Sversamenti accidentali Clausole campione

Sversamenti accidentali. 1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo. 2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente. 3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Gestore. 4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti ed il Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione alla Provincia, all’ARPA, al Comune ed all’EGA competenti per territorio. 5. Nel caso vi siano riflessi igienico−sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio. 6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell’impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati dal Gestore, dovuti allo sversamento anomalo.
Sversamenti accidentali. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al gestore, prima telefonica e poi scritta a mezzo fax. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l’Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l’impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal gestore. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale Agenzia Regionale per l’Ambiente competente per territorio.
Sversamenti accidentali. 1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all’interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso. 2. Nel caso in cui a rilevare l’accaduto sversamento o ad averne segnalazione sia un soggetto diverso dal titolare dello scarico o dal responsabile dello stesso sversamento, tale soggetto/Ente è comunque tenuto a darne comunicazione al Gestore, il quale provvede al coordinamento delle attività finalizzate al contenimento e alla riduzione degli effetti dannosi dello sversamento. 3. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione dell’accaduto sversamento all’A.I.T ed agli Enti di controllo. 4. I titolari degli scarichi o i responsabili dello sversamento accidentale sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell’A.I.T.. 5. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione all’A.R.P.A.T. e all’Autorità competente. 6. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L. competente per territorio e al Comune in cui si è verificato lo sversamento (anche ai fini dell’adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale). 7. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall’A.R.P.A.T., dall’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L, dalle Regioni e dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento. 8. Qualora ne sussistano i presupposti, l’Autorità Ambito Idrica Toscana si riserva comunque di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal T.U. e dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura”, per l’effettuazione di scarichi su...
Sversamenti accidentali. Qualora si verifichino eventi accidentali che possono comportare l’immissione nella fognatura gestita dal Consorzio di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell’evento di darne immediata comunicazione al Sindaco e al Consorzio gestore e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l’inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa ed all’impianto centralizzato di depurazione. Restano in ogni caso salve sia l’azione per responsabilità penale sia l’azione per risarcimento che il Consorzio riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull’impianto centralizzato nel senso previsto dall’Articolo 18 della legge 349/86.
Sversamenti accidentali. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Società, dapprima telefonica e poi scritta. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l’impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, confermate successivamente per iscritto dalla Società. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale A.R.P.A. competente per territorio ed al Sindaco. Nel caso vi siano riflessi igienico - sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente al Sindaco, alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ASL competente per il territorio.
Sversamenti accidentali. RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE
Sversamenti accidentali. In caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose, richiedere l’intervento della squadra di emergenza tramite i n. telefonici indicati e segnalare l’accaduto al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Sversamenti accidentali. Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente articolo 22, allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Gestore del servizio di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell’incidente.
Sversamenti accidentali. 1. Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento il Gestore può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.); è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Gestore. 2. Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l’adozione di misure atte a ripristinare l’efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà addebitata al titolare dell’insediamento produttivo sul quale ricadrà la responsabilità dell’evento stesso, fatto salva la facoltà di applicare comunque le disposizioni di carattere amministrativo imputabile al fatto accaduto.
Sversamenti accidentali. 1. II titoIare deIIo scarico deve adottare tutte Ie misure necessarie, prevedendo aItresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentaIi in fognatura, nei corpi idrici, suI suoIo e neI sottosuoIo. 2. II titoIare deIIo scarico e/o iI responsabiIe di sversamenti accidentaIi in pubbIica fognatura, aI di fuori deIIe modaIità e dei Iimiti quaIitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche teIefonica seguita da comunicazione scritta, aI Gestore, aI fine deIIa adozione tempestiva degIi eventuaIi provvedimenti presso Ia sede aziendaIe e/o neIIa rete fognaria e/o presso I'impianto pubbIico di depurazione cui Io scarico afferisce, atti a contenere gIi effetti dannosi deII'incidente. 3. I soggetti responsabiIi deIIo sversamento sono tenuti a seguire Ie disposizioni impartite, anche teIefonicamente, daI Gestore. 4. QuaIora iI fatto possa avere rifIessi ambientaIi, iI titoIare deIIo scarico e/o iI responsabiIe di sversamenti ed iI Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione aIIa Provincia, aII’ARPA, aI Comune ed aII’EGA competenti per territorio. 5. NeI caso vi siano rifIessi igienico−sanitari, con Ia medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente aII'Azienda Sanitaria LocaIe competente per iI territorio. 6. II soggetto responsabiIe deIIo scarico anomaIo è tenuto, a pena di sospensione/revoca deII’autorizzazione aIIo scarico neIIa pubbIica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi deIIa gestione straordinaria deII’impianto di depurazione pubbIico, giustificati e rendicontati daI Gestore, dovuti aIIo sversamento anomaIo.