LIMITI DI ETA’ – PERSONE NON ASSICURABILI Clausole campione

LIMITI DI ETA’ – PERSONE NON ASSICURABILI. L'assicurazione vale sino al compimento del 80° anno di età. Non sono assicurabili salvo patto speciale le persone affette da infermità mentale, alcolismo e tossicodipendenza. L’assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per le persone che raggiungono l’80° anno di età, senza che possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti che in tal caso vengono restituiti al Contraente.
LIMITI DI ETA’ – PERSONE NON ASSICURABILI. Non è previsto alcun limite di età per gli iscritti alla Cassa, i preiscritti alla Cassa e i pensionati attivi della Cassa mentre viene convenuto un limite di 80 anni di età per il coniuge o convivente more uxorio, e di 30 anni per ciascun figlio convivente, figlio non convivente ma studente, figlio non convivente per il quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione o altro provvedimento dell’Autorità giudiziaria.. Viene altresì convenuto un limite di 80 anni di età per i pensionati non attivi della CNPADC, per i Dottori Commercialisti esonerati dall’iscrizione alla Cassa (tenuti al versamento del solo contributo integrativo) per i superstiti di iscritto titolare di pensione di reversibilità o indiretta e per il coniuge o convivente more uxorio, e di 30 anni per ciascun figlio convivente, figlio non convivente ma studente, figlio non convivente per il quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione o altro provvedimento dell’Autorità giudiziaria.; per gli Assicurati che raggiungano il limite di età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opera fino al termine dell’annualità assicurativa. Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, e dalle seguenti infermità mentali; sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di dette infermità e nessun indennizzo è dovuto da Società.
LIMITI DI ETA’ – PERSONE NON ASSICURABILI. Non è previsto alcun limite di età per gli iscritti alla Cassa, i pre iscritti alla Cassa e i pensionati attivi della Cassa mentre viene convenuto un limite di 80 anni di età per il coniuge o convivente more uxorio, e di 30 anni per ciascun figlio convivente. Viene altresì convenuto un limite di 80 anni di età per i pensionati non attivi della CNPADC, per i Dottori Commercialisti esonerati dall’iscrizione alla Cassa (tenuti al versamento del solo contributo integrativo) per i superstiti di iscritto titolare di pensione di reversibilità o indiretta e per il coniuge o convivente more uxorio, e di 30 anni per ciascun figlio convivente; per gli Assicurati che raggiungano il limite di età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opera fino al termine dell’annualità assicurativa. Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, e dalle seguenti infermità mentali; sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di dette infermità e nessun indennizzo è dovuto da Società.
LIMITI DI ETA’ – PERSONE NON ASSICURABILI. Non è previsto alcun limite di età per gli iscritti alla Cassa. Per i familiari viene convenuto un limite di 80 anni di età per il coniuge o convivente more uxorio, e di 30 anni per ciascun figlio convivente; per gli Assicurati che raggiungano il limite di età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opera fino al termine dell’annualità assicurativa. Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, e dalle seguenti infermità mentali; sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di dette infermità e nessun indennizzo è dovuto da Reale Mutua.

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  • Persone non assicurabili Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

  • Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • Eventi non assicurati L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2). L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. L’assicurazione non opera inoltre in caso di sinistri determinati da dolo del legittimo con- ducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi. Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. 1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza; 2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari. Documenta l’incidente 1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • Prescrizione in materia di assicurazione “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.” Cosa vuol dire: per il prodotto Avvera Protezione Rata l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE‌ 1. OBBLIGHI DELL’ADERENTE‌

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018