LA STRUTTURA DI RICOVERO Clausole campione

LA STRUTTURA DI RICOVERO. Le caratteristiche generali del canile/ rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato. Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: • la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna; • dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione; • deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani; • implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet. La Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 stabilisce inoltre che i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune
LA STRUTTURA DI RICOVERO. La struttura di ricovero destinata a ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato. Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: - strutture e condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna; - capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione; - consentire l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani; - implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
LA STRUTTURA DI RICOVERO. La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato. Requisiti richiesti: • la struttura e le condizioni di mantenimento non dovranno essere inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna; • la struttura dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione; • deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani; • implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
LA STRUTTURA DI RICOVERO. L’Azienda Sanitaria Locale dove è situato il canile provvederà all’identificazione dei cani catturati mediante l’inoculazione di microchip. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all’ufficio Polizia Locale del Comune di Sarroch i seguenti dati: • verbale dell'esito della cattura, con data, ora e luogo della cattura; • i dati segnaletici dell’animale (sesso, colore, taglia, condizioni di salute); • eventuale numero di microchip (nel caso in cui il cane catturato sia già registrato all'anagrafe canina). La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi), nonché garantire tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido. I cani, per essere facilmente individuabili, oltre all’inoculazione del microchip, che sarà effettuato dal Servizio Veterinario della ASSL, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare o medaglietta o altro sistema analogo, riportante il numero di identificazione corrispondente a quello riportato sul registro di carico e scarico degli animali, nonché la data di ingresso in canile e l’identificativo “Comune di Sarroch”. La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di terzi ad eccezione delle Forze di Polizia intervenute in alternativa all'intervento non effettuato da componenti il Comando di Polizia Locale.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.