Coperture assicurative offerte Clausole campione
Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Coperture assicurative offerte. Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall’Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza.
Coperture assicurative offerte. La Compagnia offre le seguenti garanzie:
Coperture assicurative offerte. Le garanzie offerte dal contratto, a tutela di coloro che viaggiano, regolarmente dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente/Assicurato, sono le seguenti:
Coperture assicurative offerte. In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente sposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una ri- duzione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garan- zia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in preventivo e in contratto. Relativamente ai ciclomotori, l’assicurazione è operante solo se il veicolo viene condotto dal Contraente o da altra persona presente sul suo stato di famiglia, negli altri casi verrà applicata una franchigia sup- plementare di Euro 2.500. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si applica una franchigia supplementare di Euro 1.500. Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corri- spondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Motoveicoli: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”. Si segnala inoltre che le ri- valse previste dall’ art.1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool -art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisio- ne) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PRO- TEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente. Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Motoveicoli: art. 1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2- “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Motoveicoli art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, art. 1.5 “Franchigia” e art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato ...
Coperture assicurative offerte. Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Assicurazione di seguito descritte e riportate nel Certificato di Assicurazione.
Coperture assicurative offerte. R.C.A. - Responsabilità Civile Autoveicoli
Coperture assicurative offerte. Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati: PACCHETTO A Garanzie Danni Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – garanzia prestata ai soli Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici; Artt. 26, 27, 28, 29, 30 Perdita di Impiego (PI) – garanzia prestata ai soli Lavoratori Dipendenti di Enti Privati; Artt. 31, 32, 33, 34 ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (RO) – garanzia prestata ai Non Lavoratori; Artt. 35, 36, 37, 38, 39 Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – garanzia prestata ai soli Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici; Artt. 26, 27, 28, 29, 30 PACCHETTO B Garanzie Danni + Garanzie Vita Perdita di Impiego (PI) – garanzia prestata ai soli Lavoratori Dipendenti di Enti Privati; Artt. 31, 32, 33, 34 ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (RO) – garanzia prestata ai Non Lavoratori; Artt. 35, 36, 37, 38, 39 + Decesso - garanzia prestata a Tutti gli Assicurati; confronta Fascicolo Informativo Vita Invalidità Totale Permanente da Infortunio (ITP) - garanzia prestata a Tutti gli Assicurati; confronta Fascicolo Informativo Vita Decesso - garanzia prestata a Tutti gli Assicurati; confronta Garanzie Vita Invalidità Totale Permanente da Infortunio (ITP) - garanzia prestata a Tutti gli Assicurati; confron Fascicolo Informativo Vita Le Garanzie Danni sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo. Le Garanzie Vita sono disciplinate nell'apposito separato Fascicolo Informativo Vita.
Coperture assicurative offerte. Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati:
1. Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) - garanzia prestata a Tutti
2. Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – garanzia prestata ai soli
3. Perdita di Impiego (PI) – garanzia prestata ai soli Lavoratori Dipendenti
4. Morte – garanzia prestata a Tutti Le Garanzie sopra riportate non possono essere vendute separatamente l'una dall'altra. Le Garanzie Danni sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo. Le Garanzie Vita sono disciplinate nell'apposito separato Fascicolo Informativo Vita.
Coperture assicurative offerte. Le forme tariffarie per la Responsabilità Civile Auto sono:
