ESCLUSIONI COMUNI Clausole campione

ESCLUSIONI COMUNI. Esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui agli articoli da 4.4 a 4.8. Sono esclusi i danni: 1. alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; 2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” al punto 24 e nell’art. 4.6 “Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione” al punto 1.; 3. ai locali ed al contenuto dell’abitazione abituale tenuta in affitto; 4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” ai punti 7. e 22.; 5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” al punto 12.; 6. da furto; 7. derivanti dalla proprietà dell’abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui all’art. 4.6 - “Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione”; 8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui all’art. 4.5 - “Responsabilità civile per la proprietà e l’uso di cani e gatti”; 9. derivanti dall’esercizio della caccia; 10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore; 11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; 12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui all’art. 4.8 - “Responsabilità civile per l’attività di B&B e/o affitta camere”; 13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 14. derivanti da impiego di aeromobili; 15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salvo la responsabilità che derivi all'Assicurato per uso da parte di figli minori; 16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale; 17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; 18. derivanti da campi elettromagnetici; 19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica; 20. conseguenti a: • inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” al punto 26.; • deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di s...
ESCLUSIONI COMUNI. Art.2.1- RISCHI ESCLUSI Art.2.2- ESCLUSIONI
ESCLUSIONI COMUNI. Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
ESCLUSIONI COMUNI. Sono esclusi i danni: 1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia connesso a tali eventi; 2. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi; 3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato oppure: • da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; • da persone per le quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere; • da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono; • da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti; 4. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se la disabitazione dei locali contenenti i beni assicurati si prolunga per più di 45 giorni consecutivi. Limitatamente ai gioielli e valori, l’esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno; 5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi; 6. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del sinistro; 7. a gioielli e valori inerenti le attività professionali.
ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b); - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio assicurato; - controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b); - fatti non accidentali relativi a Inquinamento dell’ambiente; - controversie tra assicurati diversi dal Contraente; - controversie con la Società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizioni. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
ESCLUSIONI COMUNI. Sono escluse le seguenti prestazioni: a) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto; b) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE per sinistri che abbiano interessato le parti comuni dell’abitazione identificata in polizza.
ESCLUSIONI COMUNI. Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo o sabotaggio; b) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane; d) causati con dolo dell’assicurato o del Contraente; e) causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato o il Contraente sono persone giuridiche; f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a negligenza dell’assicurato e/o del Contraente; g) causati alla macchina o all’impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali; h) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo che non sia stata acquistata la garanzia Danni elettrici ed elettronici (art 2.2.3). i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
ESCLUSIONI COMUNI. Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo o sabotaggio; b) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane; d) causati con dolo dell’assicurato o del Contraente; e) causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato o il Contraente sono persone giuridiche; f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a negligenza dell’assicurato e/o del Contraente; g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
ESCLUSIONI COMUNI. COSA NON È ASSICURATO L’Assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto alle garanzie base e opzionali di questa sezione di Polizza - non comprende i danni: a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; c) a condutture e impianti sotterranei in genere; d) a fabbricati e a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; e) conseguenti a Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree equiparate, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; h) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; i) che derivano dall’esercizio, da parte dell’assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni, dall’attività personale dell’assicurato, degli inquilini o dei condomini e loro familiari; j) da Furto; k) alle Cose altrui derivanti da Incendio che colpisca Cose dell’assicurato o da lui detenute; l) alle Cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; n) che derivano da obbligazioni di cui l’assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge. Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni: o) da detenzione o impiego di esplosivi; p) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); q) di qualunque natura: - che derivano direttamente o indirettamente dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto; - che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; - che derivano da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa. Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T.: 1. il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e qualsiasi altro parente o affine con l...