Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato Clausole campione

Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società oppure a DAS, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società oppure a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società oppure a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del codice civile. La denuncia del sinistro deve contenere: - la descrizione dell’infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; - il certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell’Assicurato. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, fino all’eventuale certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Si specifica che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato. L’Assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato. - documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero, ed ogni altra documentazione necessaria; - certificato di morte; - certificato di stato di famiglia relativo all’Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art.1915 del Codice civile.
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. Qualora in caso di sinistro l’assicurato desideri ottenere le prestazioni previste deve contattare immediatamente la Centrale Operativa mediante l’apposito numero verde ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001. In qualsiasi caso, comunque, l’assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto mediante lettera raccomandata all’Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuta la possibilità. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da tutta la documentazione medico-veterinaria relativa all’evento. L’assicurato deve consentire a sottoporre l’animale agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, nonché fornire alla stessa ogni eventuale informazione richiesta.
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. L’Assicurato deve presentare denuncia a Società entro 120 giorni dall’evento. La denuncia deve essere corredata dalla necessaria documentazione medica; per cure effettuateall’estero le eventuali traduzioni della stessa saranno effettuate a cura dell’Assicurato. L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società equalsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere allapresentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese relative ai certificati medici sono a spese dell’Assicurato. Ogni denuncia deve essere riferita ad un solo Assicurato e ad un solo evento patologico.
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. 14 Art. 26 – Rimborso spese di pensione e custodia 14
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. 16 Art. 30 – Oggetto dell’assicurazione 16
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto mediante lettera raccomandata all’Impresa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato il ricovero in Istituto di Cura dell’assicurato del coniuge convivente e/o del convivente purché risultanti da stato di famiglia o comunque non appena ne abbia avuta la possibilità. L’inosservanza degli obblighi sanciti dalla presente norma, comporta la perdita del diritto all’indennizzo.