Common use of Lock-up Clause in Contracts

Lock-up. A decorrere dalla Data di Efficacia e, in ogni caso, fino al conferimento delle azioni della Società Post-Fusione dei Soci Pubblici nella HoldCo (il “Periodo di Lock-up”), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, trasferire (secondo la definizione che segue), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il “Potenziale Acquirente”), restando inteso che – anche prima della costituzione della HoldCo – quanto precede non deve in alcun modo pregiudicare la facoltà dei Soci Pubblici di conferire le Azioni Sindacate (dagli stessi detenute) per l’eventuale costituzione di holding di secondo livello, purché dette holding partecipino nella HoldCo una volta costituita.

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