Regola proporzionale Clausole campione

Regola proporzionale. Nel caso in cui l’Assicurazione sia prestata “a valore intero” e venga accertato che il valore Assicurato copra soltanto una parte del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile. La Regola proporzionale non verrà applicata: – qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% (novantapercento) del valore commerciale del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale; – qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari a quello comprovato nella fattura d’acquisto.
Regola proporzionale. Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all’Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
Regola proporzionale. Se, al momento del Sinistro:
Regola proporzionale. Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all’art. 3.13) “Determinazione del valore assicurato”, risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori. In nessun caso NOBIS, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.
Regola proporzionale. Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).
Regola proporzionale. Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le cose assicurate è inferiore al loro valore effettivo, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra la somma assicurata ed il valore effettivo delle cose assicurate (Art.1907 c.c.).
Regola proporzionale. Se al momento del sinistro il valore commerciale dell’auto è maggiore del Capitale Assicurato indicato in polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il Capitale Assicurato e il valore dell’auto.
Regola proporzionale. Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10% purché giustificata tramite fattura d’acquisto o documento equipollente.
Regola proporzionale. Per le garanzie prestate a valore intero, se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo assicurato risulta superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza o, per le autovetture, sulla quietanza, qualora sia operante la procedura di adeguamento automatico di cui al successivo art. 3.16 “Adeguamento del valore assicurato e del premio”, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore indicato sulla scheda di polizza o sulla quietanza e quello commerciale.
Regola proporzionale. Regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.