Fumo Clausole campione

Fumo. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Fumo. Nel rispetto della vigente normativa è vietato fumare nei luoghi di lavoro.
Fumo. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
Fumo. E’ vietato fumare in tutta la struttura Nell'Azienda Sanitaria la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti speciali avviene in contenitori rispondente alle normative.
Fumo. I Destinatari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le disposizioni interne e la normativa vigente in materia di divieto di fumo all’interno dei locali, dei veicoli o in altri ambienti ove per motivi di sicurezza è vietato fumare.
Fumo. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.
Fumo. Nelle situazioni di convivenza lavorativa, si tiene in particolare considerazione la condizione del disagio fisico in presenza di fumo per preservare i Dipendenti contro il “fumo passivo", attuando il divieto di fumare in tutti i locali.
Fumo. È vietato fumare a bordo dell’autobus, anche con dispositivi elettronici, in qualunque zona dello stesso. L’inosservanza dà luogo all’applicazione di sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi delle disposizioni penali vigenti. In caso di reato, l’Azienda provvederà a segnalarlo alle Autorità giudiziarie e a fornire le generalità dei trasgressori.
Fumo. Nel rispetto delle normative di riferimento in materia, vige il divieto generale di fumare nei luoghi di lavoro, siano essi interni che esterni, anche per la tutela di quanti avvertano disagio in presenza di fumo e chiedano di esser preservati dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro. Salva specifica autorizzazione da parte della Dirigenza, può essere consentito al Personale di fumare presso le aree esterne appositamente individuate, comunque limitando la presenza ad un solo dipendente per volta e per la durata massima di 5 minuti.
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improv- viso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti sia- no collegati mediante adeguate condut- ture ad appropriati camini.