Limitazione Clausole campione

Limitazione. Fatto salvo quanto disposto dalla legge applicabile, nessuna contestazione, indipendentemente dalla forma, originata da o relativa al presente Contratto potrà essere avanzata dal Cliente superato il periodo di due (2) anni dal manifestarsi della causa all'origine di detta contestazione.
Limitazione. Sostanza chimica Attività ▇▇▇▇▇ accettabile o deroga specifica DDT produzione ▇▇▇▇▇ accettabile:
Limitazione. (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
Limitazione. La Società rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è manifestato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggior quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia all’Agenzia di Viaggio resterà a carico dell’Assicurato.
Limitazione. In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al
Limitazione. 1 I contratti di leasing di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a sottostanno solo agli articoli 11, 13–16, 17 capoverso 3, 18 capoversi 2 e 3, 19–24, 25 capoversi 1 e 310, 26, 29 e 31–40. 2 I conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito e i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente sottostanno solo agli articoli 12–16, 17 capoversi 1 e 2, 18 capoversi 1 e 3, 19–24, 25 capoversi 1 e 311, 27 e 30–40.
Limitazione. In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al 10% dell'importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di € 50.
Limitazione. 1 I Cantoni possono far dipendere il rilascio di permessi per frontalieri dalla presenza di un’adeguata quota di lavoratori indigeni nell’azienda74. Di norma, le nuove azien- de e le filiali di imprese esistenti devono adempiere queste condizioni. 2 I Cantoni possono prendere ulteriori disposizioni limitative sull’assunzione di frontalieri. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). 71 Introdotto dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234). 74 RU 1987 518 Sezione 7: ▇▇▇▇▇▇▇, rinnovo e successione di permessi

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  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).