Lavoro stagionale. Si considerano, secondo il presente contratto, aziende di stagione, le imprese che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l’anno non inferiore a 3 mesi. L’apposizione del termine al rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Copia del suddetto atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale. Il datore di lavoro potrà riassumere lo stesso lavoratore con contratto a termine senza alcun limite di pausa tra un rapporto di lavoro e l'altro. Il lavoratore che abbia già prestato attività lavorativa stagionale ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime qualifiche. In tal caso il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà in merito entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per stagione, ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato. Possono, eventualmente, essere prorogati, per esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale, di un ulteriore periodo pari come massimo a quello iniziale. Il periodo di prova è stabilito per tutti i lavoratori nella misura di 10 giorni. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di preavviso è fissato in 7 giorni di calendario per i lavoratori assunti a tempo determinato e in 15 giorni per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenza dell’azienda, in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, e sempre in armonia ed in ottemperanza alla normativa vigente. Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l’entità del lavoro da svolgere che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono comunque ripercuotersi sull’attività aziendale. La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate. L’orario per la consumazione dei pasti del lavoratore (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive due ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall’orario giornaliero di lavoro. La paga base è quella indicata all’articolo 45 del presente contratto. Per il personale la cui durata di lavoro è di 60 ore settimanali, la quota oraria si ottiene dividendo l’importo per il divisore fisso 208. Tutte le aziende potranno provvedere alla somministrazione del vitto e alla fornitura dell’alloggio ai propri dipendenti. Nel caso di concessione del vitto e dell’alloggio la retribuzione in natura corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli Istituti previsti dalla legge. Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che non ha usufruito del periodo di ferie, durante il periodo stagionale, sarà corrisposta una indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione. Per quanto concerne la tredicesima mensilità essa potrà essere erogata anche in ratei mensili in aggiunta alla normale retribuzione. Nulla è dovuto dal datore di lavoro, in caso di matrimonio, al dipendente di azienda stagionale. Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il lavoro prestato con orario non superiore alle 30 ore. In considerazione della brevità del rapporto di lavoro, il T.F.R. verrà corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Lavoro stagionale. Si considerano, secondo il presente contratto, aziende di stagione, le imprese aziende che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l’anno non inferiore a 3 mesi. In considerazione del carattere stagionale dell'azienda non viene fissato alcun limite di assunzione di personale a tempo determinato. L’apposizione del termine al rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Copia del suddetto atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. L’atto scritto non è tuttavia necessario quando la durata del rapporto di lavoro non risulti superiore a dodici giorni. Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale. Il datore di lavoro potrà riassumere lo stesso lavoratore con contratto a termine senza alcun limite di pausa tra un rapporto di lavoro e l'altro. Il lavoratore che abbia già prestato attività lavorativa stagionale ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime qualifiche. In tal caso il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà in merito merito, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per stagione, ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato. Possono, eventualmente, essere prorogati, prorogati per esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale, di un ulteriore periodo pari pari, come massimo massimo, a quello iniziale. Il periodo di prova è stabilito per tutti i lavoratori nella misura di 10 giorni. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di preavviso è fissato in 7 giorni di calendario per i lavoratori assunti a tempo determinato e in 15 giorni per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenza dell’azienda, dell’azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, e sempre in armonia ed in ottemperanza alla normativa vigente. Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l’entità del lavoro da svolgere che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono comunque comunque, ripercuotersi sull’attività aziendale. La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate. L’orario per la consumazione dei pasti del lavoratore lavoratore, (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive due ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall’orario giornaliero di lavoro. La paga base è quella indicata all’articolo 45 48 del presente contratto. Per il personale la cui durata di lavoro è di 60 ore settimanali, la quota oraria si ottiene dividendo l’importo per il divisore fisso 208. Tutte le aziende potranno provvedere alla somministrazione del vitto e alla fornitura dell’alloggio ai propri dipendenti. Nel ; nel caso di concessione del vitto e dell’alloggio la retribuzione in natura corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli Istituti previsti dalla legge. Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che non ha usufruito del periodo di ferie, durante il periodo stagionale, sarà corrisposta una indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione. Per quanto concerne la tredicesima mensilità essa potrà essere erogata anche in ratei mensili in aggiunta alla normale retribuzione. Nulla è dovuto dal datore di lavoro, in caso di matrimonio, al dipendente di azienda stagionale. Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il lavoro prestato con orario non superiore alle 30 ore. In considerazione della brevità del rapporto di lavoro, lavoro il T.F.R. verrà corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro stagionale. Si considerano, secondo il presente contratto, aziende di stagione, le imprese aziende che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l’anno non inferiore a 3 mesi. In considerazione del carattere stagionale dell'azienda non viene fissato alcun limite di assunzione di personale a tempo determinato. L’apposizione del termine al rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Copia del suddetto atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. L’atto scritto non è tuttavia necessario quando la durata del rapporto di lavoro non risulti superiore a dodici giorni. Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale. Il datore di lavoro potrà riassumere lo stesso lavoratore con contratto a termine senza alcun limite di pausa tra un rapporto di lavoro e l'altro. Il lavoratore che abbia già prestato attività lavorativa stagionale ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime qualifiche. In tal caso il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà in merito merito, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per stagione, ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato. Possono, eventualmente, essere prorogati, prorogati per esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale, di un ulteriore periodo pari pari, come massimo massimo, a quello iniziale. Il periodo di prova è stabilito per tutti i lavoratori nella misura di 10 giorni. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di preavviso è fissato in 7 giorni di calendario per i lavoratori assunti a tempo determinato e in 15 giorni per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenza dell’azienda, esigenze dell’azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, e sempre in armonia ed in ottemperanza alla normativa vigente. Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l’entità del lavoro da svolgere che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono comunque comunque, ripercuotersi sull’attività aziendale. La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate. L’orario per la consumazione dei pasti del lavoratore lavoratore, (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà meta mattina e pomeriggio) è di complessive due ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall’orario giornaliero di lavoro. La paga base è quella indicata all’articolo 45 48 del presente contratto. Per il personale la cui durata di lavoro è di 60 ore settimanali, la quota oraria si ottiene dividendo l’importo per il divisore fisso 208. Tutte le aziende potranno provvedere alla somministrazione del vitto e alla fornitura dell’alloggio ai propri dipendenti. Nel ; nel caso di concessione del vitto e dell’alloggio la retribuzione in natura corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli Istituti previsti dalla legge. Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che non ha usufruito del periodo di ferie, durante il periodo stagionale, sarà corrisposta una indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione. Per quanto concerne la tredicesima mensilità essa potrà essere erogata anche in ratei mensili in aggiunta alla normale retribuzione. Nulla è dovuto dal datore di lavoro, in caso di matrimonio, al dipendente di azienda stagionale. Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il lavoro prestato con orario non superiore alle 30 ore. In considerazione della brevità del rapporto di lavoro, lavoro il T.F.R. verrà corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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Lavoro stagionale. Si considerano, secondo il presente contratto, aziende di stagione, le imprese che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l’anno non inferiore a 3 mesi. L’apposizione del termine al rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Copia del suddetto atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale. Il datore di lavoro potrà riassumere lo stesso lavoratore con contratto a termine senza alcun limite di pausa tra un rapporto di lavoro e l'altro. Il lavoratore che abbia già prestato attività lavorativa stagionale ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime qualifiche. In tal caso il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà in merito entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per stagione, ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato. PossonoXxxxxxx, eventualmente, essere prorogati, per esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale, di un ulteriore periodo pari come massimo a quello iniziale. Il periodo di prova è stabilito per tutti i lavoratori nella misura di 10 giorni. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di preavviso è fissato in 7 giorni di calendario per i lavoratori assunti a tempo determinato e in 15 giorni per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenza dell’azienda, in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, e sempre in armonia ed in ottemperanza alla normativa vigente. Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l’entità del lavoro da svolgere che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono comunque ripercuotersi sull’attività aziendale. La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate. L’orario per la consumazione dei pasti del lavoratore (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive due ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall’orario giornaliero di lavoro. La paga base è quella indicata all’articolo 45 del presente contratto. Per il personale la cui durata di lavoro è di 60 ore settimanali, la quota oraria si ottiene dividendo l’importo per il divisore fisso 208. Tutte le aziende potranno provvedere alla somministrazione del vitto e alla fornitura dell’alloggio ai propri dipendenti. Nel caso di concessione del vitto e dell’alloggio la retribuzione in natura corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli Istituti previsti dalla legge. Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che non ha usufruito del periodo di ferie, durante il periodo stagionale, sarà corrisposta una indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione. Per quanto concerne la tredicesima mensilità essa potrà essere erogata anche in ratei mensili in aggiunta alla normale retribuzione. Nulla è dovuto dal datore di lavoro, in caso di matrimonio, al dipendente di azienda stagionale. Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il lavoro prestato con orario non superiore alle 30 ore. In considerazione della brevità del rapporto di lavoro, il T.F.R. verrà corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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