LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE Clausole campione

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 11.1 Il Fornitore non è responsabile per disservizi imputabili a causa di forza maggiore di qualsiasi natura e genere, nel caso non riesca a dare esecuzione alla fornitura richiesta nei tempi concordati e previsti dal presente contratto. Sono cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i provvedimenti della Pubblica Autorità, lo sciopero dei dipendenti propri, dei dipendenti di società terze o dei dipendenti dei vettori dei quali il Fornitore si avvale, nonché ogni altra circostanza che sia al di fuori del controllo o indipendente da quest'ultimo.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. Il Fornitore non sarà responsabile dei danni causati dal GAS a valle del/i Sito/i, ancorché originati a monte dello/ gli stesso/i. Il Fornitore non sarà ritenuto in nessun caso responsabile nel caso di ritardo o mancata somministrazione del GAS derivante da eventuali disfunzioni o disservizi della rete di trasporto e/o distribuzione o per eventuali inadempienze, anche parziali, dovute a fatti o atti del Trasportatore e/o del Distributore Locale e/o di altro soggetto competente in esecu- zione dei servizi di trasporto e distribuzione in relazione ai Siti. Il Fornitore non è e non sarà responsabile per ritardi, malfunzionamenti, sospensioni e/o interruzioni nell’erogazione del servizio imputabili a cause di forza maggiore o caso fortuito quali guasti, interruzioni, ecc. dei gasdotti locali o nazionali, o per interventi non autorizzati dal Fornitore o manomissioni, volontari o involontari, del Cliente e/o di terzi (ivi inclusi l’errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente ed il cattivo funzionamento degli apparecchi di proprietà del medesimo) che pregiudichino il funzionamento del Servizio messi a disposizione del Cliente. Il Fornitore non sarà inoltre ritenuto responsabile per eventuali ritardi e/o errori di misura e/o di fatturazione da parte del Trasportatore o del Distributore Locale in esecuzione di servizi di trasporto e di distribuzione. Fermo restando quanto previsto al presente articolo, il Cliente si impegna a da- re tempestiva comunicazione al Fornitore dell’eventuale malfunzionamento e/o interruzione nell’erogazione del Servizio, attivandosi al contempo per ridurre l’eventuale danno ulteriore, e di variazioni significative delle condizioni di consumo allo scopo di consentire al Fornitore adeguata pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti di GAS.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 8.1. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, Xxxxxxx non sarà responsabile nei