ESCLUSIONI COMUNI. Sono esclusi i danni:
ESCLUSIONI COMUNI. Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
ESCLUSIONI COMUNI. La garanzia è esclusa per: - vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; - vertenze di diritto bancario; - vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio; - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2. lettere a) e b); - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio assicurato; - controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; - controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - fatti dolosi dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.1.2 lett. b); - fatti non accidentali relativi a Inquinamento dell’ambiente; - controversie tra assicurati diversi dal Contraente; - controversie con la Società relative al contratto stipulato sulla base di queste condizioni. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
ESCLUSIONI COMUNI. Art.2.1- RISCHI ESCLUSI Art.2.2- ESCLUSIONI Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate. COSA ASSICURIAMO SEZIONE INFORTUNI AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali ed internazionali. SCI SICURO BASIC & PLUS è valida per le garanzie Spese Mediche anche in caso di infezione da COVID-19 contratta durante lo svolgimento delle attività assicurate.
ESCLUSIONI COMUNI. Esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui agli articoli da 4.4 a 4.8. Sono esclusi i danni:
ESCLUSIONI COMUNI. Sono escluse le seguenti prestazioni:
ESCLUSIONI COMUNI. Art.2.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ESCLUSIONI COMUNI. Sono esclusi dalle coperture assicurative i sinistri causati da:: - attività dolosa del Contraente, Assicurato o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra o insurrezioni; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, o tentato suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del con- tratto; - Abuso di alcool nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci; - decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data delle segnalazione; - decesso avvenuto in qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 10 giorni, tempo necessario per l’evacuazione previsto dalle Autorità Italiane; - la pratica di professioni e sport non assicurabili (v. Allegato 2). In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del deces- so o dell’invalidità totale e permanente.
ESCLUSIONI COMUNI. Per la garanzia di cui all’art. 8.2 - “Vivo Casa!”, nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto.
ESCLUSIONI COMUNI. COSA NON È ASSICURATO L’Assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto alle garanzie base e opzionali di questa sezione di Polizza - non comprende i danni: