Contenuto dell’accordo Clausole campione

Contenuto dell’accordo. Il contenuto specifico del presente Accordo è … (indicare lo scopo dell’accordo; oppure, le parti concordano che gli obiettivi sono così indicati). L’amministrazione di …………… è individuata come autorità referente dell’Accordo verso terzi. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna: a) a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee, con intese attuative tra ………….; b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) ad assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) a dare avvio alla campagna di informazione e comunicazione entro ……… dalla sottoscrizione del presente accordo; e) a procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
Contenuto dell’accordo. 1.1 Broker informerà le aziende Clienti, dell’esistenza di condizioni di favore a cui possano accedere gli assicurandi interessati all’acquisto dei Prodotti oggetto della Convenzione. La pubblicizzazione dell’offerta, che sarà effettuata dalle Clienti, avverrà tramite le seguenti modalità: • Loro inserto trimestrale, nella busta paga degli assicurandi, contenente i dettagli commerciali dell’offerta Zuritel • Xxxx invio di mail dedicata a tutti i Dipendenti • Presenza su sito intranet (se presente) dell’azienda Cliente della comunicazione promozionale di Zuritel • Altre modalità che Zuritel e il Broker concorderanno di volta in volta. 1.2 I testi e i contenuti di tutte le comunicazioni commerciali e/o promozionali di cui al punto 1.1 dovranno essere sempre forniti al Broker da Zuritel e/o preventivamente concordati per iscritto con Xxxxxxx. 1.3 Il Broker è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto a Xxxxxxx la revoca dell’incarico ricevuto dal Cliente e comunque ogni variazione del suo rapporto con il Cliente che possa essere di interesse per la stessa.
Contenuto dell’accordo. 1. Il presente accordo è orientato a garantire: a. la possibilità di un accesso agevole e semplificato ai servizi di tutela di competenza del Difensore civico regionale attraverso il Comune di Ponsacco, che è anche punto di ascolto, di assistenza e di raccolta delle istanze dei soggetti interessati e di collegamento con l’ufficio regionale di difesa civica; b. l’attività di promozione e di diffusione della conoscenza del ruolo e delle funzioni del Difensore civico, attraverso iniziative divulgative, anche congiunte, e di campagne di informazione al fine di rendere nota la possibilità di accesso gratuito alla tutela non giurisdizionale dei diritti per contenziosi con le Pubbliche Amministrazioni.
Contenuto dell’accordo. 1. La collaborazione ha ad oggetto un’attività di studio e ricerca finalizzata alla fattiva attuazione di quanto previsto all’articolo 2. 2. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta di ogni soggetto sottoscrittore, le modifiche al presente Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti esigenze afferenti il progetto nel suo complesso o attività specifiche dello stesso, o derivare dal mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale le Parti operano. L’Amministrazione regionale e nello specifico il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio è individuato come autorità referente dell’Accordo verso terzi. 3. Nello svolgimento dell’attività di propria competenza, ciascuna Parte si impegna: a) a rispettare i termini condivisi e concordati nel presente Accordo anche relativamente alle successive intese attuative; b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia in relazione alle fasi attuative del progetto, sia nella successiva fase di informazione/formazione che verrà attuata in favore dei Comuni; c) ad assumere i provvedimenti di propria competenza; d) a procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
Contenuto dell’accordo. A complemento degli asset resi disponibili dalla DIREZIONE GENERALE, AGEA provvede a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità all’approvvigionamento dei servizi SPC Cloud Lotto 1 necessari per la realizzazione delle prove concorsuali in modalità digitale in coerenza e continuità con il modello di successo attuato da questa DIREZIONE, nonché degli eventuali ulteriori servizi di logistica necessari alla realizzazione delle prove concorsuali presso il sito di Mostra d’Oltremare. La DIREZIONE GENERALE è manlevata da ogni qualsivoglia responsabilità circa l’esecuzione delle anzidette prove concorsuali.
Contenuto dell’accordo. 1. Il presente accordo è orientato a garantire: a. la possibilità di un accesso agevole e semplificato ai servizi di tutela di competenza del Difensore civico regionale attraverso l’URP della Provincia di Siena, che è anche punto di raccolta delle istanze dei soggetti interessati, di collegamento con l’ufficio regionale di difesa civica e di inoltro delle istanze al Difensore civico regionale; b. l’attività di promozione e di diffusione della conoscenza del ruolo e delle funzioni del Difensore civico, attraverso iniziative divulgative, anche congiunte, e di campagne di informazione al fine di rendere nota la possibilità di accesso gratuito alla tutela non giurisdizionale dei diritti per contenziosi con le Pubbliche Amministrazioni.
Contenuto dell’accordo. 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all’art. 4 comma 1 e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell’informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall’art. 1, comma l. 2. Fatta salva l’autonomia delle Parti, l’accordo previsto dal precedente comma stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione determina: a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell’impresa di dimensioni comunitarie interessati dall’accordo, secondo le definizioni di cui all’art. 2; b) la composizione del comitato aziendale europeo, il numero di membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandato; c) le competenze e la procedura d’informazione e di consultazione del comitato aziendale europeo; d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo, ivi comprese le spese di adeguato interpretariato; f) la durata dell’accordo e la procedura per rinegoziarlo; g) il contenuto dell’informazione e della consultazione. 3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o più procedure per l’informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa al comitato aziendale europeo. L’accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di riunirsi per procedere ad uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate. Queste informazioni riguardano segnatamente questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori. 4. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti, tranne disposizione contraria ivi contenuta, alle prescrizioni accessorie che figurano nell’art.16. 5. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al presente articolo la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri. 6. I componenti italiani del comitato aziendale europeo e/o i titolari della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo dalle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 5, comma 1, e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa e/o del gruppo di imprese nell’ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della composizione categoriale (quadri...
Contenuto dell’accordo. L’ARLeF e il Comune di Dignano hanno l’obiettivo comune di realizzare, nel corso del 2020, una serie di celebrazioni con il seguente programma di massima: a) un concerto corale nella sala-teatro della scuola dell’infanzia di Dignano, con brani tratti dalla tradizione popolare friulana e con la partecipazione di alcune formazioni corali regionali, organizzato dal Coro Picozza di Carpacco; b) uno spettacolo teatral-musicale sulla figura, l’opera e il profilo professionale di Xxxxxx Xxxxxx, da tenersi presso Casa Pirona a Dignano (Borc dal Fôr, Via Garibaldi); c) attività scolastiche per le scuole primarie di Dignano e secondarie inferiori di San Xxxxxxx del Friuli incentrate sui lavori di Xxxxxx Xxxxxx, in particolare sull’importanza e sull’uso dei dizionari della lingua friulana anche in comparazione con i vocabolari della lingua italiana e delle lingue straniere, da svolgersi nell’anno scolastico 2020-2021; d) un convegno scientifico con la partecipazione di studiosi friulani, italiani e stranieri, organizzato a Udine. Si prevedono tre sessioni: la prima affronterà il tema di Xxxxxx Xxxxxx e il vocabolario friulano, la seconda i dizionari e i repertori lessicali coevi, la terza approfondirà l’argomento dei vocabolari friulani prima e dopo Xxxxxx; e) acquisto e posa in opera di cartellonistica stradale che ricordi i natali dell’abate Xxxxxx, a Dignano. Le date e ogni ulteriore dettaglio del programma saranno concordati fra le parti. Le modalità e lo stato di attuazione del presente accordo sono demandate al Direttore, per quanto riguarda l’ARLeF, e alla Responsabile servizio finanziario per il Comune di Dignano.
Contenuto dell’accordo. Il Piano denominato “Il giusto contesto” mira alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio, secondo una logica di rete, prevedendo specifiche attività rivolte alla popolazione giovanile nelle tre aree di intervento indicate all'art. 3, per promuovere il modello programmatorio-gestionale favorendo così l'integrazione a livello locale, tra pubblico e privato e tra sanitario e sociale.
Contenuto dell’accordo. Il Protocollo addizionale è composto da 16 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nel testo. L'articolo 2 chiarisce il campo d'applicazione e la portata della lettera di vettura elettronica (rinviando sostanzialmente all'ambito di applicazione della CMR). L'articolo 3 elenca le modalità di autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e precisa che l'autenticazione della lettera di vettura elettronica deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile che possa garantire il collegamento con la lettera di vettura elettronica. L'articolo 4 disciplina le condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica. Al comma 1 precisa che la lettera di vettura elettronica deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea di cui alla CMR. I commi 2 e 3 riguardano l'integrità delle indicazioni originarie e le successive modifiche della lettera di vettura elettronica. L'articolo 5, inerente all'attuazione della lettera di vettura elettronica, elenca le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica (in particolare l'obbligo di richiamare le procedure di esecuzione del contratto di trasporto nella lettera di vettura elettronica e la loro pronta accertabilità). L'articolo 6 individua i documenti che completano la lettera di vettura elettronica, e, su richiesta del mittente, prevede l'obbligo per il vettore di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica. Il comma 2 prevede la possibilità che il mittente fornisca al vettore i documenti previsti dalla CMR solo se i documenti esistono in tale forma e se le parti hanno concordato le procedure che consentano di stabilire un collegamento tra tali documenti e la lettera di vettura elettronica, affinché sia assicurata l'integrità degli stessi. Gli articoli da 7 a 16 contengono le disposizioni finali tipiche dei trattati internazionali, in particolare: - modalità di firma, ratifica e adesione al Protocollo (articolo 7); - termini per l'entrata in vigore del Protocollo (articolo 8); - modalità per la sua denuncia (articolo 9); - abrogazione del Protocollo nel caso in cui, a seguito di denunce, il numero delle Parti contraenti divenisse inferiore a cinque (articolo 10); - modalità di composizione di ...