Lettura del contatore. L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore, nei casi possibili, si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle operazioni di informazione presso l’Utente allo scopo di agevolare l’accesso ai contatori da parte dei propri incaricati. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporterà l’addebito di un consumo presunto. Il Gestore rende operativo un servizio gratuito che consenta all’Utente di comunicare l’autolettura anche telefonicamente nelle modalità indicate nella Carta del servizio Idrico Integrato. Il Gestore si riserva il diritto-obbligo di effettuare almeno due letture del contatore con propri incaricati nell’arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all’Utente, quest’ultimo, sarà invitato a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio .
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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Del Servizio Acquedotto