggiatore dovrà indicare l'elenco dei beni trasportati e il loro valore e il cui originale, debitamente sottoscritto, dovrà essere consegnato al personale di bordo anteriormente alla prima fermata successiva a quella di imbarco. Il personale di bordo ha il diritto di verificare, in presenza del passeggero, la corrispondenza dei beni contenuti nel bagaglio a quanto dichiarato dal viaggiatore. Qualora il passeggero non effettui la predetta dichiarazione e non compili il relativo modulo, il risarcimento, in caso di perdita o deterioramento del bagaglio imputabile alle imprese, sarà limitato a quanto previsto dalla normativa citata precedentemente. Fermo quanto al punto precedente, il passeggero che ha subìto il furto, lo smarrimento e/o lo scambio del bagaglio riposto nella bauliera/stiva dell’autobus, deve far constatare, a pena di decadenza, la perdita o l’avaria al personale di bordo al momento dell’arrivo alla fermata. Dovrà quanto prima contattare l’Azienda al n. 0722 376738 tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ovvero inviare una email a xxx@xxxxxx.xx .

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La responsabilità del bagaglio. AMI S.p.A. non L’Azienda, in base alle disposizioni di legge vigenti, è responsabile del furto- entro il limite massimo di Euro 6,20 per chilogrammo, o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore - della perdita o deterioramento delle avarie del bagaglio, da custodirsi esclusivamente da parte del viaggiatore. In ogni casoche gli è stato consegnato chiuso, l’Azienda se non è altresì responsabile del furto, smarrimento o deterioramento del bagaglio prova che sia dovuto a colpa del proprietario o degli atri passeggeri o alla inadeguatezza dell'imballaggio o alla peculiare natura del bagaglio. Nei casi in cui la perdita o il deterioramento del bagaglio che sia stato consegnato le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al personale momento della riconsegna, se trattasi di bordo sia imputabile all’ Azienda perdita o di trasportoavarie apparenti, il risarcimento sarà in ogni caso tassativamente limitato a quanto previsto dalla normativa vigenteovvero entro tre giorni, vale a dire dalla Legge n. 450/1985 e s.m.i., che richiama la Legge 16 aprile 1954, n. 202se trattasi di perdita o avarie non apparenti (art.1697 codice civile). Qualora il bagaglio contenga beni venisse rinvenuto sarà cura del passeggero ritirarlo presso l’Ufficio Assistenza che gli sarà comunicato. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. E’ fatta salva la facoltà del passeggero di maggior valore rispetto a quanto previsto rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla citata legislazione ovvero oggetti personali con valore affettivo particolarenazionale, il passeggero è tenuto risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a farne apposita comunicazione al personale di bordo, dichiarando la tipologia cancellazione o ritardo dei beni e il loro valore ed in ogni caso il passeggero è tenuto a far custodire lo stesso nell'apposito scomparto ed alle condizioni precedentemente affermate. Alla medesima comunicazione è tenuto il passeggero che tema che l'eventuale smarrimento o il ritardo nel ritiro servizi regolari ovvero conseguenti ad incidente avvenuto per colpa del bagaglio imbarcato possa arrecare grave disagio in ragione della destinazione o del motivo del viaggio. A tal fine, il personale viaggiante consegnerà al passeggero che ne faccia richiesta un modulo su carta copiativa, sul quale il viaggiatore dovrà indicare l'elenco dei beni trasportati e il loro valore e il cui originale, debitamente sottoscritto, dovrà essere consegnato al personale di bordo anteriormente alla prima fermata successiva a quella di imbarco. Il personale di bordo ha il diritto di verificare, in presenza del passeggero, la corrispondenza dei beni contenuti nel bagaglio a quanto dichiarato dal viaggiatore. Qualora il passeggero non effettui la predetta dichiarazione e non compili il relativo modulo, il risarcimento, in caso di perdita o deterioramento del bagaglio imputabile alle imprese, sarà limitato a quanto previsto dalla normativa citata precedentementevettore. Fermo quanto al punto precedente, il passeggero che ha subìto il furto, lo smarrimento e/o lo scambio del bagaglio riposto nella bauliera/stiva dell’autobus, deve far constatare, a pena di decadenza, la perdita o l’avaria al personale di bordo al momento dell’arrivo alla fermata. Dovrà quanto prima contattare l’Azienda al n. 0722 376738 tutti i +39 06/22751050 (giorni feriali dalle ore 8.00 09.00 alle ore 18.00 19.00) ovvero inviare una email mail a xxx@xxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

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La responsabilità del bagaglio. AMI S.p.A. non L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni, manomissioni, dispersioni e deterioramenti dei bagagli: i bagagli viaggiano a rischio e pericolo del passeggero. L’Azienda, in base alle disposizioni di legge vigenti (Legge 202 del 16.4.54 e Legge 450 del 22.8.85), è responsabile del furto, - entro il limite massimo di Euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore - della perdita o deterioramento delle avarie del bagaglio, da custodirsi esclusivamente da parte del viaggiatore. In ogni casoche gli è stato consegnato chiuso, l’Azienda se non è altresì responsabile del furto, smarrimento o deterioramento del bagaglio prova che sia dovuto a colpa del proprietario o degli atri passeggeri o alla inadeguatezza dell'imballaggio o alla peculiare natura del bagaglio. Nei casi in cui la perdita o il deterioramento del bagaglio che sia stato consegnato le avarie sono derivate da causa ad essa non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al personale momento della riconsegna, se trattasi di bordo sia imputabile all’ Azienda perdita o di trasportoavarie apparenti, il risarcimento sarà in ogni caso tassativamente limitato a quanto previsto dalla normativa vigenteovvero entro tre giorni, vale a dire dalla Legge n. 450/1985 e s.m.i., che richiama la Legge 16 aprile 1954, n. 202se trattasi di perdita o avarie non apparenti (art.1697 codice civile). Qualora il bagaglio contenga beni sia rinvenuto sarà cura del passeggero ritirarlo presso la sede di maggior valore rispetto a quanto previsto Fagnano Castello. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. È fatta salva la facoltà del passeggero di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla citata legislazione ovvero oggetti personali con valore affettivo particolarenazionale, il passeggero è tenuto risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a farne apposita comunicazione al personale di bordo, dichiarando la tipologia cancellazione o ritardo dei beni e il loro valore ed in ogni caso il passeggero è tenuto a far custodire lo stesso nell'apposito scomparto ed alle condizioni precedentemente affermate. Alla medesima comunicazione è tenuto il passeggero che tema che l'eventuale smarrimento o il ritardo nel ritiro servizi regolari ovvero conseguenti ad incidente avvenuto per colpa del bagaglio imbarcato possa arrecare grave disagio in ragione della destinazione o del motivo del viaggio. A tal fine, il personale viaggiante consegnerà al passeggero che ne faccia richiesta un modulo su carta copiativa, sul quale il viaggiatore dovrà indicare l'elenco dei beni trasportati e il loro valore e il cui originale, debitamente sottoscritto, dovrà essere consegnato al personale di bordo anteriormente alla prima fermata successiva a quella di imbarco. Il personale di bordo ha il diritto di verificare, in presenza del passeggero, la corrispondenza dei beni contenuti nel bagaglio a quanto dichiarato dal viaggiatore. Qualora il passeggero non effettui la predetta dichiarazione e non compili il relativo modulo, il risarcimento, in caso di perdita o deterioramento del bagaglio imputabile alle imprese, sarà limitato a quanto previsto dalla normativa citata precedentementevettore. Fermo quanto al punto precedente, il passeggero che ha subìto il furto, lo smarrimento e/o lo scambio del bagaglio riposto nella bauliera/stiva dell’autobusdell’autobus o di altri oggetti a bordo del mezzo, deve far constataresegnalare, a pena di decadenza, la perdita o l’avaria l’inconveniente al personale di bordo al momento dell’arrivo alla fermata. Dovrà quanto prima contattare l’Azienda al n. 0722 376738 tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ovvero inviare una email a xxx@xxxxxx.xx ai recapiti indicati in premessa, fornire adeguata descrizione di quanto smarrito e riferire le modalità per contattarlo in caso di ritrovamento.

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La responsabilità del bagaglio. AMI S.p.A. non L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni, manomissioni, dispersioni e deterioramenti dei bagagli: i bagagli viaggiano a rischio e pericolo del passeggero. L’Azienda, in base alle disposizioni di legge vigenti (Legge 202 del 16.4.54 e Legge 450 del 22.8.85), è responsabile del furto, - entro il limite massimo di Euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore - della perdita o deterioramento delle avarie del bagaglio, da custodirsi esclusivamente da parte del viaggiatore. In ogni casoche gli è stato consegnato chiuso, l’Azienda se non è altresì responsabile del furto, smarrimento o deterioramento del bagaglio prova che sia dovuto a colpa del proprietario o degli atri passeggeri o alla inadeguatezza dell'imballaggio o alla peculiare natura del bagaglio. Nei casi in cui la perdita o il deterioramento del bagaglio che sia stato consegnato le avarie sono derivate da causa ad essa non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al personale momento della riconsegna, se trattasi di bordo sia imputabile all’ Azienda perdita o di trasportoavarie apparenti, il risarcimento sarà in ogni caso tassativamente limitato a quanto previsto dalla normativa vigenteovvero entro tre giorni, vale a dire dalla Legge n. 450/1985 e s.m.i., che richiama la Legge 16 aprile 1954, n. 202se trattasi di perdita o avarie non apparenti (art.1697 codice civile). Qualora il bagaglio contenga beni venisse rinvenuto sarà cura del passeggero ritirarlo presso la sede di maggior valore rispetto a quanto previsto Fagnano Castello. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. È fatta salva la facoltà del passeggero di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla citata legislazione ovvero oggetti personali con valore affettivo particolarenazionale, il passeggero è tenuto risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a farne apposita comunicazione al personale di bordo, dichiarando la tipologia cancellazione o ritardo dei beni e il loro valore ed in ogni caso il passeggero è tenuto a far custodire lo stesso nell'apposito scomparto ed alle condizioni precedentemente affermate. Alla medesima comunicazione è tenuto il passeggero che tema che l'eventuale smarrimento o il ritardo nel ritiro servizi regolari ovvero conseguenti ad incidente avvenuto per colpa del bagaglio imbarcato possa arrecare grave disagio in ragione della destinazione o del motivo del viaggio. A tal fine, il personale viaggiante consegnerà al passeggero che ne faccia richiesta un modulo su carta copiativa, sul quale il viaggiatore dovrà indicare l'elenco dei beni trasportati e il loro valore e il cui originale, debitamente sottoscritto, dovrà essere consegnato al personale di bordo anteriormente alla prima fermata successiva a quella di imbarco. Il personale di bordo ha il diritto di verificare, in presenza del passeggero, la corrispondenza dei beni contenuti nel bagaglio a quanto dichiarato dal viaggiatore. Qualora il passeggero non effettui la predetta dichiarazione e non compili il relativo modulo, il risarcimento, in caso di perdita o deterioramento del bagaglio imputabile alle imprese, sarà limitato a quanto previsto dalla normativa citata precedentementevettore. Fermo quanto al punto precedente, il passeggero che ha subìto il furto, lo smarrimento e/o lo scambio del bagaglio riposto nella bauliera/stiva dell’autobusdell’autobus o di altri oggetti a bordo del mezzo, deve far constataresegnalare, a pena di decadenza, la perdita o l’avaria l’inconveniente al personale di bordo al momento dell’arrivo alla fermata. Dovrà quanto prima contattare l’Azienda al n. 0722 376738 tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ovvero inviare una email a xxx@xxxxxx.xx ai recapiti indicati in premessa, fornire adeguata descrizione di quanto smarrito e riferire le modalità per contattarlo in caso di ritrovamento.

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